Art. 3 Modifiche alla disciplina dei parametri generali per la determinazione dei compensi relativi all'attivita' penale 1. All'articolo 12 del decreto del Ministro della giustizia 10 marzo 2014, n. 55 sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1 sono apportate le seguenti modificazioni: 1) al primo periodo dopo le parole «numero dei documenti» sono inserite le seguenti «e degli atti»; 2) al terzo periodo le parole «possono, di regola, essere aumentati fino all'80 per cento, o diminuiti fino al 50 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «possono essere aumentati di regola fino all'80 per cento, ovvero possono essere diminuiti in ogni caso non oltre il 50 per cento»; b) al comma 2 sono apportate le seguenti modificazioni: 1) al primo periodo: dopo le parole «la stessa posizione» sono aggiunte le parole «procedimentale o»; le parole «20 per cento» e «5 per cento» sono sostituite rispettivamente da: «30 per cento» e «10 per cento»; le parole «fino a un massimo di venti» sono sostituite dalle seguenti «fino a un massimo di trenta»; 2) al secondo periodo le parole «il numero delle parti» e' sostituito dalle seguenti «il numero dei soggetti» e le parole «una parte contro piu' parti» sono sostituite con le seguenti: «un singolo soggetto contro piu' soggetti»; 3) al terzo periodo: dopo le parole «l'identita' di posizione» sono inserite le parole «procedimentale o»; la parola «imputati» e' sostituita dalla parola «soggetti»; le parole «e' di regola ridotto del 30 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «e' ridotto in misura non superiore al 30 per cento».
Note all'art. 3: - Si riporta il testo dell'articolo 12 del citato decreto del Ministro della giustizia 10 marzo 2014, n. 55, come modificato dal decreto qui pubblicato: «Art. 12. Parametri generali per la determinazione dei compensi 1. Ai fini della liquidazione del compenso spettante per l'attivita' penale si tiene conto delle caratteristiche, dell'urgenza e del pregio dell'attivita' prestata, dell'importanza, della natura, della complessita' del procedimento, della gravita' e del numero delle imputazioni, del numero e della complessita' delle questioni giuridiche e di fatto trattate, dei contrasti giurisprudenziali, dell'autorita' giudiziaria dinanzi cui si svolge la prestazione, della rilevanza patrimoniale, del numero dei documenti e degli atti da esaminare, della continuita' dell'impegno anche in relazione alla frequenza di trasferimenti fuori dal luogo ove svolge la professione in modo prevalente, nonche' dell'esito ottenuto avuto anche riguardo alle conseguenze civili e alle condizioni finanziarie del cliente. Si tiene altresi' conto del numero di udienze, pubbliche o camerali, diverse da quelle di mero rinvio, e del tempo necessario all'espletamento delle attivita' medesime. Il giudice tiene conto dei valori medi di cui alle tabelle allegate, che, in applicazione dei parametri generali, possono essere aumentati di regola fino all'80 per cento, ovvero possono essere diminuiti in ogni caso non oltre il 50 per cento. 2. Quando l'avvocato assiste piu' soggetti aventi la stessa posizione procedimentale o processuale, il compenso unico puo' di regola essere aumentato per ogni soggetto oltre il primo nella misura del 30 per cento, fino a un massimo di dieci soggetti, e del 10 per cento per ogni soggetto oltre i primi dieci, fino a un massimo di trenta. La disposizione del periodo precedente si applica anche quando il numero dei soggetti ovvero delle imputazioni e' incrementato per effetto di riunione di piu' procedimenti, dal momento della disposta riunione, e anche quando il professionista difende un singolo soggetto contro piu' soggetti, sempre che la prestazione non comporti l'esame di medesime situazioni di fatto o di diritto. Quando, ferma l'identita' di posizione procedimentale o processuale, la prestazione professionale non comporta l'esame di specifiche e distinte situazioni di fatto o di diritto in relazione ai diversi soggetti e in rapporto alle contestazioni, il compenso altrimenti liquidabile per l'assistenza di un solo soggetto e' ridotto in misura non superiore al 30 per cento. Per le liquidazioni delle prestazioni svolte in favore di soggetti ammessi al patrocinio a spese dello Stato a norma del testo unico delle spese di giustizia di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, si tiene specifico conto della concreta incidenza degli atti assunti rispetto alla posizione processuale della persona difesa. 3. Il compenso si liquida per fasi. Con riferimento alle diverse fasi del giudizio si intende esemplificativamente: a) per fase di studio, ivi compresa l'attivita' investigativa: l'esame e studio degli atti, le ispezioni dei luoghi, la iniziale ricerca di documenti, le consultazioni con il cliente, i colleghi o i consulenti, le relazioni o i pareri, scritti o orali, che esauriscano l'attivita' e sono resi in momento antecedente alla fase introduttiva; b) per fase introduttiva del giudizio: gli atti introduttivi quali esposti, denunce querele, istanze richieste dichiarazioni, opposizioni, ricorsi, impugnazioni, memorie, intervento del responsabile civile e la citazione del responsabile civile; c) per fase istruttoria o dibattimentale: le richieste, gli scritti, le partecipazioni o assistenze relative ad atti ed attivita' istruttorie procedimentali o processuali anche preliminari, rese anche in udienze pubbliche o in camera di consiglio, che sono funzionali alla ricerca di mezzi di prova, alla formazione della prova, comprese liste, citazioni e le relative notificazioni, l'esame dei consulenti, testimoni, indagati o imputati di reato connesso o collegato; d) per fase decisionale: le difese orali o scritte, le repliche, l'assistenza alla discussione delle altre parti processuali sia in camera di consiglio che in udienza pubblica.