Art. 3 
 
         Modifiche al testo unico sul casellario giudiziale 
       in materia di ufficio iscrizione, ufficio territoriale, 
                  ufficio locale, ufficio centrale 
 
  1. Al testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in
materia  di  casellario  giudiziale,  di  anagrafe   delle   sanzioni
amministrative dipendenti da reato e dei relativi  carichi  pendenti,
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14  novembre  2002,
n. 313, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) all'articolo 15: 
      1) le parole: «Art. 15 (R)»  sono  sostituite  dalle  seguenti:
«Art. 15 (L-R)»; 
    2)  il  comma  1  e'  sostituito  dal  seguente:  «1.   L'ufficio
iscrizione iscrive per estratto nel sistema ed elimina  dal  sistema,
anche sulla base  delle  comunicazioni  di  cui  all'articolo  16,  i
provvedimenti  di  cui  agli  articoli  3  e  9,  esclusi  quelli  di
competenza dell'ufficio centrale ai sensi dell'articolo 19, commi  3,
4 e 5 (L).»; 
    b) all'articolo 19: 
      1) le parole: «Art. 19 (R)»  sono  sostituite  dalle  seguenti:
«Art. 19 (L-R)»; 
      2) il  comma  5  e'  sostituito  dal  seguente:  «5.  L'ufficio
centrale elimina dal sistema  le  iscrizioni  relative  alle  persone
decorsi quindici  anni  dalla  morte  della  persona  alla  quale  si
riferiscono e,  comunque,  decorsi  cento  anni  dalla  sua  nascita,
nonche' le iscrizioni dei provvedimenti giudiziari relativi a  minori
ai sensi dell'articolo 5, comma 4 (L).». 
 
          Note all'art. 3: 
              - Si riporta il testo degli articoli 15 e 19 del citato
          decreto del Presidente della Repubblica 14  novembre  2002,
          n. 313, come modificato dal decreto qui pubblicato: 
                «Art. 15 (L-R) (Ufficio iscrizione). -  1.  L'ufficio
          iscrizione iscrive per estratto nel sistema ed elimina  dal
          sistema,  anche  sulla  base  delle  comunicazioni  di  cui
          all'articolo 16, i provvedimenti di cui agli articoli  3  e
          9, esclusi quelli di competenza  dell'ufficio  centrale  ai
          sensi dell'articolo 19, commi 3, 4 e 5 (L). 
                2. Ai fini dell'eliminazione, ufficio  iscrizione  e'
          l'ufficio presso l'autorita' giudiziaria che ha  emesso  il
          provvedimento soggetto  ad  eliminazione  per  decorso  del
          tempo ai sensi dell'articolo 5, comma 2,  lettere  c),  d),
          e), f), g) e h) e dell'articolo 11, comma  1,  o  l'ufficio
          presso   l'autorita'   giudiziaria   che   ha   emesso   il
          provvedimento da cui deriva l'eliminazione  dell'iscrizione
          ai sensi dell'articolo 5, comma 2, lettere a),  b)  ed  i),
          dell'articolo 8, comma 1, lettera b)  e  dell'articolo  14,
          comma 1. 
                3. L'iscrizione o l'eliminazione e' effettuata quando
          il provvedimento giudiziario e'  definitivo;  nel  caso  di
          iscrizione  di  provvedimenti  non  definitivi,  quando  il
          provvedimento e' pubblicato nelle forme di legge. 
                4.  L'ufficio  iscrizione  verifica  l'esistenza  nel
          fascicolo dei codici identificativi delle persone  e  degli
          enti, nonche' del numero identificativo  del  procedimento;
          verifica, inoltre, la  completezza  nel  provvedimento  dei
          dati utili ai fini dell'estratto. 
                5. L'ufficio iscrizione se riscontra nel fascicolo la
          mancanza del codice identificativo delle  persone  o  degli
          enti o del numero identificativo del procedimento  provvede
          ad inserirlo secondo  le  modalita'  previste  dai  decreti
          dirigenziali emanati ai sensi degli articoli 42 e 43. 
