Art. 3 Norme per il coordinamento delle politiche spaziali e aerospaziali 1. Al fine di assicurare le finalita' di cui all'articolo 1, al decreto legislativo 4 giugno 2003, n. 128, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 2: 1) al comma 1, dopo le parole: «coordinando e gestendo i progetti nazionali e la partecipazione italiana a progetti europei ed internazionali,» sono inserite le seguenti: «in conformita' con gli indirizzi del Governo come promossi dal Comitato interministeriale per le politiche relative allo spazio e alla ricerca aerospaziale e»; 2) al comma 3, le parole: «Il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca» sono sostituite dalle seguenti: «Il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, fatte salve le competenze attribuite espressamente al Comitato interministeriale dal presente decreto»; b) all'articolo 3, comma 1: 1) la lettera a) e' sostituita dalle seguenti: «a) predispone, sulla base degli indirizzi del Comitato interministeriale per le politiche relative allo spazio e alla ricerca aerospaziale, il Documento strategico di politica spaziale nazionale; a-bis) predispone, sulla base degli indirizzi del Comitato interministeriale per le politiche relative allo spazio e alla ricerca aerospaziale e del Programma nazionale per la ricerca, indicati nel Documento strategico di politica spaziale nazionale, il Documento di visione strategica per lo spazio»; 2) alla lettera b), la parola: «Governo» e' sostituita dalle seguenti: «Comitato interministeriale per le politiche relative allo spazio e alla ricerca aerospaziale» e dopo le parole: «campo della ricerca spaziale e aerospaziale» sono aggiunte le seguenti: «e dei correlati servizi applicativi»; 3) alla lettera c), dopo le parole: «intrattiene relazioni con organismi aerospaziali di altri Paesi,» sono inserite le seguenti: «in linea con le indicazioni del Comitato interministeriale per le politiche relative allo spazio e alla ricerca aerospaziale e» e dopo le parole: «promozione della ricerca spaziale e aerospaziale» sono inserite le seguenti: «e dei correlati servizi applicativi»; 4) alla lettera d), dopo le parole: «nel settore spaziale e aerospaziale» sono inserite le seguenti: «e dei correlati servizi applicativi»; c) all'articolo 6, comma 1, dopo la lettera e) e' inserita la seguente: «e-bis) partecipa al Comitato interministeriale per le politiche relative allo spazio e alla ricerca aerospaziale»; d) all'articolo 6, comma 2, dopo le parole: «tra persone» sono inserite le seguenti: «di riconosciuta onorabilita' e»; e) all'articolo 7, il comma 2 e' sostituito dal seguente: «2. Il consiglio di amministrazione, nominato con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, sentito il Comitato interministeriale per le politiche relative allo spazio e alla ricerca aerospaziale, e' composto dal presidente, designato dal Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, e da altri quattro componenti, scelti tra personalita' di elevata e documentata qualificazione ed esperienza nel campo della ricerca e dell'industria spaziale e aerospaziale, dei quali uno designato dal Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, uno dal Ministro della difesa, uno dal Ministro dello sviluppo economico e uno dal Ministro dell'economia e delle finanze. La composizione del consiglio di amministrazione e' definita altresi' favorendo la presenza di entrambi i sessi»; f) all'articolo 8, il comma 2 e' sostituito dal seguente: «2. Il consiglio tecnico-scientifico e' nominato dal consiglio di amministrazione ed e' composto, oltre che dal presidente dell'Agenzia che lo presiede, da non piu' di sette componenti, scienziati, anche stranieri, di fama internazionale, con particolare e qualificata professionalita' ed esperienza nel settore di competenza dell'Agenzia, di cui due designati dal presidente medesimo e gli altri dal Comitato interministeriale per le politiche relative allo spazio e alla ricerca aerospaziale. Uno dei componenti e' individuato tra personalita' significative del mondo industriale e della piccola impresa. I componenti del consiglio tecnico-scientifico durano in carica quattro anni e possono essere confermati una sola volta»; g) all'articolo 13, comma 1, secondo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, e