Art. 3 Modifiche al decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270 1. All'articolo 8 del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, e' aggiunto, in fine, il seguente comma: «3-bis. Al commissario autonomamente nominato ai sensi del comma 1, lettera b), ed al coadiutore di cui egli si avvale a norma degli articoli 19, comma 3, del presente decreto e 32 della legge fallimentare, si applicano le disposizioni di cui agli articoli 35, comma 4-bis, e 35.1 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159; si osservano altresi' le disposizioni di cui all'articolo 35.2 del predetto decreto.».
Note all'art. 3: - Si riporta il testo dell'art. 8 del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, citato in premessa, come modificato dal presente decreto: «Art. 8 (Sentenza dichiarativa dello stato di insolvenza). - 1. Con la sentenza dichiarativa dello stato di insolvenza il tribunale: a) nomina il giudice delegato per la procedura; b) nomina uno o tre commissari giudiziali, in conformita' dell'indicazione del Ministro dell'industria, ovvero autonomamente, se l'indicazione non e' pervenuta nel termine stabilito a norma dell'art. 7, comma 3; c) ordina all'imprenditore di depositare entro due giorni in cancelleria le scritture contabili e i bilanci, se non vi si e' provveduto a norma dell'art. 5, comma 2; d) assegna ai creditori e ai terzi, che vantano diritti reali mobiliari su beni in possesso dell'imprenditore, un termine non inferiore a novanta giorni e non superiore a centoventi giorni dalla data dell'affissione della sentenza per la presentazione in cancelleria delle domande; e) stabilisce il luogo, il giorno e l'ora dell'adunanza in cui, nel termine di trenta giorni da quello indicato nella lettera d), si procedera' all'esame dello stato passivo davanti al giudice delegato; f) stabilisce se la gestione dell'impresa, fino a quando non si provveda a norma dell'art. 30, e' lasciata all'imprenditore insolvente o e' affidata al commissario giudiziale. 2. La nomina di tre commissari giudiziali e' limitata ai casi di eccezionale rilevanza e complessita' della procedura. 3. La sentenza e' comunicata ed affissa nei modi e nei termini stabiliti dall'art. 17, primo e secondo comma, della legge fallimentare, salvo quanto previsto dall'art. 94 del presente decreto. A cura del cancelliere, essa e' altresi' comunicata entro tre giorni al Ministro dell'industria. 3-bis. Al commissario autonomamente nominato ai sensi del comma 1, lettera b) ed al coadiutore di cui egli si avvale a norma degli articoli 19, comma 3, del presente decreto e 32 della legge fallimentare, si applicano le disposizioni di cui agli articoli 35, commi 4-bis e 35.1 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159; si osservano altresi' le disposizioni di cui all'art. 35.2 del predetto decreto.».