Art. 30 Modifica dell'articolo 44 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214 1. All'articolo 44 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214, dopo il comma 3 e' aggiunto il seguente: «3-bis. Nel "Porto franco" di Trieste si consente il rilascio dei certificati di riesportazione per i vegetali e i prodotti vegetali destinati solo a Paesi terzi e sempre che questi non sollevino eccezioni, con le indicazioni relative al Paese di origine e allo stato di transito della merce, in conformita' a quanto previsto dal dettato dell'articolo 4 del decreto 19 gennaio 1955, n. 29, del Commissariato Generale del Governo italiano per il territorio di Trieste.».
Note all'art. 30: Il testo dell'articolo 44 del citato decreto legislativo n. 214 del 2005, come modificato dal presente decreto, cosi' recita: "Art. 44 (Certificati fitosanitari). - 1. I «certificati fitosanitari» e i «certificati fitosanitari di riesportazione» rilasciati dai servizi fitosanitari regionali competenti per territorio conformemente alle norme della Convenzione Internazionale per la Protezione delle Piante, sono conformi al modello standard di cui all'allegato VII. 2. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 8, paragrafi 6 e 7 del regolamento (CE) n. 1808/2001 del 30 agosto 2001 della Commissione e successive attuazioni e modificazioni ed ai sensi dell'articolo 8, comma 2, della legge 7 febbraio 1992, n. 150, con proprio decreto il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con il Ministro delle politiche agricole e forestali e con il Ministro delle attivita' produttive, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, stabilisce le procedure di rilascio dei certificati fitosanitari da rilasciare in luogo di una licenza di esportazione per le piante riprodotte artificialmente delle specie iscritte negli allegati B e C del regolamento (CE) n. 338/97 e di ibridi riprodotti artificialmente da specie non annotate, iscritte nell'allegato A del medesimo regolamento, e le modalita' di controllo doganale. 3. E' consentito il rilascio dei certificati fitosanitari di riesportazione o, se del caso, di esportazione, per i vegetali, i prodotti vegetali e altre voci destinati a Paesi terzi, anche se doganalmente risultano «allo Stato estero». 3-bis. Nel 'Porto franco' di Trieste si consente il rilascio dei certificati di riesportazione per i vegetali e i prodotti vegetali destinati solo a Paesi terzi e sempre che questi non sollevino eccezioni, con le indicazioni relative al Paese di origine e allo stato di transito della merce, in conformita' a quanto previsto dal dettato dell'articolo 4 del decreto 19 gennaio 1955, n. 29, del Commissariato Generale del Governo italiano per il territorio di Trieste.".