non possono ricoprire cariche di governo o cariche politiche elettive a qualunque livello, ovvero incarichi o uffici di rappresentanza nei partiti politici. Sono immediatamente sostituiti in caso di incompatibilita' sopravvenuta, grave violazione dei doveri inerenti all'ufficio, ovvero nel caso in cui riportino condanna, anche con sentenza non passata in giudicato, per uno dei reati previsti dal capo I del titolo II del libro secondo del codice penale»; h) all'articolo 14, il comma 2 e' abrogato; i) all'articolo 16, comma 1, lettera b), le parole: «Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «Comitato interministeriale per le politiche relative allo spazio e alla ricerca aerospaziale»; l) all'articolo 18, comma 1, dopo le parole: «Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca ed al Ministero dell'economia e delle finanze» sono aggiunte le seguenti: «nonche' al Comitato interministeriale per le politiche relative allo spazio e alla ricerca aerospaziale»; m) dopo l'articolo 19 e' inserito il seguente: «Art. 19-bis (Obblighi di pubblicita'). - 1. In attuazione dei principi di trasparenza, di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, l'A.S.I. e' tenuta a pubblicare in apposita sezione del proprio sito istituzionale: a) le informazioni sull'attivita' complessivamente svolta; b) le informazioni sui curricula e i compensi lordi percepiti dai dirigenti, dai collaboratori e dai consulenti; c) i criteri e le modalita' per le assegnazioni di lavori e forniture di qualsiasi tipologia»; n) l'articolo 20 e' abrogato.
Note all'art. 3: - Si riporta il testo dell'art. 2, commi 1 e 3, del citato decreto legislativo 4 giugno 2003, n. 128, come novellato dalla presente legge: «Art. 2 (Finalita' dell'Agenzia). - 1. L'A.S.I. e' ente pubblico nazionale con il compito di promuovere, sviluppare e diffondere, attraverso attivita' di agenzia, la ricerca scientifica e tecnologica applicata al campo spaziale e aerospaziale, con esclusione della ricerca aeronautica e lo sviluppo di servizi innovativi, perseguendo obiettivi di eccellenza, coordinando e gestendo i progetti nazionali e la partecipazione italiana a progetti europei ed internazionali, in conformita' con gli indirizzi del Governo come promossi dal Comitato interministeriale per le politiche relative allo spazio e alla ricerca aerospaziale e nel quadro del coordinamento delle relazioni internazionali assicurato dal Ministero degli affari esteri, avendo attenzione al mantenimento della competitivita' del comparto industriale italiano. 2. L'A.S.I. ha personalita' giuridica di diritto pubblico, autonomia scientifica, finanziaria, patrimoniale e contabile e si dota di un ordinamento autonomo in conformita' al presente decreto, alla legge 9 maggio 1989, n. 168, e successive modificazioni, al decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, nonche' per quanto non previsto dalle predette disposizioni, al codice civile. 3. Il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, fatte salve le competenze attribuite espressamente al Comitato interministeriale dal presente decreto, esercita nei confronti dell'A.S.I. le competenze attribuitegli dalle disposizioni di cui al comma 2.». - Si riporta il testo dell'art. 3 del citato decreto legislativo 4 giugno 2003, n. 128, come novellato dalla presente legge: «Art. 3 (Attivita' dell'A.S.I.). - 1. L'A.S.I.: a) predispone, sulla base degli indirizzi del Comitato interministeriale per le politiche relative allo spazio e alla ricerca aerospaziale, il Documento strategico di politica spaziale nazionale; a-bis) predispone, sulla base degli indirizzi del Comitato interministeriale per le politiche relative allo spazio e alla ricerca aerospaziale e del Programma nazionale per la ricerca, indicati nel Documento strategico di politica spaziale nazionale, il Documento di visione strategica per lo spazio; b) sulla base degli indirizzi del Comitato interministeriale per le politiche relative allo spazio e alla ricerca aerospaziale, nel quadro del coordinamento delle relazioni internazionali assicurato dal Ministero degli affari esteri, partecipa ai lavori del consiglio dell'Agenzia spaziale europea (E.S.A.), promuove e coordina la presenza italiana ai programmi da essa approvati, nonche', nei limiti