Art. 3 Requisiti della ZES 1. La ZES, definita ai sensi dell'articolo 4, comma 2, del decreto-legge n. 91/2017, e nel rispetto della disciplina europea in materia di aiuti di Stato, e' identificata mediante l'indicazione puntuale, contenuta nella proposta di istituzione di cui all'articolo 5, della denominazione e delle aree interessate. La ZES puo' ricomprendere anche aree della medesima regione non territorialmente adiacenti, purche' presentino un nesso economico funzionale e che comprendano almeno un'Area portuale. Tali aree, tenuto conto anche del volume complessivo di merci in transito, sono anche i porti che non presentano le caratteristiche di cui all'articolo 1, lettera c), purche' essi presentino una rilevanza strategica per le attivita' di specializzazione territoriale che si intende rafforzare e dimostrino un nesso economico funzionale con l'Area portuale. Il nesso economico funzionale tra aree non territorialmente adiacenti sussiste qualora vi sia la presenza, o il potenziale sviluppo, di attivita' economico-produttive, indicate nel Piano di sviluppo strategico, o di adeguate infrastrutture di collegamento tra le aree interessate. 2. La ZES e' di norma composta da territori quali porti, aree retroportuali, anche di carattere produttivo e aeroportuale, come definiti dalle norme vigenti, piattaforme logistiche e Interporti, non puo' comprendere zone residenziali. 3. Per ciascuna regione l'area complessiva destinata alle ZES non puo' eccedere la superficie complessivamente indicata per la regione stessa nell'allegato 1.
Note all'art. 3: - Per il testo dell'art. 4 del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91 recante «Disposizioni urgenti per la crescita economica nel Mezzogiorno», convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, si rimanda alle note alle premesse.