Art. 3 
 
              Funzioni dell'organismo di coordinamento 
 
  1. All'Agenzia, in qualita' di organismo  di  coordinamento,  ferma
restando  l'attivita'  di  indirizzo  del  Ministro  delle  politiche
agricole alimentari e forestali, di seguito denominato Ministro, sono
attribuiti: 
    a)  i  compiti  di  carattere   tecnico-operativo   relativi   al
coordinamento di cui all'articolo 7,  paragrafo  4,  del  regolamento
(UE) n. 1306/2013 ed all'articolo 4  del  regolamento  di  esecuzione
(UE) n. 908/2014 della Commissione, del 6 agosto 2014.  A  tal  fine,
l'Agenzia  agisce  come  interlocutore  unico  nei  confronti   della
Commissione europea per tutte le questioni relative al  FEAGA  ed  al
FEASR. Resta ferma la competenza del  Ministero  nella  gestione  dei
rapporti con la Commissione europea afferenti, in  seno  al  Comitato
dei fondi agricoli, alle attivita'  di  monitoraggio  dell'evoluzione
della spesa, di cui ai citati regolamenti  (UE)  n.  1306/2013  e  n.
908/2014, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio  della
politica agricola comune, nonche' alle fasi successive alla decisione
di liquidazione dei conti adottata ai sensi della  vigente  normativa
europea.  L'Agenzia  assicura  il  necessario  supporto  tecnico  per
l'esercizio delle competenze del Ministero; 
    b) la rendicontazione all'Unione europea dei pagamenti effettuati
da  tutti  gli  organismi  pagatori  riconosciuti.   Alle   eventuali
rettifiche negative apportate dall'Unione alle spese dichiarate dagli
organismi pagatori si  fa  fronte  mediante  assegnazione  dei  fondi
occorrenti  all'apposito  conto  corrente  di   tesoreria   intestato
«Ministero dell'economia e delle  finanze  -  FEAGA»,  da  parte  del
Ministero dell'economia e delle finanze; 
    c) le funzioni di  coordinamento,  di  gestione  e  sviluppo  del
Sistema informativo agricolo nazionale (SIAN) di cui all'articolo 15,
di seguito SIAN, fatti salvi i compiti di  indirizzo  e  monitoraggio
del Ministero; 
    d) i compiti di definizione del  modello  organizzativo  e  delle
regole tecniche per l'interscambio ed il tempestivo aggiornamento dei
dati tra il SIAN ed i sistemi informativi degli  organismi  pagatori,
delle regioni e delle province  autonome  di  Trento  e  di  Bolzano,
previo parere del Comitato tecnico di cui all'articolo 9. 
  2.  L'Agenzia  promuove   l'applicazione   uniforme   delle   norme
dell'Unione europea e a tal fine verifica la conformita'  e  i  tempi
delle procedure istruttorie e di controllo  seguite  dagli  organismi
pagatori ed effettua il monitoraggio  delle  attivita'  svolte  dagli
stessi  anche  ai  sensi  del  regolamento  (UE)  n.  1306/2013,  del
Parlamento europeo e del Consiglio, del  17  dicembre  2013  e  delle
relative norme di attuazione. 
  3.  In  caso  di  inadempimento  o  ritardo  nell'esercizio   delle
attivita'  svolte  dagli  organismi   pagatori   si   applicano,   su
segnalazione dell'Agenzia al Ministro ed alle regioni interessate, le
procedure di cui all'articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131. 
  4. Il Ministero  dell'economia  e  delle  finanze  e'  autorizzato,
sentita l'Agenzia, previa espressa motivata richiesta degli organismi
pagatori  riconosciuti,  ad  effettuare   a   favore   degli   stessi
anticipazioni di cassa entro sessanta giorni dalla richiesta, per far
fronte  alle  esigenze   di   pagamento   degli   aiuti   comunitari.
Nell'effettuare le anticipazioni, il Ministero dell'economia e  delle
finanze tiene conto dell'avvenuta utilizzazione da parte  di  ciascun
organismo pagatore riconosciuto  delle  anticipazioni  concesse.  Gli
organismi  pagatori  riconosciuti  sono  inseriti  nella  tabella  A,
allegata alla legge 29 ottobre 1984, n. 720, istitutiva  del  sistema
di tesoreria unica. 
