Art. 30 Delle controversie in materia di attuazione di sentenze e provvedimenti stranieri di giurisdizione volontaria e contestazione del riconoscimento 1. Le controversie aventi ad oggetto l'attuazione di sentenze e provvedimenti stranieri di giurisdizione volontaria di cui all'articolo 67 della legge 31 maggio 1995, n. 218, sono regolate dal rito sommario di cognizione. 2. E' competente la corte di appello del luogo di attuazione del provvedimento.
Note all'art. 30: - Si riporta il testo dell'articolo 67 della legge 31 maggio 1995, n. 218 (Riforma del sistema italiano di diritto internazionale privato), come modificato dal presente decreto legislativo: «Art. 67 (Attuazione di sentenze e provvedimenti stranieri di giurisdizione volontaria e contestazione del riconoscimento). - 1. In caso di mancata ottemperanza o di contestazione del riconoscimento della sentenza straniera o del provvedimento straniero di volontaria giurisdizione, ovvero quando sia necessario procedere ad esecuzione forzata, chiunque vi abbia interesse puo' chiedere all'autorita' giudiziaria ordinaria l'accertamento dei requisiti del riconoscimento. 1-bis. Le controversie di cui al comma 1 sono disciplinate dall'articolo 30 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150. 2. La sentenza straniera o il provvedimento straniero di volontaria giurisdizione, unitamente al provvedimento che accoglie la domanda di cui al comma 1, costituiscono titolo per l'attuazione e per l'esecuzione forzata. 3. Se la contestazione ha luogo nel corso di un processo, il giudice adito pronuncia con efficacia limitata al giudizio.».