Art. 3 
 
 Norme per il coordinamento delle politiche spaziali e aerospaziali 
 
  1. Al fine di assicurare le finalita' di  cui  all'articolo  1,  al
decreto legislativo 4 giugno 2003, n. 128, sono apportate le seguenti
modificazioni: 
    a) all'articolo 2: 
      1) al comma 1,  dopo  le  parole:  «coordinando  e  gestendo  i
progetti nazionali e la partecipazione italiana a progetti europei ed
internazionali,» sono inserite le seguenti: «in conformita'  con  gli
indirizzi del Governo come promossi  dal  Comitato  interministeriale
per le politiche relative allo spazio e alla ricerca aerospaziale e»; 
      2) al  comma  3,  le  parole:  «Il  Ministero  dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca» sono sostituite dalle seguenti: «Il
Ministero dell'istruzione, dell'universita' e  della  ricerca,  fatte
salve   le   competenze   attribuite   espressamente   al    Comitato
interministeriale dal presente decreto»; 
    b) all'articolo 3, comma 1: 
      1) la lettera a) e' sostituita dalle seguenti: 
        «a) predispone,  sulla  base  degli  indirizzi  del  Comitato
interministeriale per  le  politiche  relative  allo  spazio  e  alla
ricerca aerospaziale, il Documento strategico  di  politica  spaziale
nazionale; 
        a-bis) predispone, sulla base degli  indirizzi  del  Comitato
interministeriale per  le  politiche  relative  allo  spazio  e  alla
ricerca aerospaziale  e  del  Programma  nazionale  per  la  ricerca,
indicati nel Documento strategico di politica spaziale nazionale,  il
Documento di visione strategica per lo spazio»; 
      2) alla lettera b), la parola: «Governo»  e'  sostituita  dalle
seguenti: «Comitato interministeriale per le politiche relative  allo
spazio e alla ricerca aerospaziale» e dopo le  parole:  «campo  della
ricerca spaziale e aerospaziale» sono aggiunte le  seguenti:  «e  dei
correlati servizi applicativi»; 
      3) alla lettera c), dopo le parole: «intrattiene relazioni  con
organismi aerospaziali di altri Paesi,» sono  inserite  le  seguenti:
«in linea con le indicazioni del Comitato  interministeriale  per  le
politiche relative allo spazio e alla ricerca aerospaziale e» e  dopo
le parole: «promozione della ricerca spaziale  e  aerospaziale»  sono
inserite le seguenti: «e dei correlati servizi applicativi»; 
      4) alla lettera d), dopo le parole:  «nel  settore  spaziale  e
aerospaziale» sono inserite le seguenti:  «e  dei  correlati  servizi
applicativi»; 
    c) all'articolo 6, comma 1, dopo la lettera  e)  e'  inserita  la
seguente: 
      «e-bis)  partecipa  al  Comitato   interministeriale   per   le
politiche relative allo spazio e alla ricerca aerospaziale»; 
    d) all'articolo 6, comma 2, dopo le parole:  «tra  persone»  sono
inserite le seguenti: «di riconosciuta onorabilita' e»; 
    e) all'articolo 7, il comma 2 e' sostituito dal seguente: 
  «2. Il consiglio  di  amministrazione,  nominato  con  decreto  del
Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della  ricerca,  sentito
il Comitato interministeriale per le politiche relative allo spazio e
alla ricerca aerospaziale, e' composto dal presidente, designato  dal
Ministro dell'istruzione, dell'universita'  e  della  ricerca,  e  da
altri quattro  componenti,  scelti  tra  personalita'  di  elevata  e
documentata qualificazione ed esperienza nel campo  della  ricerca  e
dell'industria spaziale e aerospaziale, dei quali uno  designato  dal
Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, uno
dal Ministro della difesa, uno dal Ministro dello sviluppo  economico
e uno dal Ministro dell'economia e delle finanze. La composizione del
consiglio  di  amministrazione  e'  definita  altresi'  favorendo  la
presenza di entrambi i sessi»; 
    f) all'articolo 8, il comma 2 e' sostituito dal seguente: 
  «2. Il consiglio tecnico-scientifico e' nominato dal  consiglio  di