  5.  L'Agenzia,  nell'esercizio  delle  funzioni  di  coordinamento,
svolge inoltre, avvalendosi del SIAN, i seguenti compiti a  carattere
nazionale: 
    a) gestione, quale autorita' competente, del sistema integrato di
gestione e controllo  (SIGC)  ivi  compreso  il  sistema  informativo
geografico (GIS); 
    b) gestione del Fascicolo aziendale di cui  all'articolo  13  del
decreto  legislativo  29  marzo  2004,  n.   99,   costituito   dalle
informazioni contenute nei fascicoli aziendali  attualmente  detenuti
da tutti gli organismi pagatori; 
    c)  implementazione  e  gestione  dell'anagrafe   delle   aziende
agricole di cui alle vigenti disposizioni; 
    d) gestione del Registro nazionale dei titoli all'aiuto di cui al
regolamento  (UE)  n.  1307/2013,  del  Parlamento  europeo   e   del
Consiglio, del 17 dicembre 2013; 
    e) gestione del Registro nazionale dei debiti di cui all'articolo
8-ter del decreto-legge 10  febbraio  2009,  n.  5,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33; 
    f) vigilanza sulla esecuzione dei controlli ex-post previsti  dal
regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 17 dicembre 2013; 
    g) esecuzione dei controlli ex post di cui alla lettera f),  gia'
svolti da Agecontrol S.p.A., assicurando la  necessaria  segregazione
rispetto alle funzioni di vigilanza di cui alla medesima lettera; 
    h)  coordinamento  dei  controlli,  in  qualita'   di   autorita'
nazionale  competente,  al  fine  di  assicurare  l'osservanza  delle
normative dell'Unione europea in materia di conformita' alle norme di
commercializzazione nel settore degli ortofrutticoli freschi e  delle
banane; 
    i)  esecuzione  dei  controlli  di  conformita'  alle  norme   di
commercializzazione di cui  alla  lettera  h),  sia  per  il  mercato
interno che per  l'importazione  e  l'esportazione,  gia'  svolti  da
Agecontrol  S.p.A.,  assicurando  la  necessaria  segregazione  anche
rispetto alle funzioni di coordinamento di cui alla medesima lettera; 
    l) predisposizione dei dati concernenti le comunicazioni  con  la
Commissione europea  riguardanti  le  organizzazioni  dei  produttori
ortofrutticoli, le loro associazioni ed i gruppi  di  produttori,  in
qualita' di unica autorita' nazionale; 
    m) aggiornamento  della  Banca  nazionale  dati  degli  operatori
ortofrutticoli e gestione dei  relativi  aspetti  sanzionatori,  gia'
operati da Agecontrol S.p.A., assicurando la necessaria  segregazione
anche rispetto alle funzioni di cui alla lettera l); 
    n)  predisposizione  dei  dati   concernenti   le   comunicazioni
periodiche, previste dall'articolo  9  del  regolamento  delegato  n.
2016/1238 della Commissione del 18 maggio 2016; 
    o) attuazione degli adempimenti previsti dal regolamento (UE)  n.
1303/2013 del Parlamento europeo e del  Consiglio,  del  17  dicembre
2013 in materia di autorita' di  audit  del  Fondo  europeo  per  gli
affari marittimi e la pesca (FEAMP); 
    p)  promozione  dell'applicazione  uniforme  delle  attivita'  di
competenza  delle  regioni  e  delle   province   autonome   di   cui
all'articolo 6 e tal fine monitora la conformita'  e  i  tempi  delle
procedure istruttorie e di controllo e lo svolgimento delle  relative
attivita'; 
    q) ogni altro  compito  attribuito  all'Agenzia  dalla  normativa
nazionale, anche in attuazione di quella dell'Unione  europea  e  che
gli  organismi   pagatori   intendano   delegare   all'organismo   di
coordinamento. 
 
          Note all'art. 3: 
              - Per i riferimenti all'articolo 7,  paragrafo  4,  del
          citato regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo
          e del Consiglio del 17  giugno  2013  si  veda  nelle  note
          all'articolo 2. 
