Art. 3. Finalita' e oggetto 1. Il Consorzio effettua la gestione dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (di seguito RAEE) nel rispetto dei principi di cui agli articoli 178 e 237 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. 2. Il Consorzio razionalizza, organizza e gestisce la raccolta ed il trattamento dei RAEE, secondo un approccio basato sulla protezione dell'ambiente e della salute umana, sulla preservazione delle materie prime allo scopo di riciclare le risorse di valore contenute nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche (di seguito AEE). 3. Il Consorzio, su indicazione del Centro di coordinamento RAEE di cui all'articolo 33 del decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49 (di seguito Centro di coordinamento), adempie all'obbligo di ritiro dei RAEE provenienti dai sistemi di raccolta differenziata, dai luoghi di raggruppamento gestiti dai distributori e da qualsiasi altro luogo che il Centro di coordinamento indichi secondo le modalita' e i criteri previsti dalla normativa vigente e dai regolamenti del Centro di coordinamento. 4. Il Consorzio concorre al conseguimento degli obiettivi di recupero e riciclo dei rifiuti dal medesimo gestiti e prodotti nel territorio nazionale. Il Consorzio razionalizza, organizza, garantisce, promuove e incentiva la gestione in forma collettiva del trasporto, riutilizzo e preparazione per il riutilizzo, trattamento, recupero, riciclaggio e smaltimento dei RAEE, dei loro componenti, sottoinsiemi e materiali di consumo. 5. Il Consorzio determina l'ammontare del contributo ambientale, necessario ad adempiere nell'anno solare di riferimento agli obblighi di raccolta, trattamento, recupero e smaltimento in misura tale da non superare la migliore stima dei costi effettivamente sostenuti, e lo comunica al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e al Comitato di vigilanza e controllo di cui all'articolo 35 del decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49 (di seguito Comitato di vigilanza e controllo) entro 30 (trenta) giorni dall'approvazione da parte dell'assemblea ordinaria. 6. Il Consorzio presta adeguata garanzia finanziaria ai sensi dell'articolo 25 del decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49, stabilendo adeguati criteri di ripartizione degli oneri in modo proporzionale alla quota di ciascun produttore consorziato. 7. Il Consorzio puo' stipulare, ai sensi dell'articolo 206 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e dell'articolo 33 del decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49, specifici accordi, contratti di programma, protocolli d'intesa, anche sperimentali. 8. Il Consorzio predispone e trasmette al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, entro 30 (trenta) giorni dalla loro approvazione: a) un piano specifico di prevenzione e gestione dei RAEE relativo all'anno solare successivo, inclusivo di un prospetto relativo alle risorse economiche che verranno impiegate; b) una copia del bilancio di esercizio corredato dalla nota integrativa, da una relazione sulla gestione relativa all'anno solare precedente con l'indicazione degli obiettivi raggiunti, e da una relazione sulla situazione patrimoniale. 9. Ogni anno il Consorzio inoltra al Comitato di vigilanza e controllo un'autocertificazione attestante la regolarita' fiscale e contributiva. 10. Il Consorzio comunica annualmente al Registro nazionale dei produttori di AEE i dati relativi ai prodotti immessi sul mercato e alle garanzie finanziarie di cui all'allegato X del decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49. 11. Per conseguire le proprie finalita' istituzionali, il Consorzio puo' costituire enti e societa' e assumere partecipazioni in societa' gia' costituite, previa autorizzazione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e del Ministero dello sviluppo economico. La costituzione di enti e societa' e l'assunzione di partecipazioni in altre societa' non e' consentita se sono sostanzialmente modificati l'oggetto sociale e le finalita' determinati dal presente statuto. L'attivita' delle societa' e degli enti partecipati e costituiti dal Consorzio deve, inoltre, svolgersi nel rispetto delle norme e dei principi in materia di concorrenza. Eventuali proventi e utili derivanti da tali partecipazioni devono essere utilizzati esclusivamente per le finalita' previste dal presente statuto.