Art. 30.
  1.  All'articolo 148 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230,
dopo il comma 1, e' aggiunto il seguente:
  "1-bis.  Per  gli impianti nucleari per i quali sia stata inoltrata
istanza  di disattivazione ai sensi dell'articolo 55, in attesa della
relativa   autorizzazione,   possono  essere  autorizzati,  ai  sensi
dell'articolo  6  della  legge 31 dicembre 1962, n. 1860, particolari
operazioni   e   specifici   interventi,   ancorche'  attinenti  alla
disattivazione,   atti   a   garantire  nel  modo  piu'  efficace  la
radioprotezione dei lavoratori e della popolazione.".
 
Note all'art. 30:
    - Per  il  decreto  legislativo  17 marzo 1995, n. 230, vedi note
alle premesse.
    - L'art.  148  del  citato  decreto, come modificato dal presente
decreto cosi' recita:
    "1.   I  procedimenti  autorizzativi  previsti  dal  decreto  del
Presidente  della  Repubblica  13 febbraio 1964, n. 185, che siano in
corso  al momento dell'applicazione del presente decreto, continuano,
con  esclusione di quelli inerenti alla disattivazione degli impianti
nucleari,  ad  essere  disciplinati dal predetto decreto; ai relativi
provvedimenti   di   autorizzazione   conclusivi   si   applicano  le
disposizioni  dell'art.  146, a decorrere dalla data di emanazione di
tali provvedimenti.
    "1-bis. Per gli impianti nucleari per i quali sia stata inoltrata
istanza  di  disattivazione  ai  sensi  dell'art. 55, in attesa della
relativa   autorizzazione,   possono  essere  autorizzati,  ai  sensi
dell'art.  6  della  legge  31 dicembre  1962,  n.  1860, particolari
operazioni   e   specifici   interventi,   ancorche'  attinenti  alla
disattivazione,   atti   a   garantire  nel  modo  piu'  efficace  la
radioprotezione dei lavoratori e della popolazione.".
    - Per la legge 31 dicembre 1962, n. 1860, vedi note all'art. 27.
    - L'art. 6 della citata legge, cosi' recita:
    "Art.  6.  L'esercizio  di impianti di produzione e utilizzazione
dell'energia nucleare a scopi industriali nonche' gli impianti per il
trattamento  e la utilizzazione dei minerali, materie grezze, materie
fissili  speciali,  uranio  arricchito  e  materie  radioattive,  con
esclusione  degli  impianti  comunque  destinati  alla  produzione di
energia  elettrica,  sono  autorizzati  con  decreto del Ministro per
l'industria  e  per  il  commercio, sentito il Comitato nazionale per
l'energia nucleare.
    Il  richiedente deve dimostrare di possedere capacita' tecnica ed
economica   adeguata.  Deve  presentare  il  progetto  dell'impianto,
indicando particolarmente la localita' prescelta, le modalita' per la
dispersione  ed  eliminazione dei residui radioattivi, la spesa ed il
tempo  necessario  di  realizzazione, le modalita' per la prestazione
della garanzia finanziaria prevista dall'art. 19.
    Il  decreto  di  autorizzazione  deve indicare le modalita' della
garanzia finanziaria per la responsabilita'.