              - Si riporta  il  testo  dell'articolo  4,  del  citato
          regolamento  di   esecuzione   (UE)   n.   908/2014   della
          Commissione, del 6 agosto 2014: 
              «Art. 4 - (Organismo di coordinamento). 1.  L'organismo
          di coordinamento di cui all'articolo 7,  paragrafo  4,  del
          regolamento (UE) n. 1306/2013 funge da unico  interlocutore
          della Commissione per conto dello Stato membro  interessato
          per  tutte  le  questioni  relative  ai  fondi  per  quanto
          riguarda: 
                a) la divulgazione delle informazioni e  delle  linee
          guida  relative  alle  funzioni  e  alle  operazioni  degli
          organismi pagatori presso gli organismi pagatori  stessi  e
          gli altri organismi responsabili  dell'attuazione  di  tali
          linee guida,  come  pure  la  promozione  dell'applicazione
          armonizzata delle stesse; 
                b)   la   comunicazione   alla   Commissione    delle
          informazioni di cui agli articoli 7 e 102  del  regolamento
          (UE) n. 1306/2013; 
                c) la messa a disposizione della Commissione di tutti
          i  dati  contabili  necessari  a  fini  statistici   e   di
          controllo. 
              2. L'organismo  pagatore  puo'  svolgere  il  ruolo  di
          organismo di coordinamento, purche' le due  funzioni  siano
          nettamente distinte. 
              3. Nell'espletamento dei suoi  compiti  l'organismo  di
          coordinamento puo' avvalersi, a  norma  delle  disposizioni
          nazionali, di altri organi  o  servizi  amministrativi,  in
          particolare a carattere contabile o tecnico. 
              4. La riservatezza, l'integrita' e la disponibilita' di
          tutti i dati informatizzati in possesso  dell'organismo  di
          coordinamento  sono  garantite  da  misure  adeguate   alla
          struttura  amministrativa,  al  personale  e   all'ambiente
          tecnologico  dei  singoli   organismi   di   coordinamento.
          L'impegno   finanziario   e   tecnologico    deve    essere
          proporzionato ai rischi effettivi. 
              5. Le informazioni di cui all'articolo  102,  paragrafo
          1,  primo  comma,  lettera  a),  del  regolamento  (UE)  n.
          1306/2013 sono  comunicate  immediatamente  dopo  il  primo
          riconoscimento dell'organismo di coordinamento e,  in  ogni
          caso, prima che qualunque spesa sostenuta da tale organismo
          sia addebitata ai fondi. Esse sono corredate  dell'atto  di
          riconoscimento dell'organismo e di  informazioni  circa  le
          modalita' amministrative, contabili e di controllo  interno
          relative al suo funzionamento.». 
              - Si riporta il testo dell'articolo 8,  della  legge  5
          giugno  2003,  n.  131  (Disposizioni   per   l'adeguamento
          dell'ordinamento della Repubblica alla L. Cost. 18  ottobre
          2001, n. 3), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 10  giugno
          2003, n. 132: 
              «Art. 8   -   (Attuazione   dell'articolo   120   della
          Costituzione sul potere sostitutivo). 1. Nei casi e per  le
          finalita' previsti dall'articolo 120, secondo comma,  della
          Costituzione, il Presidente del Consiglio dei ministri,  su
          proposta del Ministro  competente  per  materia,  anche  su
          iniziativa delle  Regioni  o  degli  enti  locali,  assegna
          all'ente interessato un  congruo  termine  per  adottare  i
          provvedimenti dovuti o necessari; decorso inutilmente  tale
          termine,  il  Consiglio  dei  ministri,  sentito   l'organo
          interessato, su proposta  del  Ministro  competente  o  del
          Presidente   del   Consiglio   dei   ministri,   adotta   i
          provvedimenti necessari, anche normativi, ovvero nomina  un
          apposito  commissario.  Alla  riunione  del  Consiglio  dei
          ministri partecipa il  Presidente  della  Giunta  regionale
          della Regione interessata al provvedimento. 
              2. Qualora l'esercizio del potere sostitutivo si  renda
          necessario al fine di porre rimedio alla  violazione  della
          normativa comunitaria, gli atti ed i provvedimenti  di  cui
          al comma 1 sono adottati su  proposta  del  Presidente  del
          Consiglio dei ministri o  del  Ministro  per  le  politiche
          comunitarie  e  del  Ministro   competente   per   materia.
          L'articolo 11 della legge 9 marzo 1989, n. 86, e' abrogato. 
