Art. 3 
 
 
           Violazione delle pratiche leali di informazione 
                di cui all'articolo 7 del regolamento 
 
  1. Salvo che il fatto  costituisca  reato  e  ad  esclusione  delle
fattispecie specificamente sanzionate dalle  altre  disposizioni  del
presente  decreto,  la   violazione   delle   disposizioni   di   cui
all'articolo 7 del regolamento sulle  pratiche  leali  d'informazione
comporta per l'operatore del settore alimentare l'applicazione  della
sanzione amministrativa pecuniaria del  pagamento  di  una  somma  da
3.000 euro a 24.000 euro.