Art. 3 
 
                             Definizioni 
 
  1. I termini bosco, foresta e selva sono equiparati. 
  2. Si definiscono: 
    a) patrimonio forestale nazionale: l'insieme dei boschi,  di  cui
ai commi 3 e 4, e delle aree assimilate a bosco, di cui  all'articolo
4, radicati sul territorio dello  Stato,  di  proprieta'  pubblica  e
privata; 
    b) gestione forestale  sostenibile  o  gestione  attiva:  insieme
delle azioni selvicolturali  volte  a  valorizzare  la  molteplicita'
delle funzioni del bosco, a garantire la  produzione  sostenibile  di
beni e servizi ecosistemici, nonche' una gestione e uso delle foreste
e dei terreni forestali nelle forme e ad un  tasso  di  utilizzo  che
consenta  di  mantenere   la   loro   biodiversita',   produttivita',
rinnovazione, vitalita'  e  potenzialita'  di  adempiere,  ora  e  in
futuro, a rilevanti  funzioni  ecologiche,  economiche  e  sociali  a
livello locale, nazionale e globale, senza comportare danni ad  altri
ecosistemi; 
    c) pratiche selvicolturali: i tagli, le  cure  e  gli  interventi
volti all'impianto, alla coltivazione, alla prevenzione  di  incendi,
al trattamento e all'utilizzazione dei boschi e  alla  produzione  di
quanto previsto alla lettera d); 
    d) prodotti forestali spontanei non legnosi: tutti i prodotti  di
origine biologica ad uso alimentare e ad uso non alimentare, derivati
dalla foresta o da altri terreni boscati e da singoli alberi, escluso
il legno in ogni sua forma; 
    e) sistemazioni idraulico-forestali: gli interventie le opere  di
carattere intensivo ed estensivo attuati, anche  congiuntamente,  sul
territorio, al  fine  di  stabilizzare,  consolidare  e  difendere  i
terreni dal  dissesto  idrogeologico  e  di  migliorare  l'efficienza
funzionale dei bacini idrografici e dei sistemi forestali; 
    f) viabilita' forestale e silvo-pastorale:  la  rete  di  strade,
piste, vie di esbosco, piazzole e opere  forestali  aventi  carattere
permanente o transitorio, comunque vietate al transito ordinario, con
fondo prevalentemente  non  asfaltato  e  a  carreggiata  unica,  che
interessano o attraversano le aree boscate e pascolive, funzionali  a
garantire il governo del territorio, la  tutela,  la  gestione  e  la
valorizzazione ambientale, economica e paesaggistica  del  patrimonio
forestale, nonche' le attivita' di prevenzione  ed  estinzione  degli
incendi boschivi; 
    g)  terreni  abbandonati:  fatto  salvo  quanto  previsto   dalle
normative regionali vigenti, i terreni forestali nei quali  i  boschi
cedui hanno superato, senza interventi selvicolturali,  almeno  della
meta' il turno minimo fissato dalle norme forestali regionali,  ed  i
boschi d'alto fusto in cui non  siano  stati  attuati  interventi  di
sfollo o diradamento negli  ultimi  venti  anni,  nonche'  i  terreni
agricoli sui quali non sia stata  esercitata  attivita'  agricola  da
almeno tre anni, in base ai principi e alle  definizioni  di  cui  al
regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del  Consiglio
del 17 dicembre 2013 e relative disposizioni nazionali di attuazione,
ad esclusione dei  terreni  sottoposti  ai  vincoli  di  destinazione
d'uso; 
    h) terreni silenti: i terreni agricoli e forestali  di  cui  alla
lettera g) per i  quali  i  proprietari  non  siano  individuabili  o
reperibili a seguito di apposita istruttoria; 
    i)  prato  o  pascolo  permanente:  le  superfici  non   comprese
nell'avvicendamento delle colture dell'azienda da almeno cinque anni,
in attualita' di coltura per la coltivazione di erba e  altre  piante
erbacee da foraggio,  spontanee  o  coltivate,  destinate  ad  essere
sfalciate, affienate o insilate una o piu' volte nell'anno,  o  sulle
quali e' svolta attivita' agricola di mantenimento, o  usate  per  il
pascolo  del  bestiame,  che  possono   comprendere   altre   specie,
segnatamente arbustive o arboree, utilizzabili per il pascolo  o  che
producano mangime animale, purche' l'erba e le altre  piante  erbacee
da foraggio restino predominanti; 
    l) prato o  pascolo  arborato:  le  superfici  in  attualita'  di
coltura con copertura arborea forestale inferiore al  20  per  cento,
impiegate principalmente per il pascolo del bestiame; 