              3. Fatte salve le competenze delle  Regioni  a  statuto
          speciale,  qualora  l'esercizio  dei   poteri   sostitutivi
          riguardi Comuni, Province o Citta' metropolitane, la nomina
          del  commissario  deve  tenere  conto   dei   principi   di
          sussidiarieta' e di leale  collaborazione.  Il  commissario
          provvede,  sentito  il  Consiglio  delle  autonomie  locali
          qualora tale organo sia stato istituito. 
              4. Nei casi di assoluta urgenza,  qualora  l'intervento
          sostitutivo  non  sia  procrastinabile  senza  mettere   in
          pericolo le  finalita'  tutelate  dall'articolo  120  della
          Costituzione, il Consiglio dei ministri,  su  proposta  del
          Ministro competente, anche su iniziativa  delle  Regioni  o
          degli enti locali, adotta i  provvedimenti  necessari,  che
          sono    immediatamente    comunicati    alla     Conferenza
          Stato-Regioni o alla Conferenza  Stato-Citta'  e  autonomie
          locali,  allargata  ai   rappresentanti   delle   Comunita'
          montane, che possono chiederne il riesame. 
              5.   I   provvedimenti   sostitutivi   devono    essere
          proporzionati alle finalita' perseguite. 
              6. Il Governo puo' promuovere la stipula di  intese  in
          sede di Conferenza Stato-Regioni o di Conferenza unificata,
          dirette  a  favorire  l'armonizzazione   delle   rispettive
          legislazioni o il raggiungimento di posizioni unitarie o il
          conseguimento di obiettivi comuni; in tale caso e'  esclusa
          l'applicazione dei commi 3 e 4 dell'articolo 3 del  decreto
          legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Nelle  materie  di  cui
          all'articolo 117, terzo e quarto comma, della  Costituzione
          non possono essere adottati gli  atti  di  indirizzo  e  di
          coordinamento di cui all'articolo 8 della  legge  15  marzo
          1997, n. 59, e all'articolo 4 del  decreto  legislativo  31
          marzo 1998, n. 112.». 
              - Si riporta la  tabella  A,  allegata  alla  legge  29
          ottobre 1984, n. 720 (Istituzione del sistema di  tesoreria
          unica per enti ed  organismi  pubblici),  pubblicata  nella
          Gazzetta Ufficiale 29 ottobre 1984, n. 298: 
                « - Accademia della Crusca 
                - Accademia nazionale dei Lincei 
                - Aereo club d'Italia 
                -  Agenzia  nazionale  di  valutazione  del   sistema
          universitario e della ricerca (ANVUR) 
                - Agenzia nazionale per la sicurezza del volo 
                -  Agenzia  nazionale  per  l'amministrazione  e   la
          destinazione  dei  beni  sequestrati  e   confiscati   alla
          criminalita' organizzata 
                - Agenzia nazionale per i servizi sanitari  regionali
          (AGE.NA.S.) 
                - Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie 
                - Agenzia  nazionale  per  le  politiche  attive  del
          lavoro (ANPAL) 
                - Agenzia nazionale per  lo  sviluppo  dell'autonomia
          scolastica (ANSAS) 
                -  Agenzia  nazionale  per   le   nuove   tecnologie,
          l'energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA) 
                - Agenzia nazionale turismo 
                - Agenzia per il terzo settore 
                - Agenzia per  la  diffusione  delle  tecnologie  per
          l'innovazione 
                -  Agenzia  per  la  rappresentanza  negoziale  delle
          pubbliche amministrazioni (A.R.A.N.) 
                - Agenzia per lo sviluppo del settore ippico (ASSI) 
                - Agenzia spaziale italiana (ASI) 
                - Autorita' d'ambito 
                - Autorita' di regolazione dei trasporti 
                - Autorita' garante della concorrenza e del mercato 
                - Autorita' nazionale anticorruzione 
                - [Autorita' per la vigilanza sui contratti  pubblici
          di lavori, servizi e forniture] 
                - Autorita' per l'energia  elettrica,  il  gas  e  il
          sistema idrico 
                - Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni 
                - Autorita' portuali 
                - Aziende autonome di cura, soggiorno e turismo 
                - Aziende di promozione turistica 
                - Aziende  e  Consorzi  fra  province  e  comuni  per
          l'erogazione di servizi di trasporto pubblico locale 
                - Aziende sanitarie e Aziende ospedaliere (D.Lgs.  n.