amministrazione ed e' composto, oltre che dal presidente dell'Agenzia
che lo presiede, da non piu' di sette componenti,  scienziati,  anche
stranieri, di fama  internazionale,  con  particolare  e  qualificata
professionalita'   ed   esperienza   nel   settore   di    competenza
dell'Agenzia, di cui due designati  dal  presidente  medesimo  e  gli
altri dal Comitato interministeriale per le politiche  relative  allo
spazio e alla ricerca aerospaziale. Uno dei componenti e' individuato
tra personalita' significative del mondo industriale e della  piccola
impresa. I componenti del  consiglio  tecnico-scientifico  durano  in
carica quattro anni e possono essere confermati una sola volta»; 
    g) all'articolo 13, comma 1, secondo periodo, sono  aggiunte,  in
fine, le seguenti parole: «,  e  non  possono  ricoprire  cariche  di
governo o cariche politiche  elettive  a  qualunque  livello,  ovvero
incarichi o uffici  di  rappresentanza  nei  partiti  politici.  Sono
immediatamente sostituiti in caso di  incompatibilita'  sopravvenuta,
grave violazione dei doveri inerenti all'ufficio, ovvero nel caso  in
cui riportino condanna, anche con sentenza non passata in  giudicato,
per uno dei reati previsti dal capo I del titolo II del libro secondo
del codice penale»; 
    h) all'articolo 14, il comma 2 e' abrogato; 
    i) all'articolo 16, comma 1, lettera  b),  le  parole:  «Ministro
dell'istruzione,   dell'universita'   e   della   ricerca»,   ovunque
ricorrono,    sono    sostituite    dalle     seguenti:     «Comitato
interministeriale per  le  politiche  relative  allo  spazio  e  alla
ricerca aerospaziale»; 
    l)  all'articolo  18,  comma  1,  dopo  le   parole:   «Ministero
dell'istruzione, dell'universita' e della  ricerca  ed  al  Ministero
dell'economia e delle finanze» sono aggiunte le seguenti: «nonche' al
Comitato interministeriale per le politiche relative  allo  spazio  e
alla ricerca aerospaziale»; 
    m) dopo l'articolo 19 e' inserito il seguente: 
  «Art. 19-bis (Obblighi di pubblicita').  -  1.  In  attuazione  dei
principi di trasparenza, di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013,
n. 33, l'A.S.I. e'  tenuta  a  pubblicare  in  apposita  sezione  del
proprio sito istituzionale: 
    a) le informazioni sull'attivita' complessivamente svolta; 
    b) le informazioni sui curricula e i compensi lordi percepiti dai
dirigenti, dai collaboratori e dai consulenti; 
    c) i criteri e le modalita'  per  le  assegnazioni  di  lavori  e
forniture di qualsiasi tipologia»; 
    n) l'articolo 20 e' abrogato. 
 
          Note all'art. 3: 
              - Si riporta il testo dell'art. 2, commi  1  e  3,  del
          citato decreto legislativo 4  giugno  2003,  n.  128,  come
          novellato dalla presente legge: 
              «Art. 2 (Finalita' dell'Agenzia). - 1. L'A.S.I. e' ente
          pubblico nazionale con il compito di promuovere, sviluppare
          e diffondere, attraverso attivita' di agenzia,  la  ricerca
          scientifica e tecnologica applicata  al  campo  spaziale  e
          aerospaziale, con esclusione della ricerca aeronautica e lo
          sviluppo di servizi innovativi,  perseguendo  obiettivi  di
          eccellenza, coordinando e gestendo i progetti  nazionali  e
          la  partecipazione   italiana   a   progetti   europei   ed
          internazionali,  in  conformita'  con  gli  indirizzi   del
          Governo come promossi dal Comitato interministeriale per le
          politiche relative allo spazio e alla ricerca  aerospaziale
          e   nel   quadro   del   coordinamento   delle    relazioni
          internazionali  assicurato  dal  Ministero   degli   affari
          esteri,   avendo   attenzione   al    mantenimento    della
          competitivita' del comparto industriale italiano. 
