Art. 30.

  Chiunque  pone  in  esercizio  un  impianto  nucleare  senza averne
ottenuto l'autorizzazione prevista dalla presente legge e' punita con
le  pene  dell'arresto  da  due  a  tre anni e dell'ammenda da 5 a 10
milioni  di  lire, senza pregiudizio delle pene applicabili per reati
previsti dal Codice penale.
  La  stessa  pena  si  applica  nel  caso che l'esercente l'impianto
nucleare   continui   nell'esercizio   quando   sia   stata   sospesa
l'autorizzazione.