          502/1992) 
                -  Aziende  ospedaliere  universitarie   (D.Lgs.   n.
          517/1999) 
                -  Camere  di  commercio,  industria,  artigianato  e
          agricoltura 
                - Club alpino italiano 
                - Commissione di vigilanza sui fondi di pensione 
                - Commissione nazionale per le societa'  e  la  borsa
          (CONSOB) 
                - Comuni, con esclusione di  quelli  con  popolazione
          inferiore  a  5.000  abitanti  che  non   usufruiscono   di
          contributi statali 
                -  Comunita'  montane,  con  popolazione  complessiva
          montana non inferiore a 10.000 abitanti 
                - Consiglio nazionale delle ricerche (CNR) 
                - Consiglio per la ricerca e  la  sperimentazione  in
          agricoltura (C.R.A.) 
                - Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi
          dell'economia agraria (CREA) 
                - Consorzi interuniversitari 
                - Consorzi istituiti per l'esercizio di funzioni  ove
          partecipino province e comuni con  popolazione  complessiva
          non  inferiore  a  10.000  abitanti,  nonche'  altri   enti
          pubblici 
                - Consorzi per  i  nuclei  di  industrializzazione  e
          consorzi per l'area di sviluppo  industriale  a  prevalente
          apporto finanziario degli enti territoriali 
                - Consorzio canale Milano-Cremona-Po 
                - Consorzio  per  l'area  di  ricerca  scientifica  e
          tecnologica di Trieste 
                - Consorzio  per  la  zona  agricola  industriale  di
          Verona 
                - Croce Rossa italiana 
                - DigitPA 
                - Ente acquedotti siciliani 
                - Ente Acque della Sardegna 
                - Ente irriguo Umbro-Toscano in liquidazione 
                - Ente nazionale per l'aviazione civile (ENAC) 
                - Ente nazionale per  la  cellulosa  e  la  carta  in
          liquidazione 
                -  Ente  per  lo   sviluppo,   l'irrigazione   e   la
          trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania 
                - Ente risorse idriche Molise (E.R.I.M.) 
                - Ente zona industriale di Trieste 
                - Enti parchi nazionali 
                - Enti parchi regionali 
                - Enti provinciali per il turismo 
                - Enti regionali di sviluppo agricolo 
                - Fondo  gestione  istituti  contrattuali  lavoratori
          portuali 
                - Garante per la protezione dei dati personali 
                -  Gestione  governativa  dei  servizi  pubblici   di
          navigazione di linea sui laghi Maggiore, di Garda, di Como 
                - Gestioni governative ferroviarie non trasformate in
          S.r.l. 
                - Ispettorato nazionale del lavoro 
                - Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni 
                - Istituti centrali del Ministero per  i  beni  e  le
          attivita'  culturali  (articolo  15,  comma  1,  D.P.R.  n.
          233/2007) 
                - Istituti del Ministero per i beni  e  le  attivita'
          culturali dotati di autonomia speciale (articolo 15,  comma
          3, D.P.R. n. 233/2007) 
                - Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico
          di diritto pubblico (D.Lgs. n. 288/2003) 
                - Istituti zooprofilattici sperimentali 
                - Istituto agronomico per l'oltremare 
                - Istituto centrale di statistica (ISTAT) 
                - Istituto italiano di studi germanici 
                - Istituto italiano per l'Africa e l'Oriente 
                - Istituto nazionale di ricerca per gli alimenti e la
          nutrizione (INRAN) 
                - Istituto nazionale di alta matematica «F. Severi» 
                - Istituto nazionale di astrofisica (INAF) 
                - Istituto nazionale di fisica nucleare (INFN) 
                - Istituto  nazionale  di  geofisica  e  vulcanologia
          (INGV) 
                - Istituto  nazionale  di  oceanografia  e  geofisica
          sperimentale (OGS) 
                - Istituto nazionale di ricerca metrologica (INRIM) 
                - Istituto nazionale economia agraria (INEA) 
                - Istituto nazionale per la valutazione  del  sistema
          educativo di istruzione e formazione (INVALSI) 
                -  Istituto  per   lo   sviluppo   della   formazione
          professionale dei lavoratori (I.S.F.O.L.) 
                - Istituto storico italiano per il Medio Evo 
                - Istituto superiore per la Protezione e  la  ricerca
          Ambientale (ISPRA) 
                - Istituzioni di cui all'articolo 114 del  D.Lgs.  n.
