Art. 30
                      (Disposizioni specifiche)
1.  Le  attrezzature  e  gli  impianti  elettrici ed elettromeccanici
   devono essere di caratteristiche adeguate  e  potenza  sufficiente
   all'uso cui sono destinati.
2.   Le   attrezzature   e   gli  impianti  meccanici,  elettrici  ed
   elettromeccanici devono essere progettati, installati  e  protetti
   in  modo  da  prevenire ogni pericolo; essi devono altresi' essere
   rispondenti alle norme vigenti o, in assenza, alle raccomandazioni
   tecniche.
3.  Le  attrezzature  e  gli   impianti   meccanici,   elettrici   ed
   elettromeccanici  devono  essere  adatti al tipo di impiego e alla
   classe di rischio dell'area,  nonche'  rispondere  in  particolare
   alle   norme  per  l'utilizzo  di  apparecchiature  elettriche  in
   atmosfera  esplosiva  di  cui  ai  decreti  del  Presidente  della
   Repubblica  21  luglio  1982, nn. 675 e 727, nonche' alla legge 17
   aprile 1989, n. 150, inerente il materiale elettrico destinato  ad
   essere utilizzato in atmosfera esplosiva.
4.  Gli  impianti  di tipo speciale in quanto incorporati in macchine
   operatrici, quali quelli di sollevamento inseriti nell'impianto di
   perforazione, devono rispondere a  requisiti  di  sicurezza  e  di
   sicuro  impiego  in  funzione  del loro utilizzo, secondo le norme
   vigenti o, in assenza, secondo raccomandazioni tecniche italiane o
   norme o  raccomandazioni  tecniche  di  altri  Paesi  riconosciute
   idonee  sentita  la Commissione di cui all'articolo 83 del decreto
   del Presidente della Repubblica n. 886 del 1979.