Art. 3 
 
                      Commissione esaminatrice 
 
  1. La commissione esaminatrice per il conseguimento dei certificati
di cui al presente decreto e' nominata con  determina  del  direttore
generale  della  Direzione  generale  competente  al   rilascio   dei
certificati di cui al presente regolamento, ed e' costituita da: 
    a) un dirigente di  livello  non  generale  del  Ministero  dello
sviluppo economico con funzioni di Presidente; 
    b) due funzionari  del  Ministero  dello  sviluppo  economico  in
possesso del certificato generale di operatore GOC; 
    c) un funzionario  del  Ministero  dello  sviluppo  economico  in
possesso di un certificato che attesti  la  conoscenza  della  lingua
inglese   corrispondente   al   livello   B2   o,   in   alternativa,
corrispondente al livello B1 con esperienza, almeno di due anni, come
esaminatore per il conseguimento dei certificati GOC, ROC, LRC e  SRC
o   come   rappresentante   dell'Amministrazione    negli    incontri
internazionali per attivita' istituzionale. Tali livelli sono  quelli
ascrivibili al Quadro Comune Europeo di Riferimento per la conoscenza
delle Lingue (QCER); 
    d) un funzionario del Ministero delle infrastrutture e trasporti,
avente competenza in materia di trasporto marittimo; 
    e) un funzionario del  Ministero  dello  sviluppo  economico  con
funzioni di segretario. 
  2. La commissione esaminatrice opera a titolo  gratuito  e  non  e'
previsto alcun compenso a tal fine.