          267/2000 
                - Lega italiana per la lotta contro i tumori 
                - Lega navale italiana 
                -  Museo  storico  della  fisica  e  centro  studi  e
          ricerche «Enrico Fermi» 
                - Organi straordinari della liquidazione  degli  enti
          locali dissestati 
                - Organismi pagatori regionali per le  erogazioni  in
          agricoltura 
                - Policlinici universitari, D.Lgs. n. 502/1992 
                - Province 
                - Regioni e Province autonome di Trento e di Bolzano 
                - Scuola Archeologica Italiana in Atene 
                - Scuola superiore della magistratura 
                - Scuola superiore dell'economia e delle finanze 
                - Societa' regionale per la sanita' So.Re.Sa.S.p.A. 
                - Stazione zoologica «Anton Dohrn» di Napoli 
                - Unioni di comuni con  popolazione  complessiva  non
          inferiore a 10.000 abitanti 
                -  Universita'  statali,   istituti   di   istruzione
          universitaria,  opere  universitarie   statali,   enti   ed
          organismi  per  il  diritto   allo   studio   a   carattere
          regionale.». 
              - Si riporta il  testo  dell'articolo  13  del  decreto
          legislativo 29 marzo 2004, n. 99 (Disposizioni  in  materia
          di   soggetti   e   attivita',   integrita'   aziendale   e
          semplificazione  amministrativa  in  agricoltura,  a  norma
          dell'articolo 1, comma 2, lettere  d),  f),  g),  l),  ee),
          della L. 7 marzo 2003, n. 38),  pubblicato  nella  Gazzetta
          Ufficiale 22 aprile 2004, n. 94: 
              «Art.   13   -    (Fascicolo    aziendale    e    Carta
          dell'agricoltore  e  del  pescatore).   1.   Il   fascicolo
          aziendale elettronico di cui all'articolo 9 del decreto del
          Presidente della Repubblica 1° dicembre 1999, n. 503, unico
          per azienda, e' integrato con i dati  di  cui  all'articolo
          18,  paragrafo  1,  lettera  c),  e  all'articolo  21   del
          regolamento (CE) n. 1782/2003 del  29  settembre  2003  del
          Consiglio.   L'aggiornamento   del   fascicolo    aziendale
          elettronico, attraverso procedure certificate  del  Sistema
          informativo  agricolo   nazionale   (SIAN),   puo'   essere
          effettuato dai soggetti di cui  all'articolo  6,  comma  1,
          lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica  n.
          503 del 1999, nonche'  dai  soggetti  di  cui  all'articolo
          3-bis del decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165, sulla
          base di apposite convenzioni stipulate con l'Agenzia per le
          erogazioni in agricoltura (AGEA). Per qualsiasi accesso nel
          fascicolo      aziendale      elettronico,      finalizzato
          all'aggiornamento  delle  informazioni  ivi  contenute,  e'
          assicurata l'identificazione  del  soggetto  che  vi  abbia
          proceduto. La pubblica amministrazione,  ivi  compresi  gli
          enti pubblici economici,  registra  inoltre  nel  fascicolo
          aziendale gli  aiuti  concessi  al  soggetto  che  esercita
          attivita'   agricola   in   attuazione   della    normativa
          comunitaria, nazionale e regionale. 
              2. La Carta dell'agricoltore e del  pescatore,  di  cui
          all'articolo 7 del decreto del Presidente della  Repubblica
          n. 503 del 1999, e' realizzata in coerenza  con  l'articolo
          36  del  testo  unico  delle  disposizioni  legislative   e
          regolamentari in materia di documentazione  amministrativa,
          approvato con decreto del Presidente  della  Repubblica  28
          dicembre 2000, n. 445, e  con  il  decreto  legislativo  23
          febbraio 2002, n. 10, nonche' secondo quanto  previsto  dal
          D.M. 19 luglio 2000 del Ministro dell'interno, e successive
          modificazioni, pubblicato nel  Supplemento  Ordinario  alla
          Gazzetta Ufficiale n. 169 del 21 luglio 2000. 
