Art. 3 
 
Modifiche all'articolo 3 del decreto legislativo 18 luglio  2005,  n.
                                 171 
 
  1. L'articolo 3 del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171,  e'
sostituito dal seguente: 
 
                              «Art. 3. 
 
                             Definizioni 
 
  1. Le  costruzioni  destinate  alla  navigazione  da  diporto  sono
denominate: 
    a) unita' da diporto: si intende ogni  costruzione  di  qualunque
tipo e con qualunque mezzo di propulsione destinata alla  navigazione
da diporto; 
    b) unita' utilizzata a fini commerciali -  commercial  yacht:  si
intende ogni unita'  di  cui  all'articolo  2  del  presente  codice,
nonche' le navi di cui all'articolo 3 della legge 8 luglio  2003,  n.
172; 
    c) nave da diporto maggiore: si intende ogni unita' con scafo  di
lunghezza superiore a ventiquattro metri, misurata secondo  la  norma
armonizzata UNI/EN/ISO/8666, e di stazza  superiore  alle  500  gross
tonnage, di seguito GT, ovvero a 600 tonnellate di stazza  lorda,  di
seguito TSL; 
    d) nave da diporto minore: si intende ogni unita'  con  scafo  di
lunghezza superiore a ventiquattro metri, misurata secondo  la  norma
armonizzata UNI/EN/ISO/8666, e di stazza fino a 500 GT ovvero  a  600
TSL, escluse le unita' di cui alla lettera e); 
    e) nave da diporto minore storica: si  intende  ogni  unita'  con
scafo di lunghezza superiore a ventiquattro metri,  misurata  secondo
la norma armonizzata UNI/EN/ISO/8666, e  di  stazza  fino  a  120  GT
ovvero 100 TSL, costruita in data anteriore al 1º gennaio 1967; 
    f) imbarcazione da diporto: si intende ogni unita' con  scafo  di
lunghezza superiore a  dieci  metri  e  fino  a  ventiquattro  metri,
misurata secondo la norma armonizzata UNI/EN/ISO/8666; 
    g) natante da diporto: si intende ogni unita' a remi  ovvero  con
scafo di lunghezza pari o inferiore a dieci metri,  misurata  secondo
la norma armonizzata di cui alla lettera  c),  con  esclusione  delle
moto d'acqua; 
    h) moto d'acqua: si intende ogni unita' da diporto con  lunghezza
dello scafo inferiore a quattro metri,  che  utilizza  un  motore  di
propulsione con una pompa a getto  d'acqua  come  fonte  primaria  di
propulsione e destinata a essere  azionata  da  una  o  piu'  persone
sedute, in  piedi  o  inginocchiate  sullo  scafo,  anziche'  al  suo
interno.». 
 
          Note all'art. 3: 
              - L'art. 3 del citato  decreto  legislativo  18  luglio
          2005, n. 171, sostituito dal presente decreto  legislativo,
          recava: «Art. 3. Unita' da diporto.». 
              -  Per  il  testo  dell'art.  2  del   citato   decreto
          legislativo 18 luglio 2005, n.  171,  come  modificato  dal
          presente decreto legislativo, si vedano le note all'art. 2. 
              - Si riporta, per opportuna conoscenza, l'art. 3  della
          legge 8 luglio 2003, n. 172, come modificato  dall'art.  57
          del presente decreto legislativo: 
              «Art. 3 (Navi destinate esclusivamente al noleggio  per
          finalita' turistiche). - 1.  Possono  essere  iscritte  nel
          Registro internazionale di cui all'art. 1 del decreto-legge
          30 dicembre 1997, n. 457,  convertito,  con  modificazioni,
          dalla  legge  27  febbraio  1998,  n.  30,   e   successive
          modificazioni,  ed  essere   assoggettate   alla   relativa
          disciplina, le navi con scafo di lunghezza superiore  a  24
          metri, adibite in navigazione internazionale esclusivamente
          al noleggio per finalita' turistiche. 
              2. Le navi di cui al comma  1,  iscritte  nel  Registro
          internazionale: 
                a) sono abilitate al trasporto di passeggeri  per  un
          numero non superiore a 12, escluso l'equipaggio; 
                b) sono munite di certificato di classe rilasciato da
          uno  degli  organismi  autorizzati  ai  sensi  del  decreto
          legislativo 3 agosto 1998,  n.  314,  come  modificato  dal
          decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 169; 
                c)  sono  sottoposte  alle  norme   tecniche   e   di
          conduzione previste dal regolamento di sicurezza di cui  al
          comma 3. 
              3. Entro centottanta giorni dalla data  di  entrata  in
          vigore della presente legge, con decreto del Ministro delle
          infrastrutture e dei  trasporti,  ai  sensi  dell'art.  17,
          comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e' emanato  il
          regolamento di sicurezza recante le  norme  tecniche  e  di
          conduzione cui sono sottoposte le navi di cui al comma 1. 
              4. Le navi di cui al comma 1 sono armate di  norma  con
          equipaggio  di  due  persone,  piu'   il   comandante,   di
          nazionalita' italiana o di altro Stato  membro  dell'Unione
          europea. Qualora lo ritenga necessario, il comandante  puo'
          aggiungere all'equipaggio componenti di altra nazionalita'. 
              5. Alle navi di cui  al  comma  1  non  si  applica  la
          limitazione concernente i servizi  di  cabotaggio  disposta
          dall'art. 1, comma 5, del decreto-legge 30  dicembre  1997,
          n. 457,  convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  27
          febbraio 1998, n. 30, e successive modificazioni. 
              6. Le disposizioni del presente articolo, ad  eccezione
          di quelle di cui al comma  3,  hanno  effetto  a  decorrere
          dalla data di pubblicazione nella  Gazzetta  Ufficiale  del
          regolamento di cui al comma 2, lettera c). 
              7. All'onere  derivante  dall'attuazione  del  presente
          articolo, pari a 4,338 milioni di  euro  per  l'anno  2003,
          7,288 milioni di euro per l'anno 2004 e  6,024  milioni  di
          euro a  decorrere  dall'anno  2005,  si  provvede  mediante
          corrispondente riduzione dello  stanziamento  iscritto,  ai
          fini  del   bilancio   triennale   2003-2005,   nell'ambito
          dell'unita' previsionale di base di parte  corrente  "Fondo
          speciale"  dello  stato   di   previsione   del   Ministero
          dell'economia e delle finanze per l'anno 2003,  allo  scopo
          parzialmente  utilizzando  l'accantonamento   relativo   al
          medesimo Ministero. 
              8.  Il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze   e'
          autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti
          variazioni di bilancio.».