Art. 3 
 
              Modifiche alla legge 23 marzo 2001, n. 93 
 
  1. All'articolo 17, comma 1, della legge 23 marzo 2001, n.  93,  le
parole  «dell'ambiente»  sono  sostituite  dalla   seguente   parola:
«ambientale». 
 
          Note all'art. 3: 
              - Si riporta l'articolo 17, comma 1, della citata legge
          23 marzo 2001, n. 93, come modificato dal presente decreto: 
              «Art. 17 (Disposizioni  per  amministrazioni,  enti  ed
          associazioni impegnati nella tutela dell'ambiente). - 1. Il
          nucleo  operativo  ecologico  dell'Arma   dei   carabinieri
          previsto dall'articolo 8, comma 4,  della  legge  8  luglio
          1986, n.  349,  assume  la  denominazione  di  Comando  dei
          carabinieri per la tutela ambientale.»