              3. Il codice unico di identificazione aziende agricole,
          di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto del  Presidente
          della Repubblica n. 503 del 1999, costituisce sistema unico
          di  identificazione  di  ciascun  soggetto   che   esercita
          attivita'  agricola  anche  ai   sensi   all'articolo   18,
          paragrafo 1, lettera f), del regolamento (CE) n. 1782/2003. 
              4. L'AGEA, quale  autorita'  competente  ai  sensi  del
          Titolo  II,  capitolo  4  regolamento  (CE)  n.  1782/2003,
          assicura, attraverso i servizi del SIAN,  la  realizzazione
          dell'Anagrafe delle aziende agricole, di cui al decreto del
          Presidente della Repubblica n. 503  del  1999,  nonche'  di
          quanto previsto dai commi 1 e 2. 
              5. Nel caso di  banche  dati  decentrate  detenute  dai
          soggetti di cui all'articolo 6, comma 1,  lettera  a),  del
          decreto del Presidente della Repubblica n.  503  del  1999,
          l'AGEA assicura le condizioni  previste  dall'articolo  19,
          comma 2, del regolamento (CE) n. 1782/2003. 
              6.  Le  modalita'   operative   per   la   gestione   e
          l'aggiornamento del fascicolo aziendale elettronico e della
          Carta dell'agricoltore e  del  pescatore,  e  per  il  loro
          aggiornamento, sono  stabilite  con  decreto  del  Ministro
          delle politiche agricole e forestali, sentita la Conferenza
          permanente per i rapporti tra lo Stato,  le  regioni  e  le
          province autonome di Trento e di Bolzano.». 
              - Il regolamento  (UE)  n.  1307/2013,  del  Parlamento
          europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013 recante norme
          sui pagamenti  diretti  agli  agricoltori  nell'ambito  dei
          regimi di sostegno previsti dalla politica agricola  comune
          e che abroga il regolamento (CE) n. 637/2008 del  Consiglio
          e  il  regolamento  (CE)  n.  73/2009  del   Consiglio   e'
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea  20
          dicembre 2013, n. L 347. 
              -  Si  riporta  il   testo   all'articolo   8-ter   del
          decreto-legge 10 febbraio 2009,  n.  5  (Misure  urgenti  a
          sostegno  dei  settori  industriali   in   crisi,   nonche'
          disposizioni  in   materia   di   produzione   lattiera   e
          rateizzazione del debito  nel  settore  lattiero-caseario),
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 11  febbraio  2009,  n.
          34, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  9  aprile
          2009, n. 33, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 11  aprile
          2009, n. 85, supplemento ordinario: 
              «Art. 8-ter. - (Istituzione del Registro nazionale  dei
          debiti). 1. Il rapporto giuridico  tra  ciascun  produttore
          che eserciti attivita' agricola ai sensi  dell'articolo  2,
          primo  paragrafo,  lettera  c),  del  regolamento  (CE)  n.
          73/2009 del Consiglio, del  19  gennaio  2009,  e  l'Unione
          europea e' unico nell'ambito delle misure di  finanziamento
          della Politica agricola comune di cui al  regolamento  (CE)
          n. 1290/2005 del Consiglio, del 21 giugno 2005. 
              2. Ai fini dell'applicazione del  regolamento  (CE)  n.
          885/2006  della  Commissione,  del  21  giugno  2006,  come
          integrato  dal  regolamento   (CE)   n.   1034/2008   della
          Commissione, del 21 ottobre 2008,  e  del  comma  16  dell'
          articolo 01  del  decreto-legge  10  gennaio  2006,  n.  2,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 11  marzo  2006,
          n. 81, e  successive  modificazioni,  e'  istituito  presso
          l'Agenzia  per  le  erogazioni  in  agricoltura  (AGEA)  il
          Registro  nazionale  dei  debiti,  in  cui  sono  iscritti,
          mediante  i  servizi  del  Sistema   informativo   agricolo
          nazionale (SIAN), tutti gli importi accertati  come  dovuti
          dai produttori agricoli  risultanti  dai  singoli  registri
          debitori degli organismi pagatori  riconosciuti,  istituiti
          ai sensi dell'allegato 1,  paragrafo  2,  lettera  e),  del
          regolamento (CE) n.  885/2006,  nonche'  quelli  comunicati
          dalle regioni e dalle province  autonome  di  Trento  e  di
          Bolzano, connessi a  provvidenze  e  aiuti  agricoli  dalle
          stesse erogati. All'istituzione e alla tenuta del  Registro
          di cui al presente  comma  si  provvede  nell'ambito  delle
          risorse umane, strumentali e finanziarie  gia'  previste  a
          legislazione vigente. 