delle risorse determinate dal Piano aerospaziale nazionale e delle altre entrate dell'ente, stipula accordi bilaterali o multilaterali con organismi di altri Paesi per la partecipazione dell'Italia a programmi od imprese aerospaziali. In particolare promuove, sostiene e coordina la partecipazione italiana a progetti e iniziative dell'Unione europea nel campo della ricerca spaziale e aerospaziale e dei correlati servizi applicativi; c) intrattiene relazioni con organismi aerospaziali di altri Paesi, in linea con le indicazioni del Comitato interministeriale per le politiche relative allo spazio e alla ricerca aerospaziale e nel quadro del coordinamento delle relazioni internazionali assicurato dal Ministero degli affari esteri; promuove e realizza, con il coinvolgimento della comunita' scientifica, la ricerca scientifica nazionale nel settore spaziale e aerospaziale predisponendo, coordinando e sviluppando appositi programmi, curando il raccordo con l'Istituto nazionale di astrofisica (INAF), per quanto riguarda il settore dell'astrofisica; svolge attivita' di agenzia nelle attivita' di competenza, finanziando e coordinando attivita' di ricerca spaziale e aerospaziale svolte da terzi; svolge attivita' di comunicazione e promozione della ricerca spaziale e aerospaziale e dei correlati servizi applicativi, curando la diffusione dei relativi risultati economici e sociali all'interno del Paese e garantendo l'utilizzazione delle conoscenze prodotte; d) promuove, realizza e finanzia sulla base di appositi progetti, iniziative che integrino la ricerca pubblica con quella privata, nazionale ed internazionale, nel settore spaziale e aerospaziale e dei correlati servizi applicativi, anche al fine di acquisire risorse ulteriori per il finanziamento di progetti congiunti; e) promuove la diffusione della cultura aerospaziale e delle conoscenze derivanti dalla relativa ricerca, nonche' la valorizzazione a fini produttivi e sociali e il trasferimento tecnologico dei risultati della ricerca nel settore spaziale e aerospaziale; f) effettua la valutazione dei risultati dei propri programmi di ricerca, sulla base di criteri di valutazione definiti dal Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca; g) promuove la formazione e la crescita tecnico-professionale dei ricercatori italiani nel campo delle scienze e tecnologie spaziali e aerospaziali e delle loro applicazioni, attraverso l'assegnazione di borse di studio e assegni di ricerca, nonche' promuovendo e realizzando, sulla base di apposite convenzioni con le universita', corsi di dottorato di ricerca anche con il coinvolgimento del mondo produttivo; h) fornisce, su richiesta, a soggetti pubblici e privati, tecnologie, servizi di consulenza, di ricerca e di formazione, nonche' supporto ed assistenza tecnica in campo spaziale e aerospaziale, o in settori comunque connessi alle attivita' di cui al presente comma.». - Si riporta il testo dell'art. 6 del citato decreto legislativo 4 giugno 2003, n. 128, come novellato dalla presente legge: «Art. 6 (Presidente). - 1. Il presidente ha la rappresentanza legale dell'ente ed e' responsabile delle relazioni istituzionali. Il presidente: a) convoca e presiede il consiglio di amministrazione e il consiglio tecnico-scientifico, stabilendone l'ordine del giorno; b) definisce le linee-guida per lo sviluppo dell'ente, previa delibera del consiglio di amministrazione, e formula la proposta del piano triennale e dei relativi aggiornamenti annuali da sottoporre al consiglio di amministrazione; c) vigila, sovrintende e controlla il corretto svolgimento delle attivita' dell'ente; d) adotta provvedimenti di urgenza, di competenza del consiglio di amministrazione, da sottoporre alla ratifica nella prima riunione utile del consiglio stesso; e) partecipa ai lavori del consiglio dell'Agenzia spaziale europea in rappresentanza del Governo italiano; e-bis) partecipa al Comitato interministeriale per le politiche relative allo spazio e alla ricerca aerospaziale; f) affida l'incarico di direttore generale, previa delibera del consiglio di amministrazione. 