Art. 3 
 
                        Prestazioni soggette 
                    ad autorizzazione preventiva 
 
  1. Fuori dei casi indicati dall'articolo 9, comma  6,  del  decreto
legislativo 4  marzo  2014,  n.  38,  per  i  quali  l'autorizzazione
preventiva e' negata, sulla base dei criteri indicati all'articolo  2
e in coerenza con le linee di riorganizzazione della rete ospedaliera
e di riequilibrio tra ospedale e territorio di  cui  al  decreto  del
Ministro della salute 2 aprile 2015, n. 70,  le  prestazioni  per  le
quali e' necessario richiedere l'autorizzazione preventiva sono: 
  a. le prestazioni  di  assistenza  ospedaliera  che  richiedono  il
ricovero del paziente  per  almeno  una  notte,  sulla  base  di  una
valutazione dello stato di salute da parte del medico che ha in  cura
il paziente; 
  b. le prestazioni  di  assistenza  ospedaliera  in  regime  di  day
surgery elencate nell'Allegato A  al  presente  regolamento,  che  ne
costituisce parte integrante, individuate  all'interno  dell'allegato
6A del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri  12  gennaio
2017; 
  c. le prestazioni di chirurgia  ambulatoriale,  terapeutiche  e  di
diagnostica  strumentale  inserite  nell'Allegato   A   al   presente
regolamento,  che  ne  costituisce  parte   integrante,   individuate
all'interno dell'elenco delle prestazioni di assistenza specialistica
ambulatoriale di cui all'allegato 4 e all'allegato 6B del decreto del
Presidente del  Consiglio  dei  ministri  12  gennaio  2017  e  fermo
restando quanto previsto dall'articolo  64,  comma  2,  del  medesimo
decreto. 
  2.  Le  procedure  amministrative  relative   alla   richiesta   di
autorizzazione  preventiva  e  quelle  per  il  rimborso  dei   costi
dell'assistenza   sanitaria   transfrontaliera   sono    disciplinate
dall'articolo 10 del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 38 e  dalle
linee guida di cui all'articolo 19, comma  3,  del  medesimo  decreto
legislativo. Le regioni a statuto speciale e le Province autonome  di
Trento e di Bolzano hanno la  facolta'  di  far  salve  le  procedure
amministrative definite da specifiche normative vigenti alla data  di
entrata in vigore del presente  regolamento,  fermo  restando  quanto
previsto dall'articolo 18,  comma  1,  ultimo  periodo  del  predetto
decreto legislativo. 
 
          Note all'art. 3: 
              - Si riporta il testo dell'art. 9, comma 6  del  citato
          decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 38: 
              «6. L'autorizzazione preventiva e' negata nei  seguenti
          casi: 
                a) in base ad una valutazione  clinica,  il  paziente
          sarebbe esposto con ragionevole certezza a un  rischio  per
          la  sua  sicurezza  che   non   puo'   essere   considerato
          accettabile, tenuto conto del potenziale beneficio  per  il
          paziente stesso dell'assistenza sanitaria  transfrontaliera
          richiesta; 
                b) a causa dell'assistenza sanitaria transfrontaliera
          in questione, il pubblico sarebbe esposto  con  ragionevole
          certezza a notevoli pericoli per la sicurezza; 
                c) l'assistenza sanitaria in questione e' prestata da
          un prestatore di assistenza sanitaria che suscita  gravi  e
          specifiche preoccupazioni quanto al rispetto degli standard
          e orientamenti relativi  alla  qualita'  dell'assistenza  e
          alla sicurezza del paziente, comprese le disposizioni sulla
          vigilanza, indipendentemente dal fatto che tali standard  e
          orientamenti siano stabiliti da disposizioni legislative  e
          regolamentari  o  attraverso  sistemi   di   accreditamento
          istituiti dallo Stato membro di cura; 
                d) l'assistenza sanitaria in  questione  puo'  essere
          prestata  nel  territorio  nazionale   entro   un   termine
          giustificabile dal punto di vista clinico, tenuto  presente
          lo stato di salute e il probabile decorso della malattia. 