              3. Le regioni e le province autonome  di  Trento  e  di
          Bolzano,  ad  integrazione  della  procedura  di  cui  all'
          articolo 1, comma 9, del decreto-legge 28  marzo  2003,  n.
          49, convertito, con modificazioni, dalla  legge  30  maggio
          2003, n. 119, iscrivono gli  importi  dovuti  a  titolo  di
          prelievo latte nel Registro di cui al comma 2,  mediante  i
          servizi del SIAN. 
              4. L'iscrizione del debito nel Registro di cui al comma
          2  degli  importi  accertati  come  dovuti  dai  produttori
          agricoli equivale all'iscrizione al  ruolo  ai  fini  della
          procedura di recupero. 
              5. In sede di erogazione  di  provvidenze  e  di  aiuti
          agricoli comunitari, connessi e  cofinanziati,  nonche'  di
          provvidenze e di aiuti agricoli  nazionali,  gli  organismi
          pagatori, le regioni e le province autonome di Trento e  di
          Bolzano verificano presso il Registro di  cui  al  comma  2
          l'esistenza di importi a  carico  dei  beneficiari  e  sono
          tenuti ad  effettuare  il  recupero,  il  versamento  e  la
          contabilizzazione nel Registro del corrispondente  importo,
          ai fini dell'estinzione del debito. 
              6. Al comma 16 dell'articolo 01  del  decreto-legge  10
          gennaio 2006, n. 2, convertito,  con  modificazioni,  dalla
          legge 11 marzo 2006, n. 81, e successive modificazioni, nel
          secondo periodo, dopo le parole:  «gli  organismi  pagatori
          sono autorizzati a compensare tali aiuti», sono inserite le
          seguenti: «, ad eccezione di quelli  derivanti  da  diritti
          posti precedentemente in pegno ai  sensi  dell'articolo  18
          del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, e successive
          modificazioni,». 
              7.  L'AGEA  definisce  con  propri   provvedimenti   le
          modalita' tecniche per l'attuazione dei commi da 1 a 6, con
          particolare riguardo ai meccanismi di estinzione dei debiti
          relativi agli aiuti  agricoli  comunitari  da  parte  degli
          organismi pagatori. 
              8. Con  decreto  del  Ministro  dell'economia  e  delle
          finanze e' data attuazione alle disposizioni  di  cui  agli
          articoli 5-bis e 5-ter del regolamento  (CE)  n.  885/2006,
          come  integrato  dal  regolamento  (CE)  n.  1034/2008,  in
          relazione alla disciplina del pagamento e della riscossione
          di crediti di modesto ammontare da  parte  delle  pubbliche
          amministrazioni.». 
              - Per i riferimenti del regolamento (UE)  n.  1306/2013
          del Parlamento europeo e  del  Consiglio  dell'17  dicembre
          2013, si veda nelle note alle premesse. 
              - Si riporta il testo dell'articolo 9  del  regolamento
          delegato n. 2016/1238 della Commissione del 18 maggio  2016
          che integra il regolamento (UE) n. 1308/2013del  Parlamento
          europeo e del Consiglio per  quanto  riguarda  l'intervento
          pubblico e l'aiuto all'ammasso  privato,  pubblicato  nella
          Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea 30 luglio 2016, n. L
          206. 
              «Art. 9 - (Comunicazioni). Gli Stati membri  comunicano
          alla Commissione gli organismi pagatori  riconosciuti  e  i
          quantitativi alle condizioni specifiche di cui al titolo V,
          capo I, del regolamento di esecuzione (UE) 2016/1240.». 
              - Il  regolamento  (UE)  n.  1303/2013  del  Parlamento
          europeo e del  Consiglio,  del  17  dicembre  2013  recante
          disposizioni  comuni  sul   Fondo   europeo   di   sviluppo
          regionale,  sul  Fondo  sociale  europeo,  sul   Fondo   di
          coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale
          e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la  pesca  e
          disposizioni  generali  sul  Fondo  europeo   di   sviluppo
          regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione
          e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca,  e
          che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006  del  Consiglio
          e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione  europea
          20 dicembre 2013, n. L 347.