(Convenzione - art. 30)
                            Articolo 30. 
  Applicazione di trattati successivi vertenti sulla stessa materia 
 
  1. Fatte salve le disposizioni dell'articolo 103 della Carta  delle
Nazioni Unite, i diritti e gli obblighi degli Stati parti di trattati
successivi vertenti sulla stessa materia, sono definiti nei paragrafi
seguenti. 
  2. Quando un trattato precisa di essere subordinato ad un  trattato
anteriore  o  posteriore  o  non  debba   essere   considerato   come
incompatibile con quest'altro trattato,  prevalgono  le  disposizioni
contenute in quest'ultimo. 
  3. Quando tutte le parti del trattato anteriore sono del pari parti
del trattato posteriore, senza che il trattato anteriore abbia  avuto
termine o la sua applicazione sia stata sospesa in base  all'articolo
59, il trattato anteriore non si applica che nella misura in  cui  le
sue disposizioni sono compatibili con quelle del trattato posteriore. 
  4. Quando le parti di un trattato anteriore non  sono  tutte  parti
del trattato posteriore: 
    a) nelle relazioni fra gli Stati parti di entrambi i trattati, la
norma da applicarsi e' quella enunciata al paragrafo 3; 
    b) nelle relazioni tra uno Stato parte di entrambi i  trattati  e
uno Stato parte di uno solo dei due, il trattato del  quale  entrambi
gli Stati sono parti regola i reciproci diritti ed obblighi. 
  5.  Il  paragrafo  4  si  applica,  fatte  salve  le   disposizioni
dell'articolo 41, sia ad ogni problema  relativo  alla  estinzione  o
alla  sospensione  dell'applicazione  di   un   trattato   ai   sensi
dell'articolo 60 che ad ogni questione di  responsabilita'  che  puo'
sorgere per uno Stato dalla conclusione  o  dall'applicazione  di  un
trattato le cui disposizioni siano incompatibili con gli obblighi che
ad esso incombono nei confronti di un altro Stato in base ad un altro
trattato.