Art. 3 Modifiche alla legge 23 marzo 2001, n. 93 1. All'articolo 17, comma 1, della legge 23 marzo 2001, n. 93, le parole «dell'ambiente» sono sostituite dalla seguente parola: «ambientale».
Note all'art. 3: - Si riporta l'articolo 17, comma 1, della citata legge 23 marzo 2001, n. 93, come modificato dal presente decreto: «Art. 17 (Disposizioni per amministrazioni, enti ed associazioni impegnati nella tutela dell'ambiente). - 1. Il nucleo operativo ecologico dell'Arma dei carabinieri previsto dall'articolo 8, comma 4, della legge 8 luglio 1986, n. 349, assume la denominazione di Comando dei carabinieri per la tutela ambientale.»