Art. 3 
 
                      Modifiche all'articolo 5 
               del decreto legislativo n. 117 del 2017 
 
  1. All'articolo 5, comma 1, lettera e), del decreto legislativo  n.
117 del 2017, dopo le parole «speciali e pericolosi» sono aggiunte le
seguenti: «, nonche' alla tutela  degli  animali  e  prevenzione  del
randagismo, ai sensi della legge 14 agosto 1991, n. 281;». 
 
          Note all'art. 3: 
              - Si riporta l'articolo 5, comma 1 del  citato  decreto
          legislativo n. 117 del 2017, come modificato  dal  presente
          decreto: 
              «Art. 5 (Attivita' di interesse  generale).  -  1.  Gli
          enti del  Terzo  settore,  diversi  dalle  imprese  sociali
          incluse le cooperative sociali, esercitano in via esclusiva
          o principale una o piu' attivita' di interesse generale per
          il  perseguimento,  senza  scopo  di  lucro,  di  finalita'
          civiche,  solidaristiche  e   di   utilita'   sociale.   Si
          considerano di interesse generale, se svolte in conformita'
          alle norme particolari che ne disciplinano l'esercizio,  le
          attivita' aventi ad oggetto: 
              a) interventi e servizi sociali ai sensi  dell'articolo
          1, commi 1 e 2, della legge 8  novembre  2000,  n.  328,  e
          successive   modificazioni,   e   interventi,   servizi   e
          prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992,  n.  104,  e
          alla  legge  22  giugno  2016,   n.   112,   e   successive
          modificazioni; 
              b) interventi e prestazioni sanitarie; 
              c) prestazioni socio-sanitarie di cui  al  decreto  del
          Presidente del Consiglio dei  ministri  14  febbraio  2001,
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.  129  del  6  giugno
          2001, e successive modificazioni; 
              d) educazione, istruzione e  formazione  professionale,
          ai sensi della legge 28 marzo 2003,  n.  53,  e  successive
          modificazioni, nonche' le attivita' culturali di  interesse
          sociale con finalita' educativa; 
              e) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e
          al   miglioramento   delle   condizioni   dell'ambiente   e
          all'utilizzazione  accorta  e   razionale   delle   risorse
          naturali,   con   esclusione   dell'attivita',   esercitata
          abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani,
          speciali e pericolosi, nonche' alla tutela degli animali  e
          prevenzione del randagismo, ai sensi della legge 14  agosto
          1991, n. 281; 
              f) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio
          culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo
          22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni; 
              g) formazione universitaria e post-universitaria; 
              h)  ricerca  scientifica   di   particolare   interesse
          sociale; 
              i) organizzazione e gestione  di  attivita'  culturali,
          artistiche  o  ricreative  di  interesse  sociale,  incluse
          attivita', anche editoriali,  di  promozione  e  diffusione
          della cultura e della  pratica  del  volontariato  e  delle
          attivita'  di  interesse  generale  di  cui   al   presente
          articolo; 
              j) radiodiffusione sonora a carattere  comunitario,  ai
          sensi dell'articolo 16, comma 5, della legge 6 agosto 1990,
          n. 223, e successive modificazioni; 
              k) organizzazione e gestione di attivita' turistiche di
          interesse sociale, culturale o religioso; 
              l)  formazione   extra-scolastica,   finalizzata   alla
          prevenzione della  dispersione  scolastica  e  al  successo
          scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e  al
          contrasto della poverta' educativa; 
              m) servizi strumentali ad enti del Terzo  settore  resi
          da enti composti in misura non inferiore  al  settanta  per
          cento da enti del Terzo settore; 
              n) cooperazione allo sviluppo, ai sensi della legge  11
          agosto 2014, n. 125, e successive modificazioni; 
              o) attivita' commerciali, produttive, di  educazione  e
          informazione,  di   promozione,   di   rappresentanza,   di
          concessione in licenza di marchi di certificazione,  svolte
          nell'ambito o a favore di  filiere  del  commercio  equo  e
          solidale, da intendersi come un rapporto commerciale con un
          produttore  operante  in  un'area  economica  svantaggiata,
          situata, di norma, in un Paese in via  di  sviluppo,  sulla
          base di un accordo di lunga durata finalizzato a promuovere
          l'accesso del  produttore  al  mercato  e  che  preveda  il
          pagamento di un prezzo equo, misure di sviluppo  in  favore
          del produttore e  l'obbligo  del  produttore  di  garantire
          condizioni di lavoro sicure, nel rispetto  delle  normative
          nazionali ed  internazionali,  in  modo  da  permettere  ai
          lavoratori di condurre un'esistenza libera e  dignitosa,  e
          di rispettare i diritti sindacali,  nonche'  di  impegnarsi
          per il contrasto del lavoro infantile; 
              p)   servizi   finalizzati   all'inserimento    o    al
          reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle
          persone  di  cui  all'articolo  2,  comma  4,  del  decreto
          legislativo recante revisione della disciplina  in  materia
          di impresa sociale, di cui all'articolo 1, comma 2, lettera
          c), della legge 6 giugno 2016, n. 106; 
              q) alloggio sociale, ai sensi del decreto del Ministero
          delle infrastrutture  del  22  aprile  2008,  e  successive
          modificazioni, nonche' ogni altra  attivita'  di  carattere
          residenziale  temporaneo  diretta  a   soddisfare   bisogni
          sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi; 
              r) accoglienza umanitaria ed integrazione  sociale  dei
          migranti; 
              s) agricoltura sociale, ai sensi dell'articolo 2  della
          legge 18 agosto 2015, n. 141, e successive modificazioni; 
              t) organizzazione  e  gestione  di  attivita'  sportive
          dilettantistiche; 
              u) beneficenza, sostegno a distanza, cessione  gratuita
          di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n.
          166, e successive modificazioni, o  erogazione  di  denaro,
          beni o servizi a sostegno  di  persone  svantaggiate  o  di
          attivita'  di  interesse  generale  a  norma  del  presente
          articolo; 
              v) promozione della cultura della legalita', della pace
          tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata; 
              w) promozione  e  tutela  dei  diritti  umani,  civili,
          sociali e politici, nonche' dei diritti dei  consumatori  e
          degli utenti delle attivita' di interesse generale  di  cui
          al presente articolo, promozione delle pari opportunita'  e
          delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche  dei
          tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo  2000,  n.
          53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo  1,
          comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244; 
              x) cura di  procedure  di  adozione  internazionale  ai
          sensi della legge 4 maggio 1983, n. 184; 
              y) protezione civile ai sensi della legge  24  febbraio
          1992, n. 225, e successive modificazioni; 
              z) riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o  di
          beni confiscati alla criminalita' organizzata.».