Art. 3 
 
 
   Modifiche all'articolo 6-bis della legge 28 gennaio 1994, n. 84 
 
  1. All'articolo 6-bis della legge 28  gennaio  1994,  n.  84,  sono
apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 1, le parole: «a» e «da» sono soppresse; 
    b) al comma 1, lettera b) la parola: «rilevo» e' sostituita dalla
seguente «rilievo»; 
    c) al  comma  1,  lettera  c),  le  parole:  «di  rilascio  delle
concessioni  per  periodi  fino  a  durata  di  quattro  anni   anche
determinando i rispettivi  canoni,»  sono  soppresse  e,  infine,  il
segno: «.», e' sostituito dal seguente: «;»; 
    d) al comma 1, dopo  la  lettera  c)  e'  aggiunta  la  seguente:
«c-bis) rilascio delle concessioni  per  periodi  di  durata  fino  a
quattro anni, previo  parere  della  Commissione  consultiva  di  cui
all'articolo 15 e sentito il Comitato  di  gestione,  determinando  i
relativi canoni.»; 
    e) al comma 2, le parole:  «presso  un  comune»  sono  sostituite
dalle seguenti: «in un comune». 
 
          Note all'art. 3: 
              - Si  riporta  l'art.  6-bis,  della  citata  legge  28
          gennaio 1994, n. 84, come modificato dal  presente  decreto
          legislativo: 
              «Art. 6-bis (Uffici territoriali portuali). - 1. Presso
          ciascun porto gia' sede di Autorita' di  sistema  portuale,
          l'Autorita' di  sistema  portuale  costituisce  un  proprio
          ufficio territoriale cui e' preposto il Segretario generale
          di cui all'art.  10  o  un  suo  delegato,  scelto  tra  il
          personale di ruolo  in  servizio  presso  le  Autorita'  di
          sistema portuale o le soppresse  Autorita',  con  qualifica
          dirigenziale, con i seguenti compiti: 
                a)   istruttori,   ai   fini   dell'adozione    delle
          deliberazioni  di  competenza  dell'Autorita'  di   sistema
          portuale; 
                b) di proposta, con riferimento a materie di  rilievo
          locale in relazione alle  quali  la  competenza  appartiene
          all'Autorita' di sistema portuale; 
                c) funzioni delegate dal  Comitato  di  gestione,  di
          coordinamento delle operazioni in porto, nonche' i  compiti
          relativi alle opere minori  di  manutenzione  ordinaria  in
          ambito di interventi ed edilizia portuale, sulla base delle
          disposizioni di legge e delle  determinazioni  al  riguardo
          adottate dai competenti organi  dell'Autorita'  di  sistema
          portuale; 
              c-bis) rilascio delle concessioni per periodi di durata
          fino  a  quattro  anni,  previo  parere  della  Commissione
          consultiva di cui all'art. 15  e  sentito  il  Comitato  di
          gestione, determinando i relativi canoni. 
              2.  Presso  ciascun  porto  dell'Autorita'  di  sistema
          portuale ubicato in un comune capoluogo  di  provincia  non
          gia' sede di Autorita' di sistema portuale, l'Autorita'  di
          sistema portuale puo' istituire un  ufficio  amministrativo
          decentrato, che svolge le funzioni stabilite  dal  Comitato
          di gestione. All'ufficio e' preposto il Segretario generale
          o un suo delegato, scelto tra  il  personale  di  ruolo  in
          servizio presso le  Autorita'  di  sistema  portuale  o  le
          soppresse Autorita', con qualifica di quadro  o  dirigente.
          L'ufficio amministrativo decentrato puo' anche  non  essere
          equiparato all'ufficio  territoriale  portuale  di  cui  al
          comma  1  del  presente  articolo.  Su  deliberazione   del
          Comitato di gestione, l'Autorita' di sistema portuale  puo'
          istituire uffici  amministrativi  decentrati  anche  presso
          altri porti della  sua  circoscrizione  non  gia'  sede  di
          Autorita' di sistema portuale.». 
              - Per il testo  dell'art.  15  della  citata  legge  28
          gennaio 1994, n.  84,  come  modificato  dall'art.  11  del
          presente  decreto  legislativo,   e   per   i   riferimenti
          normativi, si vedano le note all'art. 11.