Art. 3 
 
     Criteri ai fini della cessazione della qualifica di rifiuto 
 
  1. Ai fini dell'articolo 1 e ai  sensi  dell'articolo  184-ter  del
decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il conglomerato bituminoso
cessa di essere qualificato come rifiuto ed e' qualificato  granulato
di conglomerato bituminoso se soddisfa tutti i seguenti criteri: 
    a) e' utilizzabile per gli scopi specifici di cui alla  parte  a)
dell'Allegato 1; 
    b) risponde agli standard previsti dalle  norme  UNI  EN  13108-8
(serie da 1-7) o UNI EN  13242  in  funzione  dello  scopo  specifico
previsto; 
    c)  risulta  conforme  alle  specifiche  di  cui  alla  parte  b)
dell'Allegato 1. 
 
          Note all'art. 3: 
 
              -  Il  testo  dell'art.  184-ter  del  citato   decreto
          legislativo n. 152 del 2006, e' riportato nelle  note  alle
          premesse.