Art. 3 
 
                  Misure di sostegno alle imprese. 
            Modifiche alla legge 28 dicembre 2015, n. 208 
 
  1. All'articolo 1 della  legge  28  dicembre  2015,  n.  208,  sono
apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 195 dopo le parole: «codice di procedura penale» sono
inserite le seguenti: «e di cui agli articoli 240-bis,  primo  comma,
del codice penale, 301, comma 5-bis, del decreto del Presidente della
Repubblica  23  gennaio  1973,  n.  43,  e  85-bis  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 9  ottobre  1990,  n.  309»,  e  dopo  le
parole: «cooperative previste dall'articolo 48, comma 3, lettera  c),
e comma 8, lettera a)» sono  inserite  le  seguenti:  «nonche'  delle
imprese affittuarie o cessionarie di cui all'articolo  48,  comma  8,
lettere a) e b),»; 
    b) al comma 196,  lettera  b),  dopo  le  parole:  «finanziamenti
agevolati», sono inserite le seguenti: «di importo  non  superiore  a
due milioni di euro  e  di  durata  non  superiore  a  quindici  anni
comprensivi di cinque anni di preammortamento». 
 
          Note all'art. 3: 
              - Si riporta l'art. 1, commi 195 e 196, della legge  28
          dicembre 2015, n. 208, come modificati dal presente decreto
          legislativo: 
              «195.  Per  ciascun  anno  del  triennio  2016-2018  e'
          autorizzata la spesa di 10  milioni  di  euro  al  fine  di
          assicurare  alle  aziende  sequestrate  e  confiscate  alla
          criminalita' organizzata  nei  procedimenti  penali  per  i
          delitti di cui all'art. 51,  comma  3-bis,  del  codice  di
          procedura penale e di  cui  agli  articoli  240-bis,  primo
          comma, del codice penale, 301, comma 5-bis, del decreto del
          Presidente della Repubblica  23  gennaio  1973,  n.  43,  e
          85-bis  del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  9
          ottobre 1990, n. 309 e nei procedimenti di applicazione  di
          misure  di  prevenzione  patrimoniali,   limitatamente   ai
          soggetti destinatari di cui all'art. 4, comma 1, lettere a)
          e b), del codice di cui al decreto legislativo 6  settembre
          2011,  n.  159,  la  continuita'  del  credito  bancario  e
          l'accesso al medesimo, il sostegno agli investimenti e agli
          oneri necessari  per  gli  interventi  di  ristrutturazione
          aziendale,  la  tutela  dei   livelli   occupazionali,   la
          promozione di misure di emersione del lavoro irregolare, la
          tutela della  salute  e  della  sicurezza  del  lavoro,  il
          sostegno alle cooperative previste dall'art. 48,  comma  3,
          lettera c), e comma 8, lettera a),  nonche'  delle  imprese
          affittuarie o cessionarie di  cui  all'art.  48,  comma  8,
          lettere a) e b),  del  citato  codice  di  cui  al  decreto
          legislativo n. 159 del 2011.». 
              «196. Le risorse di cui al comma 195 confluiscono: 
                a) nella misura  di  3  milioni  di  euro  annui,  in
          un'apposita sezione del Fondo di garanzia per le piccole  e
          medie imprese, di cui all'art. 2, comma  100,  lettera  a),
          della legge  23  dicembre  1996,  n.  662,  destinata  alla
          concessione di garanzie per operazioni finanziarie  erogate
          in favore di imprese, di qualunque dimensione,  sequestrate
          o   confiscate   alla   criminalita'   organizzata,    come
          individuate al comma 195 del presente articolo,  ovvero  di
          imprese  che  rilevano  i  complessi  aziendali  di  quelle
          sequestrate o  confiscate  alla  criminalita'  organizzata,
          come individuate al medesimo comma 195; 
                b) nella misura  di  7  milioni  di  euro  annui,  in
          un'apposita sezione del Fondo per la crescita  sostenibile,
          di cui all'art. 23 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 7  agosto  2012,
          n. 134, per  l'erogazione  di  finanziamenti  agevolati  di
          importo non superiore a due milioni di euro e di durata non
          superiore a quindici anni comprensivi  di  cinque  anni  di
          preammortamento in favore delle imprese di cui alla lettera
          a).». 