2. Il presidente e' scelto tra persone di riconosciuta onorabilita' e di alta qualificazione scientifica e manageriale, con una profonda conoscenza del sistema della ricerca in Italia e all'estero e con pluriennale esperienza nella gestione di enti o organismi pubblici o privati, operanti nel settore della ricerca. E' nominato con le procedure di cui all'art. 6, comma 2, del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, dura in carica quattro anni e puo' essere confermato una sola volta. 3. In caso di assenza o impedimento il presidente e' sostituito da un vice presidente nominato dal consiglio di amministrazione tra i suoi componenti. Il vice presidente puo' operare anche in virtu' di specifiche deleghe secondo quanto previsto dal regolamento di organizzazione e funzionamento dell'ente.». - Si riporta il testo dell'art. 7 del citato decreto legislativo 4 giugno 2003, n. 128, come novellato dalla presente legge: «Art. 7 (Consiglio di amministrazione). - 1. Il consiglio di amministrazione ha compiti di indirizzo e programmazione generale dell'attivita' dell'Agenzia. Il consiglio di amministrazione, su proposta del presidente: a) delibera il piano triennale dell'Agenzia e i relativi aggiornamenti annuali, sentito il consiglio scientifico; b) approva il bilancio preventivo e il bilancio consuntivo e le relative relazioni di accompagnamento; c) delibera i regolamenti dell'agenzia; d) nomina il vice presidente, eleggendolo tra i propri componenti; e) nomina il consiglio tecnico-scientifico, il comitato di valutazione, e il direttore generale; f) verifica i risultati dell'attivita' gestionale ed economica dell'Agenzia, previo parere del comitato di valutazione; g) ripartisce le risorse finanziarie, strumentali e umane tra i settori tecnico-scientifici, tenendo conto delle proposte da essi formulate; h) delibera l'affidamento degli incarichi al direttore generale, ai dirigenti e ai responsabili dei settori tecnici; i) delibera sui grandi investimenti in infrastrutture e su commesse rilevanti, secondo criteri definiti dal regolamento di amministrazione e contabilita'; l) delibera in ordine ad ogni altra materia attribuitagli dal presente decreto e dai regolamenti dell'Agenzia. 2. Il consiglio di amministrazione, nominato con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, sentito il Comitato interministeriale per le politiche relative allo spazio e alla ricerca aerospaziale, e' composto dal presidente, designato dal Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, e da altri quattro componenti, scelti tra personalita' di elevata e documentata qualificazione ed esperienza nel campo della ricerca e dell'industria spaziale e aerospaziale, dei quali uno designato dal Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, uno dal Ministro della difesa, uno dal Ministro dello sviluppo economico e uno dal Ministro dell'economia e delle finanze. La composizione del consiglio di amministrazione e' definita altresi' favorendo la presenza di entrambi i sessi. 3. I componenti del consiglio di amministrazione sono nominati con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, durano in carica quattro anni e possono essere confermati una sola volta.». - Si riporta il testo dell'art. 8 del citato decreto legislativo 4 giugno 2003, n. 128, come novellato dalla presente legge: «Art. 8. (Consiglio tecnico-scientifico). - 1. Il consiglio tecnico-scientifico ha compiti consultivi nei confronti del consiglio di amministrazione, relativi agli aspetti tecnico-scientifici dell'attivita' dell'Agenzia. Il consiglio tecnico-scientifico: a) esprime al consiglio di amministrazione il parere tecnico-scientifico sulle proposte di piano triennale e sui relativi aggiornamenti annuali; b) realizza, su richiesta del presidente, analisi, studi e confronti sullo stato della ricerca spaziale e aerospaziale a livello nazionale e internazionale; c) individua, su richiesta del presidente, le possibili linee evolutive della ricerca spaziale e aerospaziale. 