Art. 3 
 
            Modifiche in materia di tutela dell'ambiente 
 
  1. Al codice penale, approvato con regio decreto 19  ottobre  1930,
n. 1398, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) dopo l'articolo 452-terdecies, e' inserito il seguente: 
  «Art.  452-quaterdecies  (Attivita'  organizzate  per  il  traffico
illecito di rifiuti). - Chiunque, al fine di conseguire  un  ingiusto
profitto, con piu' operazioni e attraverso l'allestimento di mezzi  e
attivita' continuative organizzate, cede, riceve, trasporta, esporta,
importa, o comunque gestisce  abusivamente  ingenti  quantitativi  di
rifiuti e' punito con la reclusione da uno a sei anni. 
  Se si tratta di rifiuti ad alta radioattivita' si applica  la  pena
della reclusione da tre a otto anni. 
  Alla condanna conseguono le pene accessorie di  cui  agli  articoli
28, 30, 32-bis e 32-ter, con la limitazione di cui all'articolo 33. 
  Il giudice, con la sentenza di condanna  o  con  quella  emessa  ai
sensi dell'articolo 444 del codice di  procedura  penale,  ordina  il
ripristino  dello  stato  dell'ambiente   e   puo'   subordinare   la
concessione    della    sospensione    condizionale    della     pena
all'eliminazione del danno o del pericolo per l'ambiente. 
  E'  sempre  ordinata  la  confisca  delle  cose  che  servirono   a
commettere il reato o che costituiscono il prodotto o il profitto del
reato, salvo che appartengano a persone  estranee  al  reato.  Quando
essa  non  sia  possibile,  il  giudice  individua  beni  di   valore
equivalente di cui il condannato abbia  anche  indirettamente  o  per
interposta persona la disponibilita' e ne ordina la confisca.». 
  2. All'articolo 51, comma 3-bis, del  codice  di  procedura  penale
approvato con decreto del Presidente della  Repubblica  22  settembre
1988, n. 447, sono apportate le seguenti modificazioni: 
  a)  dopo  le  parole:  «416-ter»  sono  inserite  le  seguenti:  «,
452-quaterdecies»; 
  b) le parole: «e dall'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile
2006, n. 152,» sono soppresse. 
 
          Note all'art. 3: 
              - Si riporta il testo dell'articolo 51  del  codice  di
          procedura penale,  come  modificato  dal  presente  decreto
          legislativo: 
              «Art. 51 (Uffici del pubblico  ministero.  Attribuzioni
          del procuratore della Repubblica  distrettuale).  -  1.  Le
          funzioni di pubblico ministero sono esercitate: 
              a) nelle indagini preliminari  e  nei  procedimenti  di
          primo grado, dai magistrati della procura della  Repubblica
          presso il tribunale [o presso la pretura]; 
              b) nei giudizi di  impugnazione  dai  magistrati  della
          procura generale presso la corte di  appello  o  presso  la
          corte di cassazione. 
              2. Nei casi di avocazione,  le  funzioni  previste  dal
          comma 1 lettera a) sono  esercitate  dai  magistrati  della
          procura generale presso la corte di appello. 
              Nei casi di avocazione previsti dall'articolo  371-bis,
          sono esercitate dai magistrati  della  Direzione  nazionale
          antimafia e antiterrorismo. 
              3. Le funzioni previste dal  comma  1  sono  attribuite
          all'ufficio  del  pubblico  ministero  presso  il   giudice
          competente a norma del capo II del titolo I. 
              3-bis. Quando si tratta dei procedimenti per i delitti,
          consumati o tentati, di cui  agli  articoli  416,  sesto  e
          settimo comma, 416, realizzato  allo  scopo  di  commettere
          taluno dei delitti di cui all'articolo 12, commi 3 e 3-ter,
          del  testo  unico   delle   disposizioni   concernenti   la
          disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello
          straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n.
          286, 416,  realizzato  allo  scopo  di  commettere  delitti
          previsti dagli articoli 473 e 474, 600, 601, 602,  416-bis,
          416-ter , 452-quaterdecies e 630 del codice penale,  per  i
          delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste  dal
          predetto articolo  416-bis  ovvero  al  fine  di  agevolare
          l'attivita'  delle  associazioni  previste   dallo   stesso
          articolo, nonche' per i delitti previsti  dall'articolo  74
          del testo unico approvato con decreto del Presidente  della
          Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, dall'articolo 291-quater
          del testo unico approvato con decreto del Presidente  della
          Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, le funzioni indicate nel
          comma 1 lettera a) sono attribuite all'ufficio del pubblico
          ministero presso il tribunale del capoluogo  del  distretto
          nel cui ambito ha sede il giudice competente. 
              3-ter. Nei casi previsti dal comma 3-bis  e  dai  commi
          3-quater e 3-quinquies, se ne fa richiesta  il  procuratore
          distrettuale, il procuratore generale presso  la  corte  di
          appello puo', per  giustificati  motivi,  disporre  che  le
          funzioni di pubblico ministero per  il  dibattimento  siano
          esercitate da un magistrato designato dal procuratore della
          Repubblica presso il giudice competente. 
              3-quater.  Quando  si  tratta  di  procedimenti  per  i
          delitti consumati o tentati con finalita' di terrorismo  le
          funzioni indicate nel comma 1, lettera a), sono  attribuite
          all'ufficio del pubblico ministero presso il tribunale  del
          capoluogo del distretto nel cui ambito ha sede  il  giudice
          competente. 
              3-quinquies. Quando si tratta  di  procedimenti  per  i
          delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 414-bis,
          600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quater.1,  600-quinquies,
          609-undecies, 615-ter, 615-quater, 615-quinquies,  617-bis,
          617-ter, 617-quater,  617-quinquies,  617-sexies,  635-bis,
          635-ter, 635-quater, 640-ter  e  640-quinquies  del  codice
          penale, le funzioni indicate nel comma 1, lettera  a),  del
          presente articolo sono attribuite all'ufficio del  pubblico
          ministero presso il tribunale del capoluogo  del  distretto
          nel cui ambito ha sede il giudice competente.».