              7. Il Punto di Contatto Nazionale mette a  disposizione
          del  pubblico  le  informazioni  sull'assistenza  sanitaria
          soggetta ad autorizzazione preventiva ai fini del  presente
          decreto, nonche' tutte le informazioni relative al  sistema
          di autorizzazione preventiva.». 
              - Il decreto del Ministro della salute 2  aprile  2015,
          n. 70, reca «Regolamento recante definizione degli standard
          qualitativi,  strutturali,   tecnologici   e   quantitativi
          relativi all'assistenza ospedaliera». 
              - Per i  riferimenti  al  decreto  del  Presidente  del
          Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017, si veda nelle  note
          alle premesse. 
              - Si riporta il testo dell'art. 10, dell'art. 19, comma
          3, e dell'art. 18, comma 1, del citato decreto  legislativo
          4 marzo 2014, n. 38: 
              «Art.  10  (Procedure  amministrative   relative   alla
          richiesta di autorizzazione preventiva e alla richiesta  di
          rimborso    dei     costi     dell'assistenza     sanitaria
          transfrontaliera).  -  1.   Le   procedure   amministrative
          relative alla richiesta di autorizzazione preventiva e alla
          richiesta  di  rimborso  dei  costi  legati  all'assistenza
          sanitaria  transfrontaliera  devono  fondarsi  su   criteri
          obiettivi,  non   discriminatori,   nonche'   necessari   e
          proporzionati all'obiettivo da conseguire. 
              2. Ogni procedura amministrativa deve essere facilmente
          accessibile e deve garantire  la  trattazione  obiettiva  e
          imparziale  delle   domande   relative   all'autorizzazione
          preventiva  e  al  rimborso  dei  costi.  Le   informazioni
          relative a tali procedure devono essere rese pubbliche. 
              3.  La  domanda  per  la  richiesta  di  autorizzazione
          preventiva e' presentata, con le modalita' disciplinate dal
          presente articolo, per le prestazioni di  cui  all'art.  9,
          comma 8. In ogni caso, la persona  assicurata  che  intende
          beneficiare   dell'assistenza   transfrontaliera   e    del
          conseguente  rimborso  ai  sensi  del   presente   decreto,
          presenta  apposita  domanda   alla   ASL   territorialmente
          competente,  affinche'  sia  verificato  se   la   medesima
          prestazione  debba  essere  sottoposta  ad   autorizzazione
          preventiva ai sensi dell'art. 9, comma 2, lettere b) e  c),
          ove ricorrano le condizioni ivi previste. L'esito  di  tale
          verifica e' comunicato al  soggetto  interessato  entro  10
          giorni e, ove sia positivo, la domanda di  cui  al  secondo
          periodo  si  intende  quale  richiesta  di   autorizzazione
          preventiva ai sensi del comma 4, e  i  termini  di  cui  al
          comma 7 decorrono dalla sua ricezione. 
              4.  La  domanda  per  la  richiesta  di  autorizzazione
          preventiva deve essere presentata dalla persona  assicurata
          alla ASL di residenza su apposito modulo fornito dalla  ASL
          medesima e deve essere corredata da certificazione  medica.
          Nella domanda devono essere indicati almeno: 
                a)  l'indicazione  diagnostica  o  terapeutica  e  la
          prestazione sanitaria di cui si intende usufruire; 
                b)  il  luogo  prescelto  per  la  prestazione  e  il
          prestatore di assistenza sanitaria presso  cui  la  persona
          assicurata intende recarsi. 
              5. La domanda puo' contenere eventuali altre  ulteriori
          specifiche necessarie ai fini  dell'esame  della  richiesta
          dell'autorizzazione preventiva. 
              6. Nei casi di cui alle lettere a), b) e d) di  cui  al
          comma 6 dell'art. 9 del presente decreto, la  domanda  deve
          essere assoggettata ad una valutazione  clinica  effettuata
          da unita' operative specialistiche individuate dalle ASL. 
              7. Ricevuta la domanda,  la  ASL,  nel  termine  di  30
          giorni,  deve  comunicare  alla   persona   assicurata   il
          provvedimento    di    concessione     o     il     diniego
          all'autorizzazione preventiva.  Il  termine  di  30  giorni
          viene ridotto della meta' nei casi di particolare  urgenza,
          che devono essere adeguatamente motivati nella  domanda  di
          autorizzazione di cui al comma 4. 