              - Si riporta l'art. 240-bis, primo  comma,  del  codice
          penale: 
              «Art. 240-bis (Confisca in  casi  particolari).  -  Nei
          casi di condanna o di applicazione della pena su  richiesta
          a norma dell'art. 444 del codice di procedura  penale,  per
          taluno dei delitti previsti dall'art. 51, comma 3-bis,  del
          codice  di  procedura  penale,  dagli  articoli  314,  316,
          316-bis, 316-ter, 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater,  320,
          322, 322-bis, 325, 416, realizzato allo scopo di commettere
          delitti previsti dagli articoli 453, 454,  455,  460,  461,
          517-ter e 517-quater, nonche'  dagli  articoli  452-quater,
          452-octies, primo comma, 493-ter, 512-bis,  600-bis,  primo
          comma,  600-ter,  primo  e  secondo  comma,   600-quater.1,
          relativamente alla condotta di produzione  o  commercio  di
          materiale pornografico, 600-quinquies, 603-bis,  629,  644,
          648, esclusa  la  fattispecie  di  cui  al  secondo  comma,
          648-bis, 648-ter e 648-ter.1,  dall'art.  2635  del  codice
          civile, o per taluno dei delitti commessi per finalita'  di
          terrorismo,   anche   internazionale,   o   di    eversione
          dell'ordine costituzionale, e' sempre disposta la  confisca
          del denaro, dei beni o  delle  altre  utilita'  di  cui  il
          condannato non puo' giustificare la provenienza e  di  cui,
          anche per interposta persona fisica  o  giuridica,  risulta
          essere titolare  o  avere  la  disponibilita'  a  qualsiasi
          titolo  in  valore  sproporzionato  al   proprio   reddito,
          dichiarato ai  fini  delle  imposte  sul  reddito,  o  alla
          propria attivita' economica. In ogni caso il condannato non
          puo' giustificare la legittima  provenienza  dei  beni  sul
          presupposto che il denaro utilizzato  per  acquistarli  sia
          provento  o  reimpiego  dell'evasione  fiscale,  salvo  che
          l'obbligazione  tributaria  sia  stata   estinta   mediante
          adempimento nelle forme di  legge.  La  confisca  ai  sensi
          delle disposizioni che precedono e'  ordinata  in  caso  di
          condanna o di applicazione della pena su  richiesta  per  i
          reati  di  cui  agli  articoli  617-quinquies,  617-sexies,
          635-bis,  635-ter,  635-quater,  635-quinquies  quando   le
          condotte ivi descritte riguardano tre o piu' sistemi.». 
              - Si riporta l'art. 301, comma 5-bis, del  decreto  del
          Presidente  della  Repubblica  23  gennaio  1973,   n.   43
          (Approvazione   del   testo   unico   delle    disposizioni
          legislative in materia doganale): 
              «Art. 301  (Delle  misure  di  sicurezza  patrimoniali.
          Confisca). - (Omissis). 
              5-bis. Nei casi di condanna  o  di  applicazione  della
          pena su richiesta a  norma  dell'art.  444  del  codice  di
          procedura penale, per taluno dei delitti previsti dall'art.
          295, secondo comma, si applica l'art.  240-bis  del  codice
          penale.». 
              - Si riporta l'art. 85-bis del decreto  del  Presidente
          della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 (Testo unico  delle
          leggi  in  materia  di  disciplina  degli  stupefacenti   e
          sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei
          relativi stati di tossicodipendenza): 
              «Art. 85-bis (Ipotesi particolare di  confisca).  -  1.
          Nei casi di  condanna  o  di  applicazione  della  pena  su
          richiesta a norma dell'art. 444  del  codice  di  procedura
          penale, per  taluno  dei  delitti  previsti  dall'art.  73,
          esclusa la fattispecie di cui al comma 5, si applica l'art.
          240-bis del codice penale.». 