                6.  L'ufficio   iscrizione   se   nel   provvedimento
          riscontra  dati   mancanti   o   incompleti,   lo   segnala
          all'autorita' competente alla correzione, e in particolare,
          al giudice penale ai sensi dell'articolo 130, del codice di
          procedura penale, al giudice  civile  o  amministrativo  ai
          sensi dell'articolo  288,  secondo  comma,  del  codice  di
          procedura  civile,  all'autorita'  amministrativa  che   ha
          emesso il provvedimento. 
                7. L'ufficio iscrizione se riscontra contrasti tra il
          provvedimento da  iscrivere  e  quelli  gia'  iscritti  nel
          sistema, effettua la  segnalazione  al  pubblico  ministero
          competente  ai  fini  della  risoluzione  della   questione
          concernente l'iscrizione, ai sensi dell'articolo 40.» 
                Art. 19 (L-R)  (Ufficio  centrale).  -  1.  L'ufficio
          centrale svolge i seguenti compiti: 
                  a) raccoglie e conserva i dati immessi nel  sistema
          del casellario giudiziale e dei carichi pendenti, trattando
          separatamente   quelli   delle   iscrizioni   relative   ai
          minorenni; 
                  b)   raccoglie   e   conserva   i   dati    immessi
          nell'anagrafe delle sanzioni amministrative  dipendenti  da
          reato e nell'anagrafe dei carichi pendenti  delle  sanzioni
          amministrative dipendenti da reato; 
                  c) conserva  i  dati  suddetti  adottando  le  piu'
          idonee  modalita'   tecniche   al   fine   di   consentirne
          l'immediato  utilizzo  per  la  reintegrazione  di   quelli
          eventualmente  andati  persi  e  per  la  compilazione  dei
          certificati di emergenza; 
                  d) conserva a fini statistici, in modo  anonimo,  i
          dati eliminati; 
                  e) concorre ad elaborare le modalita'  tecniche  di
          funzionamento del sistema di cui all'articolo 42,  relative
          all'iscrizione,  eliminazione,  scambio,   trasmissione   e
          conservazione dei dati nelle  procedure  degli  e  tra  gli
          uffici; 
                  f) vigila sull'attivita' degli uffici, adottando le
          misure  necessarie  per  prevenire  o  rimuovere  eventuali
          irregolarita'; 
                  g) adotta le iniziative necessarie e  promuove  gli
          interventi opportuni per  garantire  il  pieno  svolgimento
          delle funzioni del casellario  giudiziale,  del  casellario
          dei  carichi   pendenti,   dell'anagrafe   delle   sanzioni
          amministrative  dipendenti  da  reato,  dell'anagrafe   dei
          carichi pendenti delle sanzioni  amministrative  dipendenti
          da reato. 
                2. L'ufficio centrale iscrive nel sistema  l'estratto
          ed elimina dal  sistema  le  iscrizioni  dei  provvedimenti
          amministrativi di espulsione e dei provvedimenti giudiziari
          che decidono il ricorso avverso questi. 
                2-bis.  L'ufficio  centrale   iscrive   nel   sistema
          l'estratto delle decisioni definitive adottate dalla  Corte
          europea dei diritti dell'uomo  nei  confronti  dello  Stato
          italiano,  concernenti  i   provvedimenti   giudiziali   ed
          amministrativi definitivi delle  autorita'  nazionali  gia'
          iscritti, di seguito alla preesistente iscrizione cui  esse
          si riferiscono,  su  richiesta  del  Dipartimento  per  gli
          affari di giustizia del Ministero della giustizia. 