2. Il consiglio tecnico-scientifico e' nominato dal consiglio di amministrazione ed e' composto, oltre che dal presidente dell'Agenzia che lo presiede, da non piu' di sette componenti, scienziati, anche stranieri di fama internazionale, con particolare e qualificata professionalita' ed esperienza nel settore di competenza dell'Agenzia, di cui due designati dal presidente medesimo e gli altri dal Comitato interministeriale per le politiche relative allo spazio e alla ricerca aerospaziale. Uno dei componenti e' individuato tra personalita' significative del mondo industriale e della piccola impresa. I componenti del consiglio tecnico-scientifico durano in carica quattro anni e possono essere confermati una sola volta.». - Si riporta il testo dell'art. 13 del citato decreto legislativo 4 giugno 2003, n. 128, come novellato dalla presente legge: «Art. 13 (Disposizioni specifiche). - 1. Le incompatibilita' con le cariche di presidente, componente del consiglio di amministrazione e del consiglio tecnico scientifico, di presidente e componente del collegio dei revisori dei conti, di direttore generale e responsabile di settore tecnico, sono disciplinate dal regolamento di organizzazione e funzionamento dell'Agenzia. Il presidente, il direttore generale, i componenti del consiglio di amministrazione e del consiglio tecnico-scientifico non possono essere amministratori o dipendenti di societa' che partecipano a programmi cui e' interessata l'A.S.I., salvo quelle a partecipazione A.S.I., e non possono ricoprire cariche di governo o cariche politiche elettive a qualunque livello, ovvero incarichi o uffici di rappresentanza nei partiti politici. Sono immediatamente sostituiti in caso di incompatibilita' sopravvenuta, grave violazione dei doveri inerenti all'ufficio, ovvero nel caso in cui riportino condanna, anche con sentenza non passata in giudicato, per uno dei reati previsti dal capo I del titolo II del libro secondo del codice penale. 2. Il presidente, se professore o ricercatore universitario, puo' essere collocato in aspettativa ai sensi dell'art. 13 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382; se dipendente di pubbliche amministrazioni e' collocato in aspettativa senza assegni. 3. Il direttore generale ed i responsabili dei settori tecnici, se professori o ricercatori universitari, sono collocati in aspettativa ai sensi dell'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382; se ricercatori o tecnologi o dipendenti di pubbliche amministrazioni sono collocati in aspettativa senza assegni ai sensi dell'art. 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. 4. Le indennita' di carica del presidente dell'ente, dei componenti del consiglio di amministrazione, del presidente e dei componenti del collegio dei revisori dei conti sono determinate con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. 5. I compensi dei responsabili dei settori tecnici e del direttore generale sono determinati dal consiglio di amministrazione, su proposta del presidente dell'ente, con riferimento al decreto di cui al comma 4. 6. In caso di gravi irregolarita', di difficolta' finanziarie perduranti, di esigenze di adeguamento della missione dell'ente alle politiche della ricerca scientifica e tecnologica definite dal Governo, ovvero in caso di contemporanea cessazione del presidente e di un numero di componenti del consiglio di amministrazione non inferiore ad un terzo prima della scadenza del mandato, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, e' disposta la decadenza degli organi in carica, ad eccezione del collegio dei revisori, ed e' nominato un commissario straordinario per la durata massima di dodici mesi e, comunque, per il periodo necessario ad assicurare la funzionalita' dell'ente fino all'insediamento del nuovo presidente e del nuovo consiglio di amministrazione. 7. L'A.S.I. si avvale del patrocinio dell'Avvocatura generale dello Stato.». - Si riporta il testo dell'art. 14 del decreto legislativo 4 giugno 2003, n. 128, come novellato dalla presente legge: «Art. 14 (Piani di attivita'). - 1. L'A.S.I. opera sulla base di un piano triennale di attivita', aggiornato annualmente. Il piano triennale definisce gli obiettivi, i programmi di ricerca, i risultati socio-economici attesi, nonche' le correlate risorse, in coerenza con il programma nazionale per la ricerca, di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, con gli indirizzi del Parlamento e del Governo in materia spaziale, con il piano aerospaziale nazionale, nonche' nel quadro dei programmi dell'E.S.A. Il piano comprende la pianificazione triennale del fabbisogno del personale, sia a tempo indeterminato sia a tempo determinato. 2. (abrogato). 