Art. 3 
 
 
                       Tipologia delle misure 
 
  1. Le speciali misure di protezione per i  testimoni  di  giustizia
possono consistere in misure di tutela, misure di sostegno economico,
misure di reinserimento sociale e lavorativo,  il  cui  contenuto  e'
ulteriormente specificato nei regolamenti di cui all'articolo 26. 
  2. Per i minori compresi nelle speciali  misure  di  protezione  si
applicano,  altresi',  le  disposizioni  dei   regolamenti   di   cui
all'articolo 26.