              2.  L'A.S.I.  ha  personalita'  giuridica  di   diritto
          pubblico, autonomia scientifica, finanziaria,  patrimoniale
          e contabile  e  si  dota  di  un  ordinamento  autonomo  in
          conformita' al presente decreto, alla legge 9 maggio  1989,
          n. 168, e successive modificazioni, al decreto  legislativo
          5 giugno 1998, n. 204,  nonche'  per  quanto  non  previsto
          dalle predette disposizioni, al codice civile. 
              3. Il  Ministero  dell'istruzione,  dell'universita'  e
          della  ricerca,  fatte  salve  le   competenze   attribuite
          espressamente al Comitato  interministeriale  dal  presente
          decreto, esercita nei confronti dell'A.S.I.  le  competenze
          attribuitegli dalle disposizioni di cui al comma 2.». 
              - Si riporta il testo dell'art. 3  del  citato  decreto
          legislativo 4 giugno 2003, n.  128,  come  novellato  dalla
          presente legge: 
              «Art. 3 (Attivita' dell'A.S.I.). - 1. L'A.S.I.: 
              a) predispone, sulla base degli indirizzi del  Comitato
          interministeriale per le politiche relative allo  spazio  e
          alla  ricerca  aerospaziale,  il  Documento  strategico  di
          politica spaziale nazionale; 
              a-bis)  predispone,  sulla  base  degli  indirizzi  del
          Comitato interministeriale per le politiche  relative  allo
          spazio  e  alla  ricerca  aerospaziale  e   del   Programma
          nazionale per la ricerca, indicati nel Documento strategico
          di politica spaziale nazionale,  il  Documento  di  visione
          strategica per lo spazio; 
                b)  sulla   base   degli   indirizzi   del   Comitato
          interministeriale per le politiche relative allo  spazio  e
          alla ricerca aerospaziale,  nel  quadro  del  coordinamento
          delle relazioni  internazionali  assicurato  dal  Ministero
          degli affari esteri,  partecipa  ai  lavori  del  consiglio
          dell'Agenzia spaziale europea (E.S.A.), promuove e coordina
          la  presenza  italiana  ai  programmi  da  essa  approvati,
          nonche', nei limiti delle  risorse  determinate  dal  Piano
          aerospaziale nazionale e  delle  altre  entrate  dell'ente,
          stipula accordi bilaterali o multilaterali con organismi di
          altri Paesi per la partecipazione dell'Italia  a  programmi
          od imprese aerospaziali. In particolare promuove,  sostiene
          e  coordina  la  partecipazione  italiana  a   progetti   e
          iniziative dell'Unione  europea  nel  campo  della  ricerca
          spaziale   e   aerospaziale   e   dei   correlati   servizi
          applicativi; 
                c) intrattiene relazioni con  organismi  aerospaziali
          di altri Paesi, in linea con le  indicazioni  del  Comitato
          interministeriale per le politiche relative allo  spazio  e
          alla ricerca aerospaziale e nel  quadro  del  coordinamento
          delle relazioni  internazionali  assicurato  dal  Ministero
          degli  affari  esteri;  promuove   e   realizza,   con   il
          coinvolgimento  della  comunita'  scientifica,  la  ricerca
          scientifica nazionale nel settore spaziale  e  aerospaziale
          predisponendo,   coordinando   e    sviluppando    appositi
          programmi, curando il raccordo con l'Istituto nazionale  di
          astrofisica  (INAF),  per  quanto   riguarda   il   settore
          dell'astrofisica;  svolge  attivita'   di   agenzia   nelle
          attivita'  di   competenza,   finanziando   e   coordinando
          attivita' di ricerca  spaziale  e  aerospaziale  svolte  da
          terzi; svolge attivita' di comunicazione e promozione della
          ricerca spaziale e aerospaziale  e  dei  correlati  servizi
          applicativi, curando la diffusione dei  relativi  risultati
          economici e sociali  all'interno  del  Paese  e  garantendo
          l'utilizzazione delle conoscenze prodotte; 