              - Si riporta l'art. 48, commi 3 e 8, del citato decreto
          legislativo n. 159 del 2011: 
              «Art. 48 (Destinazione dei beni e delle somme). - 3.  I
          beni immobili sono: 
                a) mantenuti al patrimonio dello Stato per  finalita'
          di giustizia, di ordine pubblico e di protezione civile  e,
          ove idonei, anche per  altri  usi  governativi  o  pubblici
          connessi allo svolgimento delle attivita' istituzionali  di
          amministrazioni  statali,  agenzie   fiscali,   universita'
          statali, enti pubblici e istituzioni culturali di rilevante
          interesse, salvo che si debba procedere alla vendita  degli
          stessi finalizzata al risarcimento delle vittime dei  reati
          di tipo mafioso; 
                b) mantenuti nel patrimonio  dello  Stato  e,  previa
          autorizzazione del Presidente del Consiglio  dei  ministri,
          utilizzati dall'Agenzia per finalita' economiche; 
                c) trasferiti per finalita' istituzionali  o  sociali
          ovvero economiche, con vincolo di  reimpiego  dei  proventi
          per finalita' sociali, in via  prioritaria,  al  patrimonio
          del comune ove l'immobile e'  sito,  ovvero  al  patrimonio
          della provincia o  della  regione.  Gli  enti  territoriali
          provvedono a formare un apposito elenco dei beni confiscati
          ad essi trasferiti, che viene periodicamente aggiornato con
          cadenza mensile. L'elenco, reso pubblico nel sito  internet
          istituzionale dell'ente, deve contenere i dati  concernenti
          la consistenza, la destinazione e l'utilizzazione dei  beni
          nonche',  in  caso  di  assegnazione  a   terzi,   i   dati
          identificativi del concessionario e gli estremi,  l'oggetto
          e  la  durata  dell'atto   di   concessione.   La   mancata
          pubblicazione  comporta  responsabilita'  dirigenziale   ai
          sensi dell'art. 46 del decreto legislativo 14  marzo  2013,
          n.  33.  Gli  enti  territoriali,  anche  consorziandosi  o
          attraverso associazioni, possono amministrare  direttamente
          il bene o, sulla base di apposita  convenzione,  assegnarlo
          in concessione,  a  titolo  gratuito  e  nel  rispetto  dei
          principi di trasparenza, adeguata pubblicita' e parita'  di
          trattamento, a comunita',  anche  giovanili,  ad  enti,  ad
          associazioni  maggiormente   rappresentative   degli   enti
          locali, ad organizzazioni di volontariato di cui alla legge
          11 agosto 1991, n. 266, a cooperative sociali di  cui  alla
          legge 8 novembre 1991, n. 381, o a comunita' terapeutiche e
          centri di recupero e cura di tossicodipendenti  di  cui  al
          testo unico delle leggi  in  materia  di  disciplina  degli
          stupefacenti e sostanze  psicotrope,  prevenzione,  cura  e
          riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza,  di
          cui al decreto del Presidente della  Repubblica  9  ottobre
          1990, n.  309,  nonche'  alle  associazioni  di  protezione
          ambientale riconosciute ai sensi dell'art. 13 della legge 8
          luglio 1986, n. 349, e successive modificazioni,  ad  altre
          tipologie di cooperative purche' a  mutualita'  prevalente,
          fermo restando il requisito della mancanza dello  scopo  di
          lucro,   e   agli   operatori   dell'agricoltura    sociale
          riconosciuti ai sensi delle  disposizioni  vigenti  nonche'
          agli Enti  parco  nazionali  e  regionali.  La  convenzione
          disciplina la durata,  l'uso  del  bene,  le  modalita'  di
          controllo sulla sua utilizzazione, le cause di  risoluzione
          del rapporto  e  le  modalita'  del  rinnovo.  I  beni  non
          assegnati a  seguito  di  procedure  di  evidenza  pubblica
          possono  essere  utilizzati  dagli  enti  territoriali  per
          finalita' di lucro e  i  relativi  proventi  devono  essere
          reimpiegati esclusivamente per finalita' sociali. Se  entro
          un   anno   l'ente   territoriale   non    ha    provveduto
          all'assegnazione o all'utilizzazione  del  bene,  l'Agenzia
          dispone la revoca del trasferimento ovvero la nomina di  un
