Art. 30. Consiglio di Dipartimento 1. Il Consiglio di Dipartimento e' l'organo di indirizzo, di programmazione, di coordinamento, di gestione e di verifica delle attivita' del Dipartimento. 2. Il Consiglio di Dipartimento in particolare: a) approva il Regolamento del Dipartimento; b) promuove il potenziamento delle attivita' scientifiche e di supporto alla didattica sia attraverso l'utilizzazione ed il coordinamento del personale e dei mezzi in dotazione, sia attraverso la promozione di nuove iniziative; c) organizza i servizi forniti dal Dipartimento e decide l'acquisto di attrezzature; d) formula proposte in merito alla programmazione strategica triennale e ad ogni altro atto programmatorio annuale e pluriennale previsto dalla normativa vigente; e) formula proposte in ordine alla determinazione dei criteri per l'assegnazione delle risorse umane, finanziarie e materiali tra le strutture didattiche, scientifiche e di servizio; f) approva, su proposta del Direttore, il Piano di programmazione annuale delle attivita' del Dipartimento; g) definisce e mette in atto le procedure per la valutazione delle attivita' del Dipartimento e approva, su proposta del Direttore, la Relazione annuale sull'attivita' di ricerca da trasmettere al Nucleo di valutazione di Ateneo; h) in base al Piano di programmazione annuale delle attivita' e alla Relazione annuale sull'attivita' di ricerca, avanza richieste per l'assegnazione di risorse umane, finanziarie e di spazi; i) in base al Piano di programmazione annuale delle attivita' definisce i criteri generali per l'utilizzazione dei fondi e per l'impiego delle risorse e degli spazi assegnati al Dipartimento; j) approva, su proposta del Direttore, il piano di utilizzazione delle risorse finanziarie di competenza del Dipartimento secondo la normativa vigente; k) approva le convenzioni e i contratti proposti al Dipartimento, verificandone le possibilita' di svolgimento e la congruenza con le finalita' istituzionali; l) formula proposte in merito alla richiesta di posti di professore di ruolo e di ricercatore; m) formula proposte in merito alla richiesta di posti di ricercatore a tempo determinato secondo le modalita' stabilite da apposito Regolamento di Ateneo; n) formula la proposta di chiamata dei professori di prima e seconda fascia, e dei ricercatori a tempo determinato secondo le modalita' stabilite da apposito Regolamento di Ateneo; o) formula proposte in merito alla richiesta di assegni di ricerca secondo le modalita' stabilite da apposito Regolamento di Ateneo; p) formula proposte, anche in collaborazione con altri Dipartimenti, in merito all'istituzione, attivazione, modifica e soppressione dei corsi di studio in coerenza con le linee di ricerca sviluppate nel Dipartimento; q) delibera in merito all'istituzione dei Consigli didattici di cui all'articolo 38; r) sulla base delle indicazioni dei Consigli didattici delibera annualmente la programmazione e l'organizzazione dell'attivita' didattica dei corsi di studio, anche in collaborazione con altri Dipartimenti e secondo le procedure stabilite dal Regolamento didattico di Ateneo; s) approva le richieste di cicli di dottorato di ricerca al cui svolgimento il Dipartimento concorre d'intesa con le relative Scuole dottorali; t) assegna il carico didattico e i compiti organizzativi ai professori e ai ricercatori al fine di ottimizzarne l'impiego secondo criteri di razionalita', competenza ed equilibrio in rapporto ad ogni fascia di docenza; u) delibera in merito alla valutazione del complessivo impegno didattico, di ricerca e gestionale dei professori e dei ricercatori afferenti, previo parere per quanto di competenza delle Facolta', ai fini dell'attribuzione delle risorse finanziarie e dell'attribuzione degli scatti triennali, secondo le modalita' stabilite da apposito Regolamento di Ateneo; v) delibera in merito alle richieste individuali di afferenza al Dipartimento; w) cura i rapporti internazionali e i programmi di mobilita' dei docenti; x) delibera convenzioni relative a stage e tirocini; y) formula proposte in ordine all'adesione a consorzi e societa' aventi come fine lo sviluppo della ricerca, la predisposizione ed attuazione di progetti di ricerca finanziabili a livello locale, regionale, nazionale, comunitario e internazionale; z) approva la stipula di convenzioni con Enti pubblici e soggetti privati per le attivita' di propria competenza; aa) approva e verifica ogni altra iniziativa, che a vario titolo e livello, coinvolga strutture e personale del Dipartimento. 3. Il Consiglio di Dipartimento e' costituito: a) dai professori, dai ricercatori di ruolo a tempo indeterminato; dai ricercatori a tempo determinato di cui all'articolo 24, comma 3, lettera b) della legge n. 240/2010; b) da una rappresentanza dei ricercatori a tempo determinato di cui all'articolo 24, comma 3, lettera a) della legge n. 240/2010, nella misura stabilita dal Regolamento di Dipartimento; c) da un rappresentante dei titolari di assegni di ricerca; d) da un rappresentante degli studenti iscritti ai corsi di dottorato di ricerca; e) da uno studente; f) da una rappresentanza del personale tecnico-amministrativo nella misura e secondo modalita' stabilite dal Regolamento Generale di Ateneo. 4. Partecipa alle riunioni del Consiglio, senza diritto di voto, il capo ufficio della struttura amministrativa di riferimento del Dipartimento.