              8. Nel provvedimento di autorizzazione la ASL specifica
          il  costo  della  prestazione   dell'assistenza   sanitaria
          ammesso al rimborso. Il  diniego  dell'autorizzazione  deve
          essere debitamente motivato indicando uno o  piu'  casi  di
          cui alle lettere a),  b),  c)  e  d)  di  cui  al  comma  6
          dell'art. 9 del presente decreto. Se il diniego e'  fondato
          sulla sussistenza delle condizioni di cui all'art. 9, comma
          6, lettera d), l'ASL individua e comunica alla persona  che
          ha presentato la domanda di autorizzazione il prestatore di
          assistenza sanitaria in grado  di  erogare  sul  territorio
          nazionale la prestazione richiesta. 
              9. Oltre agli ordinari  strumenti  di  tutela  in  sede
          amministrativa e giurisdizionale, avverso il  provvedimento
          di  diniego  e'  sempre  possibile  proporre   istanza   al
          direttore  generale  della  ASL   entro   15   giorni   dal
          ricevimento dello stesso. Il direttore generale  della  ASL
          si  esprime  nel  termine  di  15  giorni  dalla  ricezione
          dell'istanza. 
              10. Al fine di ottenere il rimborso dei costi sostenuti
          per l'assistenza  sanitaria  transfrontaliera,  la  persona
          assicurata,   entro   60   giorni   dall'erogazione   della
          prestazione, salvo comprovati  casi  eccezionali,  presenta
          apposita domanda di  rimborso  alla  ASL  di  appartenenza,
          allegando  originale  della  certificazione  medica  e   la
          fattura in originale emessa dal  prestatore  di  assistenza
          sanitaria. 
              11. La ASL dovra' corrispondere il rimborso nel termine
          di 60 giorni dal ricevimento della richiesta.». 
              «Art. 19 (Disposizioni finali). -(Omissis). 
              3. Al fine di  assicurare  la  piu'  ampia  omogeneita'
          delle garanzie e dei  mezzi  di  tutela  del  paziente  sul
          territorio nazionale, il Ministero della  salute,  d'intesa
          con la Conferenza permanente per i rapporti tra  lo  Stato,
          le regioni e le province autonome di Trento e  di  Bolzano,
          adotta  apposite  linee  guida  volte  ad  implementare  in
          particolare quanto previsto dagli articoli 4 e 5, dall'art.
          7, commi 6 e 7; dall'art. 8, commi 6 e 7; dall'art. 9 commi
          2, 5 e 6, dall'art. 10, dall'art. 11, comma 3  e  dall'art.
          12, commi 1, 2, 3 e 4. Le predette linee guida  esplicitano
          altresi' in quali casi  si  applica  il  presente  decreto,
          attuativo  della  direttiva  2011/24/UE,  e  in  quali   il
          regolamento (CE) n.  883/2004  e  il  regolamento  (CE)  n.
          987/2009, chiarendo la differenza tra i rispettivi  regimi,
          con particolare riferimento alla situazione degli  italiani
          all'estero.». 
              «Art. 18 (Clausola di cedevolezza). - 1. In relazione a
          quanto  disposto  dall'art.  117,   quinto   comma,   della
          Costituzione e  dall'art.  40,  comma  3,  della  legge  24
          dicembre 2012, n. 234, le disposizioni del presente decreto
          riguardanti ambiti di competenza legislativa delle  regioni
          e delle province autonome si applicano, nell'esercizio  del
          potere  sostitutivo  dello  Stato  e   con   carattere   di
          cedevolezza, nelle regioni e nelle province autonome  nelle
          quali  non  sia  ancora  stata  adottata  la  normativa  di
          attuazione  regionale  o  provinciale  e  perdono  comunque
          efficacia dalla data di entrata in vigore di  quest'ultima,
          fermi restando i principi fondamentali ai  sensi  dell'art.
          117, terzo comma,  della  Costituzione.  In  ogni  caso,  i
          termini procedimentali  di  cui  all'art.  10  non  possono
          essere  elevati  da  disposizioni  delle  regioni  e  delle
          province autonome di Trento e di Bolzano.».