          commissario con poteri sostitutivi. Alla  scadenza  di  sei
          mesi  il  sindaco  invia  al  Direttore  dell'Agenzia   una
          relazione sullo stato  della  procedura.  La  destinazione,
          l'assegnazione  e  l'utilizzazione  dei  beni,  nonche'  il
          reimpiego per  finalita'  sociali  dei  proventi  derivanti
          dall'utilizzazione per finalita' economiche, sono  soggetti
          a pubblicita' nei siti internet  dell'Agenzia  e  dell'ente
          utilizzatore  o  assegnatario,   ai   sensi   del   decreto
          legislativo 14 marzo  2013,  n.  33.  L'Agenzia  revoca  la
          destinazione del bene qualora l'ente destinatario ovvero il
          soggetto assegnatario non trasmettano i  dati  nel  termine
          richiesto; 
                c-bis) assegnati,  a  titolo  gratuito,  direttamente
          dall'Agenzia agli enti o alle  associazioni  indicati  alla
          lettera c), in deroga a quanto previsto dall'art.  2  della
          legge 23 dicembre 2009, n.  191,  sulla  base  di  apposita
          convenzione  nel  rispetto  dei  principi  di  trasparenza,
          adeguata pubblicita' e parita' di trattamento, ove  risulti
          evidente  la  loro  destinazione  sociale  secondo  criteri
          stabiliti dal Consiglio direttivo dell'Agenzia; 
                d) trasferiti al patrimonio del comune ove l'immobile
          e' sito, se confiscati per il reato di cui all'art. 74  del
          citato testo unico approvato  con  decreto  del  Presidente
          della Repubblica 9 ottobre 1990, n.  309.  Il  comune  puo'
          amministrare direttamente il bene oppure,  preferibilmente,
          assegnarlo in concessione, anche a titolo gratuito, secondo
          i criteri di cui all'art. 129 del medesimo testo unico,  ad
          associazioni,  comunita'  o  enti  per   il   recupero   di
          tossicodipendenti  operanti  nel  territorio  ove  e'  sito
          l'immobile. Se entro un anno  l'ente  territoriale  non  ha
          provveduto alla destinazione del bene, l'Agenzia dispone la
          revoca del trasferimento ovvero la nomina di un commissario
          con poteri sostitutivi. 
              8. I beni aziendali sono mantenuti al patrimonio  dello
          Stato e destinati, con provvedimento  dell'Agenzia  che  ne
          disciplina le modalita' operative: 
                a) all'affitto, quando vi siano  fondate  prospettive
          di continuazione o di ripresa dell'attivita' produttiva,  a
          titolo  oneroso,  a  societa'  e  ad  imprese  pubbliche  o
          private, ovvero in comodato, senza  oneri  a  carico  dello
          Stato, a cooperative di lavoratori dipendenti  dell'impresa
          confiscata. Nella scelta dell'affittuario o del comodatario
          sono  privilegiate  le  soluzioni   che   garantiscono   il
          mantenimento dei livelli occupazionali. I beni non  possono
          essere destinati all'affitto e al comodato alle cooperative
          di lavoratori dipendenti dell'impresa confiscata se  taluno
          dei relativi soci e' parente, coniuge, affine o  convivente
          con il destinatario della confisca, ovvero nel caso in  cui
          nei  suoi  confronti  sia   stato   adottato   taluno   dei
          provvedimenti indicati nell'art. 15, commi  1  e  2,  della
          legge 19 marzo 1990, n. 55; 
                b) alla vendita, per un corrispettivo non inferiore a
          quello determinato dalla  stima  eseguita  dall'Agenzia,  a
          soggetti che ne abbiano fatto richiesta, qualora vi sia una
          maggiore utilita' per l'interesse  pubblico  o  qualora  la
          vendita medesima  sia  finalizzata  al  risarcimento  delle
          vittime dei reati di tipo  mafioso.  Nel  caso  di  vendita
          disposta alla scadenza del contratto di affitto  dei  beni,
          l'affittuario puo'  esercitare  il  diritto  di  prelazione
          entro trenta giorni dalla comunicazione della  vendita  del
          bene da parte dell'Agenzia; 
                c) alla liquidazione, qualora  vi  sia  una  maggiore
          utilita' per l'interesse pubblico o qualora la liquidazione
          medesima sia finalizzata al risarcimento delle vittime  dei
          reati di tipo mafioso, con le  medesime  modalita'  di  cui
          alla lettera b).».