                d)  promuove,  realizza  e  finanzia  sulla  base  di
          appositi progetti,  iniziative  che  integrino  la  ricerca
          pubblica con quella privata, nazionale  ed  internazionale,
          nel settore spaziale e aerospaziale e dei correlati servizi
          applicativi, anche al fine di acquisire  risorse  ulteriori
          per il finanziamento di progetti congiunti; 
                e) promuove la diffusione della cultura  aerospaziale
          e  delle  conoscenze  derivanti  dalla  relativa   ricerca,
          nonche' la valorizzazione a fini produttivi e sociali e  il
          trasferimento tecnologico dei risultati della  ricerca  nel
          settore spaziale e aerospaziale; 
                f) effettua la valutazione dei risultati  dei  propri
          programmi di ricerca, sulla base di criteri di  valutazione
          definiti dal Ministero dell'istruzione, dell'universita'  e
          della ricerca; 
                g)   promuove   la   formazione   e    la    crescita
          tecnico-professionale dei ricercatori  italiani  nel  campo
          delle scienze e tecnologie spaziali e aerospaziali e  delle
          loro applicazioni, attraverso l'assegnazione  di  borse  di
          studio  e  assegni  di  ricerca,  nonche'   promuovendo   e
          realizzando, sulla base  di  apposite  convenzioni  con  le
          universita', corsi di dottorato di  ricerca  anche  con  il
          coinvolgimento del mondo produttivo; 
                h) fornisce, su  richiesta,  a  soggetti  pubblici  e
          privati, tecnologie, servizi di consulenza, di ricerca e di
          formazione, nonche' supporto ed assistenza tecnica in campo
          spaziale e aerospaziale, o  in  settori  comunque  connessi
          alle attivita' di cui al presente comma.». 
              - Si riporta il testo dell'art. 6  del  citato  decreto
          legislativo 4 giugno 2003, n.  128,  come  novellato  dalla
          presente legge: 
              «Art.  6  (Presidente).  -  1.  Il  presidente  ha   la
          rappresentanza legale dell'ente ed  e'  responsabile  delle
          relazioni istituzionali. 
              Il presidente: 
                a) convoca e presiede il consiglio di amministrazione
          e il consiglio tecnico-scientifico,  stabilendone  l'ordine
          del giorno; 
                b)  definisce  le   linee-guida   per   lo   sviluppo
          dell'ente,    previa    delibera    del    consiglio     di
          amministrazione, e formula la proposta del piano  triennale
          e dei  relativi  aggiornamenti  annuali  da  sottoporre  al
          consiglio di amministrazione; 
                c)  vigila,  sovrintende  e  controlla  il   corretto
          svolgimento delle attivita' dell'ente; 
                d) adotta provvedimenti di urgenza, di competenza del
          consiglio di amministrazione, da sottoporre  alla  ratifica
          nella prima riunione utile del consiglio stesso; 
                e) partecipa ai  lavori  del  consiglio  dell'Agenzia
          spaziale europea in rappresentanza del Governo italiano; 
              e-bis) partecipa al Comitato interministeriale  per  le
          politiche relative allo spazio e alla ricerca aerospaziale; 
                f) affida l'incarico di  direttore  generale,  previa
          delibera del consiglio di amministrazione. 
              2. Il presidente e' scelto tra persone di  riconosciuta
          onorabilita'  e  di  alta  qualificazione   scientifica   e
          manageriale, con una profonda conoscenza del sistema  della
          ricerca in Italia e all'estero e con pluriennale esperienza
          nella gestione di enti  o  organismi  pubblici  o  privati,
          operanti nel settore della  ricerca.  E'  nominato  con  le
          procedure  di  cui  all'art.  6,  comma  2,   del   decreto
          legislativo 5 giugno 1998, n. 204, dura in  carica  quattro
          anni e puo' essere confermato una sola volta. 
