Art. 30.
     (Misure di potenziamento delle rappresentanze diplomatiche
                      e degli uffici consolari)

   1.  Al  fine di provvedere alle straordinarie esigenze di servizio
connesse con l'attuazione delle misure previste dalla presente legge,
e  nelle  more  del  completamento degli organici del Ministero degli
affari esteri mediante ricorso alle ordinarie procedure di assunzione
del  personale, le rappresentanze diplomatiche e gli uffici consolari
di   prima   categoria   possono   assumere,   previa  autorizzazione
dell'Amministrazione  centrale,  personale  con  contratto temporaneo
della  durata  di sei mesi, nel limite complessivo di ottanta unita',
anche  in  deroga  ai limiti del contingente di cui all'articolo 152,
primo  comma,  del  decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio
1967,  n.  18,  e successive modificazioni. Per le stesse esigenze il
contratto  puo' essere rinnovato per due ulteriori successivi periodi
di  sei mesi, anche in deroga al limite temporale di cui all'articolo
153,  secondo  e terzo comma, del citato decreto del Presidente della
Repubblica  n.  18  del  1967.  Le  suddette unita' di personale sono
destinate a svolgere mansioni amministrative ordinarie nelle predette
sedi  all'estero.  Nelle  medesime  sedi  un corrispondente numero di
unita'  di  personale  di  ruolo appartenente alle aree funzionali e'
conseguentemente  adibito  all'espletamento di funzioni istituzionali
in materia di immigrazione ed asilo, nonche' di rilascio dei visti di
ingresso.
   2.  Per  l'assunzione del personale di cui al comma 1 si applicano
le procedure previste per il personale temporaneo di cui all'articolo
153  del  citato  decreto  del  Presidente della Repubblica n. 18 del
1967.
 
             Nota all'art. 30:
                 -  Si  riporta,  per  opportuna conoscenza, il testo
          degli  articoli  152,  primo  comma, e 153, del decreto del
          Presidente   della   Repubblica   5 gennaio   1967,  n.  18
          (Ordinamento dell'Amministrazione degli affari esteri):
                 "Le    rappresentanze   diplomatiche,   gli   uffici
          consolari  di  prima  categoria  e gli istituti italiani di
          cultura  possono  assumere  personale  a  contratto  per le
          proprie   esigenze   di   servizio,  previa  autorizzazione
          dell'Amministrazione centrale, nel limite di un contingente
          complessivo  pari  a  1.827  unita'  per  le rappresentanze
          diplomatiche e gli uffici consolari ed a 450 unita' per gli
          istituti  italiani  di  cultura.  Gli impiegati a contratto
          svolgono  le  mansioni  previste nei contratti individuali,
          tenuto conto dell'organizzazione del lavoro esistente negli
          uffici all'estero".
                 "Art. 153 (Assunzione di impiegati temporanei). - Le
          rappresentanze  diplomatiche,  gli  uffici  consolari e gli
          istituti  italiani  di cultura possono essere autorizzati a
          sostituire  con  impiegati  temporanei,  per  il  tempo  di
          assenza  dal  servizio  e comunque per periodi di tempo non
          superiori  a  sei  mesi,  gli  impiegati a contratto che si
          trovino   in   una   delle  situazioni  che  comportano  la
          sospensione del trattamento economico.
                 Per  particolari  esigenze  di  servizio, gli uffici
          all'estero  possono  essere  autorizzati  ad  assumere, nei
          limiti  del  contingente  di  cui  all'art.  152, impiegati
          temporanei  per  periodi  non  superiori  a sei mesi. Detti
          contratti  sono  suscettibili,  stante  il  perdurare delle
          particolari esigenze di servizio, di un solo rinnovo per un
          periodo non superiore a sei mesi.
                 Gli  impiegati  assunti con contratto temporaneo non
          possono  essere  assunti  con nuovo contratto temporaneo se
          non dopo che siano trascorsi almeno sei mesi dalla scadenza
          del loro precedente rapporto di impiego".