Art. 3 
 
                  Contenuti del corso di formazione 
 
  1. I corsi di formazione, a contenuto sia teorico che pratico, sono
articolati in modo tale da sostenere e integrare la preparazione  del
tirocinante necessaria allo svolgimento dell'attivita'  professionale
e all'espletamento delle  prove  previste  dall'esame  di  Stato  per
l'abilitazione alla professione  forense.  I  corsi  devono  altresi'
assicurare   nei   tirocinanti   la   consapevolezza   dei   principi
deontologici ai quali il concreto esercizio  della  professione  deve
essere improntato. 
  2. I corsi prevedono, in  conformita'  all'articolo  41,  comma  1,
all'articolo 43, comma 2, lettera b), e all'articolo 46, commi 2 e 3,
della legge professionale, approfondimenti nell'ambito delle seguenti
materie: 
    a) diritto civile, diritto penale, diritto amministrativo; 
    b) diritto processuale civile, penale e amministrativo, anche con
riferimento al processo telematico, alle tecniche impugnatorie e alle
procedure alternative per la risoluzione delle controversie; 
    c) ordinamento e deontologia forense; 
    d) tecnica di redazione degli atti giudiziari in  conformita'  al
principio di sinteticita' e dei  pareri  stragiudiziali  nelle  varie
materie del diritto sostanziale e processuale; 
    e) tecniche della ricerca anche  telematica  delle  fonti  e  del
precedente giurisprudenziale; 
    f) teoria e  pratica  del  linguaggio  giuridico;  argomentazione
forense; 
    g)  diritto   costituzionale,   diritto   del   lavoro,   diritto
commerciale,  diritto  dell'Unione  europea,  diritto  internazionale
privato, diritto tributario, diritto ecclesiastico; 
    h) organizzazione e amministrazione dello studio professionale; 
    i)  profili  contributivi  e  tributari  della   professione   di
avvocato; previdenza forense; 
    l) elementi di ordinamento giudiziario e penitenziario. 
  3. Al fine di garantire l'omogeneita' di preparazione e di giudizio
sul territorio nazionale di cui all'articolo 43, comma 2, lettera d),
della legge professionale, il corso dovra' essere strutturato tenendo
conto delle linee guida fornite dal Consiglio nazionale forense. 
 
          Note all'art. 3: 
              - Per gli articoli 41, 43 e 46 della  citata  legge  31
          dicembre 2012, n. 247, si veda nelle note alle premesse.