              3. In caso di assenza o impedimento  il  presidente  e'
          sostituito da un vice presidente nominato dal consiglio  di
          amministrazione tra i suoi componenti. Il  vice  presidente
          puo' operare anche in virtu' di specifiche deleghe  secondo
          quanto  previsto  dal  regolamento  di   organizzazione   e
          funzionamento dell'ente.». 
              - Si riporta il testo dell'art. 7  del  citato  decreto
          legislativo 4 giugno 2003, n.  128,  come  novellato  dalla
          presente legge: 
              «Art.  7  (Consiglio  di  amministrazione).  -  1.   Il
          consiglio di amministrazione  ha  compiti  di  indirizzo  e
          programmazione generale dell'attivita' dell'Agenzia. 
              Il  consiglio  di  amministrazione,  su  proposta   del
          presidente: 
                a) delibera  il  piano  triennale  dell'Agenzia  e  i
          relativi  aggiornamenti  annuali,  sentito   il   consiglio
          scientifico; 
                b) approva  il  bilancio  preventivo  e  il  bilancio
          consuntivo e le relative relazioni di accompagnamento; 
                c) delibera i regolamenti dell'agenzia; 
                d) nomina  il  vice  presidente,  eleggendolo  tra  i
          propri componenti; 
                e)  nomina  il  consiglio   tecnico-scientifico,   il
          comitato di valutazione, e il direttore generale; 
                f) verifica i risultati dell'attivita' gestionale  ed
          economica  dell'Agenzia,  previo  parere  del  comitato  di
          valutazione; 
                g) ripartisce le risorse finanziarie,  strumentali  e
          umane tra  i  settori  tecnico-scientifici,  tenendo  conto
          delle proposte da essi formulate; 
                h)  delibera   l'affidamento   degli   incarichi   al
          direttore generale, ai  dirigenti  e  ai  responsabili  dei
          settori tecnici; 
                i) delibera sui grandi investimenti in infrastrutture
          e su  commesse  rilevanti,  secondo  criteri  definiti  dal
          regolamento di amministrazione e contabilita'; 
                l)  delibera  in  ordine  ad   ogni   altra   materia
          attribuitagli  dal  presente  decreto  e  dai   regolamenti
          dell'Agenzia. 
              2.  Il  consiglio  di  amministrazione,  nominato   con
          decreto del Ministro  dell'istruzione,  dell'universita'  e
          della ricerca, sentito il Comitato interministeriale per le
          politiche relative allo spazio e alla ricerca aerospaziale,
          e'  composto  dal  presidente,   designato   dal   Ministro
          dell'istruzione, dell'universita' e  della  ricerca,  e  da
          altri  quattro  componenti,  scelti  tra  personalita'   di
          elevata e  documentata  qualificazione  ed  esperienza  nel
          campo   della   ricerca   e   dell'industria   spaziale   e
          aerospaziale, dei quali uno designato  dal  Ministro  degli
          affari esteri e della cooperazione internazionale, uno  dal
          Ministro della difesa,  uno  dal  Ministro  dello  sviluppo
          economico e uno dal Ministro dell'economia e delle finanze.
          La  composizione  del  consiglio  di   amministrazione   e'
          definita altresi'  favorendo  la  presenza  di  entrambi  i
          sessi. 
              3. I componenti del consiglio di  amministrazione  sono
          nominati  con   decreto   del   Ministro   dell'istruzione,
          dell'universita' e della ricerca, durano in carica  quattro
          anni e possono essere confermati una sola volta.». 
              - Si riporta il testo dell'art. 8  del  citato  decreto
          legislativo 4 giugno 2003, n.  128,  come  novellato  dalla
          presente legge: 
              «Art.  8.  (Consiglio  tecnico-scientifico).  -  1.  Il
          consiglio tecnico-scientifico  ha  compiti  consultivi  nei
          confronti del consiglio di amministrazione,  relativi  agli
          aspetti tecnico-scientifici dell'attivita' dell'Agenzia. 
