Art. 30 
                    (Incaricati del trattamento) 
 
   1. Le operazioni di trattamento possono essere effettuate solo  da
incaricati che operano sotto la diretta autorita' del titolare o  del
responsabile, attenendosi alle istruzioni impartite. 
   2.  La  designazione  e'  effettuata  per  iscritto  e   individua
puntualmente l'ambito del trattamento consentito. Si  considera  tale
anche la documentata preposizione della persona fisica ad una  unita'
per la quale e' individuato, per iscritto, l'ambito  del  trattamento
consentito agli addetti all'unita' medesima.