    m)  bosco  da   pascolo:   le   superfici   a   bosco   destinate
tradizionalmente  anche  a  pascolo  con   superficie   erbacea   non
predominante; 
    n) arboricoltura da legno: la coltivazione di impianti arborei in
terreni non boscati o soggetti  ad  ordinaria  lavorazione  agricola,
finalizzata  prevalentemente  alla  produzione   di   legno   a   uso
industriale o energetico e che e' liberamente reversibile al  termine
del ciclo colturale; 
    o) programmazione forestale: l'insieme delle  strategie  e  degli
interventi volti, nel lungo periodo,  ad  assicurare  la  tutela,  la
valorizzazione, la gestione attiva  del  patrimonio  forestale  o  la
creazione di nuove foreste; 
    p)  attivita'  di  gestione  forestale:  le  attivita'  descritte
nell'articolo 7, comma 1; 
    q) impresa  forestale:  impresa  iscritta  nel  registro  di  cui
all'articolo 8 della legge 29 dicembre 1993,  n.  580,  che  esercita
prevalentemente  attivita'  di  gestione  forestale,  fornendo  anche
servizi in ambito forestale e ambientale e che risulti iscritta negli
elenchi o  negli  albi  delle  imprese  forestali  regionali  di  cui
all'articolo 10, comma 2; 
    r) bosco di protezione diretta: superficie  boscata  che  per  la
propria speciale ubicazione svolge una funzione di protezione diretta
di  persone,  beni  e  infrastrutture  da  pericoli  naturali   quali
valanghe, caduta massi, scivolamenti superficiali, lave torrentizie e
altro, impedendo l'evento o mitigandone l'effetto; 
    s) materiale di moltiplicazione: il materiale di cui all'articolo
2, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 10 novembre 2003,  n.
386. 
  3. Per  le  materie  di  competenza  esclusiva  dello  Stato,  sono
definite bosco le superfici coperte da vegetazione forestale arborea,
associata  o  meno  a  quella  arbustiva,  di  origine   naturale   o
artificiale in  qualsiasi  stadio  di  sviluppo  ed  evoluzione,  con
estensione non inferiore ai 2.000 metri quadri, larghezza  media  non
inferiore a 20 metri e con copertura arborea forestale  maggiore  del
20 per cento. 
  4. Le regioni, per quanto di loro competenza e  in  relazione  alle
proprie  esigenze  e  caratteristiche  territoriali,   ecologiche   e
socio-economiche, possono adottare  una  definizione  integrativa  di
bosco rispetto a quella  dettata  al  comma  3,  nonche'  definizioni
integrative di aree assimilate  a  bosco  e  di  aree  escluse  dalla
definizione di bosco di cui, rispettivamente, agli articoli  4  e  5,
purche' non venga diminuito il  livello  di  tutela  e  conservazione
cosi'  assicurato  alle  foreste  come  presidio  fondamentale  della
qualita' della vita. 
 
          Note all'art. 3: 
              Il regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo
          e del Consiglio del 17 dicembre 2013 (Norme  sui  pagamenti
          diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno
          previsti dalla politica agricola comune  e  che  abroga  il
          regolamento (CE) n. 637/2008 del Consiglio e il regolamento
          (CE)  n.  73/2009  del  Consiglio),  e'  pubblicato   nella
          Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea 20 dicembre 2013, n.
          L 347. 
              - Si riporta il testo dell'articolo 8  della  legge  29
          dicembre  1993,  n.  580  (Riordinamento  delle  camere  di
          commercio,   industria,   artigianato    e    agricoltura),
          pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 11 gennaio 1994, n.  7,
          supplemento ordinario: 
              «Art. 8. (Registro  delle  imprese).  1.  E'  istituito
          presso la camera di commercio l'ufficio del registro  delle
          imprese di cui all'articolo 2188 del codice civile. 
              2. Al  fine  di  garantire  condizioni  di  uniformita'
          informativa su tutto il territorio nazionale e fatte  salve
          le disposizioni legislative  e  regolamentari  in  materia,
          nonche' gli atti amministrativi generali da esse  previsti,
          il Ministero dello  sviluppo  economico,  d'intesa  con  il
          Ministero della  giustizia,  sentita  l'Unioncamere,  emana
          direttive  sulla  tenuta  del  registro,  assicurandone  la
          relativa vigilanza. 
