Art. 30 
                              Sanzioni 
 
  1. Chiunque viola le disposizioni di cui agli articoli 6  e  13  e'
punito con l'arresto fino a dodici  mesi  e  con  l'ammenda  da  lire
duecentomila a lire cinquantamilioni. Chiunque viola le  disposizioni
di cui agli articoli 11, comma 3,  e  19,  comma  3,  e'  punito  con
l'arresto fino a sei mesi o con l'ammenda da lire duecentomila a lire
venticinquemilioni. Le pene sono raddoppiate in caso di recidiva. 
  2. La violazione delle  disposizioni  emanate  dagli  organismi  di
gestione delle aree protette  e'  altresi'  punita  con  la  sanzione
amministrativa del pagamento di una somma  da  lire  cinquantamila  a
lire duemilioni. Tali sanzioni  sono  irrogate,  nel  rispetto  delle
disposizioni di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689,  dal  legale
rappresentante dell'organismo di gestione dell'area protetta. 
  3. In caso di violazioni costituenti ipotesi di reati perseguiti ai
sensi degli articoli 733 e 734 del codice penale puo' essere disposto
dal giudice o, in caso di flagranza, per evitare l'aggravamento o  la
continuazione del reato, dagli addetti  alla  sorveglianza  dell'area
protetta,  il  sequestro  di  quanto  adoperato  per  commettere  gli
illeciti ad essi relativi. Il responsabile  e'  tenuto  a  provvedere
alla riduzione in pristino dell'area danneggiata,  ove  possibile,  e
comunque e' tenuto al risarcimento del danno. 
  4. Nelle sentenze di condanna il giudice puo' disporre, nei casi di
particolare gravita',  la  confisca  delle  cose  utilizzate  per  la
consumazione dell'illecito. 
  5. Si applicano le disposizioni di cui alla legge 24 novembre 1981,
n. 689, in quanto non in contrasto con il presente articolo. 
  6. In ogni caso trovano  applicazione  le  norme  dell'articolo  18
della legge 8 luglio 1986, n. 349, sul diritto  al  risarcimento  del
danno  ambientale  da  parte  dell'organismo  di  gestione  dell'area
protetta. 
  7. Le sanzioni penali previste dal comma 1 si applicano  anche  nel
caso di violazione dei regolamenti e  delle  misure  di  salvaguardia
delle riserve naturali statali. 
  8. Le sanzioni penali previste dal comma 1 si  applicano  anche  in
relazione alla violazione delle disposizioni di leggi  regionali  che
prevedono misure di salvaguardia in vista della istituzione  di  aree
protette e con riguardo alla trasgressione di regolamenti  di  parchi
naturali regionali. 
  9. Nell'area protetta dei monti Cervati,  non  si  applicano,  fino
alla costituzione del parco nazionale, i divieti di cui  all'articolo
17, comma 2. 
 
          Note all'art. 30:
          - La legge n. 689/1981 reca: "Modifiche al sistema penale".
          - Il testo degli articoli 733 e 734 del codice penale e' il
          seguente:
          "Art.   733  (Danneggiamento  al  patrimonio  archeologico,
          storico  o  artistico  nazionale).  -  Chiunque  distrugge,
          deteriora o comunque danneggia un monumento o un'altra cosa
          propria di cui gli sia noto il rilevante pregio, e' punito,
          se   dal   fatto   deriva   un   nocumento   al  patrimonio
          archeologico, storico o artistico nazionale, con  l'arresto
          fino  a  un  anno  o  con  l'ammenda  non  inferiore a lire
          quattromilioni.
          Puo'  essere  ordinata la confisca della cosa deteriorata o
          comunque danneggiata.
          "Art.  734  (Distruzione   o   deturpamento   di   bellezze
          naturali). - Chiunque, mediante costruzioni, demolizioni, o
          in  qualsiasi  altro  modo,  distrugge o altera le bellezze
          naturali  dei  luoghi  soggetti  alla  speciale  protezione
          dell'autorita',  e' punito con l'ammenda da lire duemilioni
          a dodicimilioni".