3. L'A.S.I., previo confronto con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, ai sensi dell'art. 9 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, determina in autonomia gli organici del personale e le assunzioni nelle diverse tipologie contrattuali, nei limiti stabiliti dai piani di cui al presente articolo, dandone comunicazione al Ministero dell'economia e delle finanze ai fini del monitoraggio della spesa pubblica.». - Si riporta il testo dell'art. 16 del citato decreto legislativo 4 giugno 2003, n. 128, come novellato dalla presente legge: «Art. 16 (Strumenti). - 1. L'A.S.I. per lo svolgimento delle attivita' di cui all'art. 3 e di ogni altra attivita' connessa, ivi compreso l'utilizzo economico dei risultati della ricerca propria e di quella commissionata, secondo criteri e modalita' determinati con il regolamento di organizzazione e funzionamento, puo': a) stipulare accordi e convenzioni; b) partecipare o costituire consorzi, fondazioni o societa' con soggetti pubblici e privati, italiani e stranieri, previa autorizzazione del Comitato interministeriale per le politiche relative allo spazio e alla ricerca aerospaziale. Decorsi sessanta giorni dalla richiesta di autorizzazione, in assenza di osservazioni da parte del Comitato interministeriale per le politiche relative allo spazio e alla ricerca aerospaziale, l'autorizzazione si intende concessa. Per la costituzione o la partecipazione in societa' con apporto al capitale sociale superiore a 500.000,00 euro o con quota pari o superiore al 50 per cento del predetto capitale sociale e' inoltre richiesto il parere del Ministro dell'economia e delle finanze che deve esprimersi entro trenta giorni, decorsi i quali si prescinde dal parere; c) promuovere la costituzione di nuove imprese conferendo personale proprio, anche in costanza di rapporto, nel rispetto della normativa vigente; d) partecipare alla costituzione ed alla conduzione anche scientifica di centri di ricerca internazionali, in collaborazione con analoghe istituzioni scientifiche di altri Paesi; e) commissionare attivita' di ricerca e studio a soggetti pubblici e privati, nazionali e internazionali, secondo le disposizioni del suo regolamento amministrativo. 2. Per lo svolgimento delle attivita' nel settore aerospaziale, l'A.S.I. si avvale anche del Centro italiano di ricerche aerospaziali (CIRA S.p.a.), di cui al regolamento emanato con decreto ministeriale 10 giugno 1998, n. 305, del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, sulla base di apposita convenzione approvata dal Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca. 3. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca si provvede al trasferimento della gestione della base di lancio e controllo di satelliti di San Marco - Malindi in Kenya, all'A.S.I. Con apposita convenzione, volta ad assicurare la piu' avanzata valorizzazione della ricerca nel settore aerospaziale, da stipularsi, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, tra l'A.S.I. e l'Universita' "La Sapienza" di Roma, vengono garantite tutte le forme piu' idonee di collaborazione tra le due amministrazioni quali la ricerca, la formazione, nonche' forme di collaborazione nella gestione. 4. L'A.S.I. riferisce sui programmi, sugli obiettivi, sulle attivita' e sui risultati dei soggetti di cui al comma 1 in apposita sezione del piano triennale dell'ente.». - Si riporta il testo dell'art. 18 del citato decreto legislativo 4 giugno 2003, n. 128, come novellato dalla presente legge. «Art. 18 (Bilanci, relazioni e controlli). - 1. I bilanci preventivi e consuntivi e le relative relazioni di accompagnamento, le relazioni del collegio dei revisori dei conti, la relazione annuale di verifica dei risultati gestionali ed economici dell'Agenzia, la relazione del comitato di valutazione sono inviati al Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca ed al Ministero dell'economia e delle finanze nonche' al Comitato interministeriale per le politiche relative allo spazio e alla ricerca aerospaziale. 2. L'A.S.I. e' soggetto al controllo previsto dall'art. 3, comma 7, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, da parte della Corte dei conti.». - L'art. 20 del citato decreto legislativo 4 giugno 2003, n. 128, abrogato dalla presente legge, recava: «Piano aerospaziale nazionale».