              3. L'ufficio provvede alla tenuta  del  registro  delle
          imprese in conformita' agli articoli 2188, e seguenti,  del
          codice civile, nonche'  alle  disposizioni  della  presente
          legge e al regolamento di cui al comma 6 bis  del  presente
          articolo, sotto la vigilanza di uno o piu' giudici delegati
          scelti tra i giudici assegnati alle  sezioni  specializzate
          in materia  di  impresa,  e  nominati  dal  presidente  del
          Tribunale  competente  per  territorio  e  presso  cui   e'
          istituita la sezione specializzata in materia  di  impresa,
          su indicazione del presidente della medesima sezione. 
              4.  Gli  uffici  delle  Camere   di   commercio   della
          circoscrizione  territoriale  su  cui  ha   competenza   il
          tribunale delle imprese sono retti da un unico conservatore
          nominato dal Ministero dello sviluppo economico su proposta
          dell'Unioncamere, sentiti  i  presidenti  delle  camere  di
          commercio operanti nell'ambito della stessa circoscrizione,
          tra i dirigenti delle camere di commercio in  possesso  dei
          requisiti definiti  con  il  decreto  di  cui  al  comma  5
          dell'articolo 20. Il conservatore puo' delegare  parte  dei
          propri compiti a dirigenti delle altre camere di  commercio
          della circoscrizione territoriale.  L'atto  di  nomina  del
          conservatore e' pubblicato sul sito istituzionale di  tutte
          le camere di commercio interessate e  del  Ministero  dello
          sviluppo economico. Il ruolo di conservatore costituisce  o
          integra il contenuto dell'incarico  dirigenziale  conferito
          dalla camere di commercio di appartenenza. 
              5. L'iscrizione nelle sezioni speciali ha  funzione  di
          certificazione anagrafica  di  pubblicita'  notizia,  oltre
          agli effetti previsti dalle leggi speciali. 
              6. La predisposizione, la tenuta, la conservazione e la
          gestione, secondo tecniche informatiche, del registro delle
          imprese ed il funzionamento dell'ufficio sono realizzati in
          modo da assicurare completezza ed organicita',  pubblicita'
          per tutte le imprese soggette ad iscrizione  attraverso  un
          unico  sistema   informativo   nazionale,   garantendo   la
          tempestivita'  dell'informazione  su  tutto  il  territorio
          nazionale. 
              6-bis. Con regolamento emanato, ai sensi  dell'articolo
          17, comma 1,  della  legge  23  agosto  1988,  n.  400,  su
          proposta del Ministro dello sviluppo economico di  concerto
          con il Ministro della  giustizia  e  con  Ministro  per  la
          semplificazione  e  la   pubblica   amministrazione,   sono
          disciplinate le norme di attuazione del presente  articolo.
          6-ter. Fino all'emanazione del  decreto  di  cui  al  comma
          6-bis continua ad  applicarsi  il  decreto  del  Presidente
          della Repubblica 7 dicembre  1995,  n.  581,  e  successive
          modificazioni.». 
              - Si riporta il testo dell'articolo 2, comma 1, lettera
          a), del  decreto  legislativo  10  novembre  2003,  n.  386
          (Attuazione  della  direttiva  1999/105/CE  relativa   alla
          commercializzazione    dei    materiali    forestali     di
          moltiplicazione), pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale  29
          gennaio 2004, n. 23, supplemento ordinario: 
              «Art. 2. (Definizioni e classificazioni).  1.  Ai  fini
          del  presente  decreto  legislativo  valgono  le   seguenti
          definizioni: 
                a)  materiali   forestali   di   moltiplicazione:   i
          materiali di moltiplicazione o propagazione delle specie  e
          degli ibridi artificiali utilizzabili  ai  fini  forestali,
          che risultano importanti per  fini  forestali  nell'insieme
          della Comunita' o in parte di essa, in  particolare  quelli
          di cui all'allegato 1;  per  fini  forestali  si  intendono
          tutte  le  attivita'  relative   all'imboschimento   e   al
          rimboschimento, all'arboricoltura da legno e  ad  eventuali
          ulteriori ambiti previsti dalle regioni  e  dalle  province
          autonome di Trento e di Bolzano;».