(Convenzione-art. 30)
  Articolo 30 - Principi 
 
  1. Ciascuna Parte adottera' i necessari provvedimenti legislativi o
di altro genere affinche' le indagini e  procedure  penali  avvengano
nell'interesse superiore e nel rispetto dei diritti del bambino. 
  2. Ciascuna Parte  dovra'  adottare  un  approccio  protettivo  nei
confronti  delle  vittime,  assicurando  che   le   indagini   ed   i
procedimenti penali non aggravino il trauma subito dal bambino e  che
la   risposta   penale   del   sistema   giuridico   si    accompagni
all'assistenza, qualora opportuno. 
  3.  Ciascuna  Parte  dovra'  assicurare  che  le   indagini   e   i
procedimenti penali siano effettuati con precedenza e siano  condotti
senza ingiustificato ritardo. 
  4. Ciascuna Parte dovra' assicurare che i provvedimenti adottati in
conformita' al presente capitolo non  pregiudichino  i  diritti  alla
difesa e l'esigenza di un processo equo ed imparziale, in conformita'
all'articolo 6  della  Convenzione  sulla  salvaguardia  dei  Diritti
dell'Uomo e delle Liberta' Fondamentali. 
  5. Ciascuna Parte adottera' i necessari provvedimenti legislativi o
di altro  genere,  in  conformita'  ai  principi  fondamentali  della
propria legislazione interna per: 
    - assicurare indagini e procedimenti efficaci dei reati stabiliti
in  conformita'   alla   presente   Convenzione,   consentendo,   ove
appropriato, la possibilita' di condurre indagini sotto copertura; 
    - consentire alle unita' o servizi di indagine di identificare le
vittime dei  reati  stabiliti  in  conformita'  all'articolo  20,  in
particolare  mediante  l'analisi   dei   materiali   di   pornografia
infantile,  quali  le  fotografie,   le   registrazioni   audiovisive
accessibili, diffuse  o  trasmesse  per  mezzo  delle  tecnologie  di
comunicazione e di informazione.