                2-ter. L'iscrizione puo' essere effettuata  anche  su
          istanza del soggetto o dei soggetti  interessati.  In  tale
          caso,  l'istanza  e'  presentata  direttamente  all'ufficio
          centrale ovvero, qualora si tratti di decisioni della Corte
          europea dei  diritti  dell'uomo  relative  a  provvedimenti
          giudiziari,   all'ufficio   iscrizione    del    casellario
          giudiziale presso l'autorita' giudiziaria che ha emesso  il
          provvedimento cui  la  decisione  si  riferisce.  L'ufficio
          iscrizione trasmette senza indugio la richiesta all'ufficio
          centrale,  che   provvede   alla   successiva   iscrizione,
          acquisito il parere del  Dipartimento  per  gli  affari  di
          giustizia del Ministero della giustizia. 
                3. L'ufficio centrale iscrive nel sistema  l'estratto
          del decreto di grazia. 
                4. Si applicano i commi 4, 5 e 6 dell'articolo 15. 
                5.  L'ufficio  centrale  elimina   dal   sistema   le
          iscrizioni relative  alle  persone  decorsi  quindici  anni
          dalla morte della persona  alla  quale  si  riferiscono  e,
          comunque, decorsi cento anni dalla sua nascita, nonche'  le
          iscrizioni dei provvedimenti giudiziari relativi  a  minori
          ai sensi dell'articolo 5, comma 4 (L). 
                5-bis.  L'Ufficio  centrale   svolge,   altresi',   i
          seguenti compiti: 
                  a) raccoglie e conserva i dati immessi nel  sistema
          del casellario giudiziale europeo, ricevuti dalle autorita'
          centrali degli altri Stati membri di condanna; 
                  b) trasmette le informazioni relative alle condanne
          pronunciate  nel  proprio  territorio  nei   confronti   di
          cittadini di altro Stato membro dell'Unione europea; 
                  c) rivolge all'autorita' centrale degli altri Stati
          membri  richiesta  di  estrazione  di  informazioni   sulle
          condanne in ordine a cittadini di tali Stati,  a  cittadini
          di Paesi terzi e ad apolidi; 
                  d) riceve dall'autorita' centrale degli altri Stati
          membri  le  risposte  alle  richieste  di   estrazione   di
          informazioni sulle condanne da esso formulate in  ordine  a
          cittadini di tali Stati, a cittadini di Paesi  terzi  e  ad
          apolidi; 
                  e) risponde alle richieste  di  informazioni  sulle
          condanne degli organi della giurisdizione  penale  italiana
          relative a cittadini italiani, cittadini di Paesi  terzi  e
          apolidi; 
                  f) risponde  alle  richieste  di  informazioni  sul
          casellario giudiziale europeo  formulate  da  un  cittadino
          italiano ovvero risponde  alla  richiesta  di  informazioni
          sulle condanne presentata da un cittadino  di  altro  Stato
          membro  rivolgendo  istanza  all'autorita'  centrale  dello
          Stato membro di cittadinanza di quest'ultimo; 
                  g) risponde alle richieste  di  informazioni  sulle
          condanne formulate dalle autorita' centrali di altri  Stati
          membri, per fini diversi da un procedimento penale. 
                6. L'ufficio centrale,  infine,  svolge  le  seguenti
          attivita' di supporto: 
                  a) fornisce al Ministero  della  giustizia  i  dati
          relativi all'esecuzione  dei  provvedimenti  giudiziari  in
          materia penale; 
                  b)  fornisce  all'autorita'  giudiziaria   e   alla
          pubblica  amministrazione,   in   modo   anonimo   a   fini
          statistici,  dati  in  ordine  all'andamento  dei  fenomeni
          criminali, utilizzando anche le informazioni relative  alle
          iscrizioni eliminate, fatte salve le  norme  a  tutela  del
          trattamento dei dati personali; 
                  c) in applicazione di convenzioni internazionali  o
          per ragioni di reciprocita' e, in  quest'ultimo  caso,  nei
          limiti  ed  alle  condizioni  di   legge,   fornisce   alle
          competenti autorita' straniere i dati relativi a  decisioni
          riguardanti cittadini stranieri. ».