              Il consiglio tecnico-scientifico: 
                a) esprime al consiglio di amministrazione il  parere
          tecnico-scientifico sulle proposte di piano triennale e sui
          relativi aggiornamenti annuali; 
                b) realizza, su richiesta  del  presidente,  analisi,
          studi e confronti sullo  stato  della  ricerca  spaziale  e
          aerospaziale a livello nazionale e internazionale; 
                c)  individua,  su  richiesta  del   presidente,   le
          possibili  linee  evolutive  della   ricerca   spaziale   e
          aerospaziale. 
              2. Il consiglio  tecnico-scientifico  e'  nominato  dal
          consiglio di amministrazione ed e' composto, oltre che  dal
          presidente dell'Agenzia che lo presiede,  da  non  piu'  di
          sette  componenti,  scienziati,  anche  stranieri  di  fama
          internazionale,    con    particolare     e     qualificata
          professionalita' ed esperienza nel  settore  di  competenza
          dell'Agenzia, di cui due designati dal presidente  medesimo
          e gli altri dal Comitato interministeriale per le politiche
          relative allo spazio e alla ricerca aerospaziale.  Uno  dei
          componenti e' individuato  tra  personalita'  significative
          del mondo industriale e della piccola impresa. I componenti
          del consiglio tecnico-scientifico durano in carica  quattro
          anni e possono essere confermati una sola volta.». 
              - Si riporta il testo dell'art. 13 del  citato  decreto
          legislativo 4 giugno 2003, n.  128,  come  novellato  dalla
          presente legge: 
              «Art.   13   (Disposizioni   specifiche).   -   1.   Le
          incompatibilita' con le cariche di  presidente,  componente
          del consiglio di amministrazione e  del  consiglio  tecnico
          scientifico, di presidente e componente  del  collegio  dei
          revisori dei conti, di direttore generale e responsabile di
          settore  tecnico,  sono  disciplinate  dal  regolamento  di
          organizzazione e funzionamento dell'Agenzia. Il presidente,
          il  direttore  generale,  i  componenti  del  consiglio  di
          amministrazione e  del  consiglio  tecnico-scientifico  non
          possono essere amministratori o dipendenti di societa'  che
          partecipano a programmi cui e' interessata l'A.S.I.,  salvo
          quelle a partecipazione A.S.I.,  e  non  possono  ricoprire
          cariche di governo o cariche politiche elettive a qualunque
          livello, ovvero incarichi o uffici  di  rappresentanza  nei
          partiti politici. Sono immediatamente sostituiti in caso di
          incompatibilita' sopravvenuta, grave violazione dei  doveri
          inerenti all'ufficio, ovvero  nel  caso  in  cui  riportino
          condanna, anche con sentenza non passata in giudicato,  per
          uno dei reati previsti dal capo I del titolo II  del  libro
          secondo del codice penale. 
              2.  Il  presidente,   se   professore   o   ricercatore
          universitario, puo'  essere  collocato  in  aspettativa  ai
          sensi  dell'art.  13  del  decreto  del  Presidente   della
          Repubblica  11  luglio  1980,  n.  382;  se  dipendente  di
          pubbliche amministrazioni e' collocato in aspettativa senza
          assegni. 
              3. Il direttore generale ed i responsabili dei  settori
          tecnici, se professori  o  ricercatori  universitari,  sono
          collocati in aspettativa ai sensi dell'art. 12 del  decreto
          del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;  se
          ricercatori  o  tecnologi   o   dipendenti   di   pubbliche
          amministrazioni sono collocati in aspettativa senza assegni
          ai sensi dell'art. 19, comma 6, del decreto legislativo  30
          marzo 2001, n. 165. 
