Art. 3 
 
Indennita' di licenziamento ingiustificato e incremento contribuzione
                    contratto a tempo determinato 
 
  1. All'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 4  marzo  2015,
n. 23,  le  parole  «non  inferiore  a  quattro  e  non  superiore  a
ventiquattro  mensilita'»  sono  sostituite  dalle   seguenti:   «non
inferiore a sei e non superiore a trentasei mensilita'». 
  2. Il contributo di cui all'articolo 2, comma 28,  della  legge  28
giugno 2012,  n.  92,  e'  aumentato  di  0,5  punti  percentuali  in
occasione di ciascun rinnovo del contratto a tempo determinato, anche
in somministrazione.