Art. 3 Tipologia delle misure 1. Le speciali misure di protezione per i testimoni di giustizia possono consistere in misure di tutela, misure di sostegno economico, misure di reinserimento sociale e lavorativo, il cui contenuto e' ulteriormente specificato nei regolamenti di cui all'articolo 26. 2. Per i minori compresi nelle speciali misure di protezione si applicano, altresi', le disposizioni dei regolamenti di cui all'articolo 26.