              4. Le indennita' di carica  del  presidente  dell'ente,
          dei  componenti  del  consiglio  di  amministrazione,   del
          presidente e dei componenti del collegio dei  revisori  dei
          conti   sono   determinate   con   decreto   del   Ministro
          dell'istruzione,  dell'universita'  e  della  ricerca,   di
          concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. 
              5. I compensi dei responsabili dei  settori  tecnici  e
          del direttore generale sono determinati  dal  consiglio  di
          amministrazione, su proposta del presidente dell'ente,  con
          riferimento al decreto di cui al comma 4. 
              6. In  caso  di  gravi  irregolarita',  di  difficolta'
          finanziarie perduranti, di esigenze  di  adeguamento  della
          missione dell'ente alle politiche della ricerca scientifica
          e tecnologica definite  dal  Governo,  ovvero  in  caso  di
          contemporanea cessazione del presidente e di un  numero  di
          componenti del consiglio di amministrazione  non  inferiore
          ad un terzo prima della scadenza del mandato,  con  decreto
          del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta  del
          Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca,
          e'  disposta  la  decadenza  degli  organi  in  carica,  ad
          eccezione del collegio dei  revisori,  ed  e'  nominato  un
          commissario straordinario per la durata massima  di  dodici
          mesi e, comunque, per il periodo necessario  ad  assicurare
          la funzionalita' dell'ente fino all'insediamento del  nuovo
          presidente e del nuovo consiglio di amministrazione. 
              7. L'A.S.I. si avvale  del  patrocinio  dell'Avvocatura
          generale dello Stato.». 
              -  Si  riporta  il  testo  dell'art.  14  del   decreto
          legislativo 4 giugno 2003, n.  128,  come  novellato  dalla
          presente legge: 
              «Art. 14 (Piani di  attivita').  -  1.  L'A.S.I.  opera
          sulla base di un piano triennale di  attivita',  aggiornato
          annualmente. Il piano triennale definisce gli obiettivi,  i
          programmi di ricerca, i risultati  socio-economici  attesi,
          nonche' le correlate risorse, in coerenza con il  programma
          nazionale per la ricerca, di cui all'art. 1, comma  2,  del
          decreto  legislativo  5  giugno  1998,  n.  204,  con   gli
          indirizzi del Parlamento e del Governo in materia spaziale,
          con il piano aerospaziale nazionale, nonche' nel quadro dei
          programmi dell'E.S.A. Il piano comprende la  pianificazione
          triennale  del  fabbisogno  del  personale,  sia  a   tempo
          indeterminato sia a tempo determinato. 
              2. (abrogato). 
              3. L'A.S.I., previo  confronto  con  le  organizzazioni
          sindacali maggiormente rappresentative, ai sensi  dell'art.
          9 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,  determina
          in autonomia gli organici del  personale  e  le  assunzioni
          nelle diverse tipologie contrattuali, nei limiti  stabiliti
          dai  piani   di   cui   al   presente   articolo,   dandone
          comunicazione al Ministero dell'economia e delle finanze ai
          fini del monitoraggio della spesa pubblica.». 
