Art. 30.
                 Imposizione sugli oli lubrificanti
                      e sui bitumi di petrolio
  1.  Gli  oli lubrificanti (codice NC 2710 00 99), ferma restando la
tassazione prevista dall'articolo  17,  comma  2,  sono  soggetti  ad
imposta  di  consumo  nella  misura di lire 1.040.000 per tonnellata,
anche quando sono destinati, messi in vendita o  impiegati,  per  usi
diversi  dalla combustione o carburazione. Alla medesima imposta sono
assoggettate  le  preparazioni   lubrificanti   (codice   NC   3403),
limitatamente al contenuto di olio lubrificante.
  2. I bitumi di petrolio (codice NC 2713 20 00) sono assoggettati ad
imposta nella misura di lire 60.000 per tonnellata.
  3.  L'imposta  di  cui  ai commi 1 e 2 si applica secondo i criteri
stabiliti nell'articolo 29,  con  l'obbligo  di  presentazione  della
dichiarazione  mensile  e  del  pagamento  dell'imposta entro il mese
successivo a quello cui si riferisce.  Le  stesse  formalita'  devono
essere  osservate  per  l'imposta  dovuta  sulle merci di provenienza
comunitaria contenenti gli anzidetti prodotti.
  4. L'imposta di cui al  comma  1  si  applica  anche  per  gli  oli
lubrificanti  utilizzati  in miscela con i carburanti con funzione di
lubrificazione e non e' dovuta per  gli  oli  lubrificanti  impiegati
nella produzione e nella lavorazione della gomma naturale e sintetica
per  la  fabbricazione dei relativi manufatti, nella produzione delle
materie plastiche e delle resine artificiali o  sintetiche,  comprese
le  colle  adesive, nella produzione di antiparassitari per le piante
da frutta e nei consumi di cui all'articolo 18, comma 2. Per gli  oli
lubrificanti  imbarcati  per  provvista  di  bordo di aerei o navi si
applica lo stesso trattamento previsto per i carburanti.
  5.  Gli  oli  lubrificanti  e  gli  altri  oli  minerali   ottenuti
congiuntamente  dalla rigenerazione di oli usati, derivanti da oli, a
base minerale o sintetica, gia' immessi in consumo, sono soggetti  ad
imposta in misura pari al 50 per cento dell'aliquota normale prevista
per  gli  oli  di  prima  distillazione  e per gli altri prodotti. La
percentuale  anzidetta  puo'  essere  modificata  con   decreto   del
Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro delle
finanze,  di  concerto con i Ministri del tesoro, dell'industria, del
commercio e  dell'artigianato  e  dell'ambiente,  in  relazione  alla
esigenza    di    assicurare   competitivita'   all'attivita'   della
rigenerazione,  ferma  restando,  in  caso   di   diminuzione   della
percentuale,  l'invarianza  del  gettito  sugli  oli  lubrificanti da
attuare con lo stesso decreto, mediante una corrispondente variazione
in aumento dell'aliquota normale.  Gli  oli  minerali  contenuti  nei
residui   di   lavorazione   e  gli  oli  usati,  se  destinati  alla
combustione, non sono soggetti a tassazione.
  6. Ferma restando la tassazione prevista dall'articolo 17, comma 2,
gli oli minerali greggi (codice NC 2709 00), gli  estratti  aromatici
(codice NC 2713 90 90), le miscele di alchilbenzoli sintetici (codice
NC  3817  10)  ed i polimeri poliolefinici sintetici (codice NC 3902)
sono assoggettati alla medesima  imposizione  prevista  per  gli  oli
lubrificanti,  quando sono destinati, messi in vendita o usati per la
lubrificazione meccanica.
  7. L'imposta prevista per i bitumi di petrolio non  si  applica  ai
bitumi  utilizzati  nella fabbricazione di pannelli in genere nonche'
di manufatti per l'edilizia ed a quelli impiegati  come  combustibile
nei   cementifici.   Per   i  bitumi  impiegati  nella  produzione  o
autoproduzione  di  energia  elettrica  si  applicano   le   aliquote
stabilite per l'olio combustibile destinato a tali impieghi.
  8.  Ai  fini  dell'applicazione  della disposizione del comma 6, si
considerano  miscele  di  alchilbenzoli  sintetici  i   miscugli   di
idrocarburi  alchilarilici aventi almeno una catena alchilica con 8 o
piu' atomi di carbonio, ottenuti per  alchilazione  del  benzolo  con
procedimento  di  sintesi,  liquide  alla  temperatura di 15 Celsius,
contenenti anche impurezze purche' non superiori al 5  per  cento  in
volume.