              - Si riporta il testo dell'art. 16 del  citato  decreto
          legislativo 4 giugno 2003, n.  128,  come  novellato  dalla
          presente legge: 
              «Art. 16 (Strumenti). - 1. L'A.S.I. per lo  svolgimento
          delle attivita' di cui all'art. 3 e di ogni altra attivita'
          connessa, ivi compreso l'utilizzo economico  dei  risultati
          della ricerca propria e di  quella  commissionata,  secondo
          criteri e  modalita'  determinati  con  il  regolamento  di
          organizzazione e funzionamento, puo': 
                a) stipulare accordi e convenzioni; 
                b) partecipare o costituire  consorzi,  fondazioni  o
          societa'  con  soggetti  pubblici  e  privati,  italiani  e
          stranieri,    previa    autorizzazione     del     Comitato
          interministeriale per le politiche relative allo  spazio  e
          alla ricerca aerospaziale. Decorsi  sessanta  giorni  dalla
          richiesta di autorizzazione, in assenza di osservazioni  da
          parte  del  Comitato  interministeriale  per  le  politiche
          relative  allo  spazio   e   alla   ricerca   aerospaziale,
          l'autorizzazione si intende concessa. Per la costituzione o
          la partecipazione  in  societa'  con  apporto  al  capitale
          sociale superiore a 500.000,00 euro  o  con  quota  pari  o
          superiore al 50 per cento del predetto capitale sociale  e'
          inoltre richiesto il parere del  Ministro  dell'economia  e
          delle finanze che  deve  esprimersi  entro  trenta  giorni,
          decorsi i quali si prescinde dal parere; 
                c)  promuovere  la  costituzione  di  nuove   imprese
          conferendo  personale  proprio,  anche   in   costanza   di
          rapporto, nel rispetto della normativa vigente; 
                d) partecipare alla costituzione ed  alla  conduzione
          anche scientifica di centri di ricerca  internazionali,  in
          collaborazione con  analoghe  istituzioni  scientifiche  di
          altri Paesi; 
                e) commissionare attivita'  di  ricerca  e  studio  a
          soggetti pubblici e privati,  nazionali  e  internazionali,
          secondo le disposizioni del suo regolamento amministrativo. 
              2. Per  lo  svolgimento  delle  attivita'  nel  settore
          aerospaziale, l'A.S.I. si avvale anche del Centro  italiano
          di  ricerche  aerospaziali  (CIRA  S.p.a.),   di   cui   al
          regolamento emanato  con  decreto  ministeriale  10  giugno
          1998,    n.    305,    del    Ministro     dell'istruzione,
          dell'universita' e della ricerca, sulla  base  di  apposita
          convenzione  approvata   dal   Ministero   dell'istruzione,
          dell'universita' e della ricerca. 
              3.   Con   decreto   del   Ministro    dell'istruzione,
          dell'universita'   e   della   ricerca   si   provvede   al
          trasferimento  della  gestione  della  base  di  lancio   e
          controllo di satelliti di San Marco  -  Malindi  in  Kenya,
          all'A.S.I. Con apposita convenzione, volta ad assicurare la
          piu' avanzata  valorizzazione  della  ricerca  nel  settore
          aerospaziale, da stipularsi, entro tre mesi dalla  data  di
          entrata in vigore del  presente  decreto,  tra  l'A.S.I.  e
          l'Universita' "La  Sapienza"  di  Roma,  vengono  garantite
          tutte le forme piu' idonee di  collaborazione  tra  le  due
          amministrazioni quali la ricerca,  la  formazione,  nonche'
          forme di collaborazione nella gestione. 
              4. L'A.S.I. riferisce sui programmi,  sugli  obiettivi,
          sulle attivita' e sui risultati  dei  soggetti  di  cui  al
          comma  1  in   apposita   sezione   del   piano   triennale
          dell'ente.». 
              - Si riporta il testo dell'art. 18 del  citato  decreto
          legislativo 4 giugno 2003, n.  128,  come  novellato  dalla
          presente legge. 
              «Art. 18 (Bilanci,  relazioni  e  controlli).  -  1.  I
          bilanci preventivi e consuntivi e le relative relazioni  di
          accompagnamento, le relazioni del collegio dei revisori dei
          conti, la  relazione  annuale  di  verifica  dei  risultati
          gestionali ed  economici  dell'Agenzia,  la  relazione  del
          comitato  di  valutazione   sono   inviati   al   Ministero
          dell'istruzione, dell'universita' e  della  ricerca  ed  al
          Ministero dell'economia e delle finanze nonche' al Comitato
          interministeriale per le politiche relative allo  spazio  e
          alla ricerca aerospaziale. 
              2. L'A.S.I. e' soggetto al controllo previsto dall'art.
          3, comma 7, della legge 14 gennaio 1994, n.  20,  da  parte
          della Corte dei conti.». 
              - L'art. 20 del citato  decreto  legislativo  4  giugno
          2003, n. 128, abrogato dalla presente legge, recava: «Piano
          aerospaziale nazionale».