Art. 30 Disposizioni relative al Fondo rotativo per il sostegno alle imprese e gli investimenti in ricerca - FRI 1. All'articolo 1, comma 855, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e' aggiunto in fine il seguente periodo: «Gli interventi di cui al presente comma possono assumere anche la forma di contributi in conto interessi concessi dalle Regioni e dalle Province autonome di Trento e Bolzano a valere sulle proprie risorse a fronte di finanziamenti deliberati da Cassa depositi e prestiti S.p.a. al tasso di interesse vigente pro tempore, determinato con il decreto di cui all'articolo 1, comma 358 della legge 30 dicembre 2004, n. 311». 2. Per il perseguimento delle finalita' di cui all'articolo 23, comma 2 del presente decreto-legge, i programmi e gli interventi destinatari del Fondo per la crescita sostenibile possono essere agevolati anche a valere sulle risorse del Fondo rotativo per il sostegno alle imprese e gli investimenti in ricerca (di seguito anche FRI) di cui all'articolo 1, comma 354 della legge 30 dicembre 2004, n. 311. I finanziamenti agevolati concessi a valere sul FRI possono essere assistiti da idonee garanzie. 3. Fermo restando quanto previsto dai commi 358, 359, 360 e 361 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, le risorse (( di cui al comma 354 del medesimo articolo 1 )) non utilizzate del FRI al 31 dicembre 2012 e, a decorrere dal 2013, al 31 dicembre di ciascun anno, sono destinate alle finalita' di cui al comma 2, nel limite massimo del 70 per cento. Ai fini del presente comma sono da intendersi non utilizzate le risorse gia' destinate dal CIPE per interventi in relazione ai quali non siano ancora state pubblicate le modalita' per la presentazione delle istanze di accesso alle agevolazioni, ovvero quelle derivanti da rimodulazione o rideterminazione delle agevolazioni concedibili, nonche' quelle provenienti dai rientri di capitale dei finanziamenti gia' erogati e dai rientri di capitale derivanti dalle revoche formalmente comminate. 4. Con decreti interministeriali del Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro dello sviluppo economico sono determinate le modalita' di ricognizione delle risorse non utilizzate di cui al comma 3, nonche' le modalita' di utilizzo e il riparto delle predette risorse tra gli interventi destinatari del Fondo per la crescita sostenibile di cui all'articolo 23, comma 2 del presente decreto-legge. 5. Sono abrogati i commi 361-bis, 361-ter e 361-quater dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311. 6. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare (( nuovi o maggiori oneri )) a carico della finanza pubblica.
Riferimenti normativi - Si riporta il testo dell'art. 1, comma 855, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che reca Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)., pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 27 dicembre 2006, n. 299, supplemento ordinario, come modificato dalla presente legge: «1.855. Nel rispetto delle disposizioni di cui all' art. 1, comma 354 e commi da 358 a 361, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e successive modificazioni, l'ambito di operativita' del Fondo rotativo per il sostegno alle imprese e gli investimenti in ricerca (FRI) e' esteso agli interventi previsti da leggi regionali di agevolazione ovvero conferiti alle regioni ai sensi del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, per gli investimenti produttivi e per la ricerca. Gli interventi di cui al presente comma possono assumere anche la forma di contributi in conto interessi concessi dalle Regioni e dalle Province autonome di Trento e Bolzano a valere sulle proprie risorse a fronte di finanziamenti deliberati da Cassa depositi e prestiti S.p.a. al tasso di interesse vigente pro tempore, determinato con il decreto di cui all'art. 1, comma 358 della legge 30 dicembre 2004, n. 311.». - Si riportano i testi all'art. 1, dei commi 354, 358, 359,360,361, 361bis, 361ter e 361 quater della legge 30 dicembre 2004, n. 311 che reca Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2005) , pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 31 dicembre 2004, n. 306, supplemento ordinario: «354. E' istituito, presso la gestione separata della Cassa depositi e prestiti Spa, un apposito fondo rotativo, denominato «Fondo rotativo per il sostegno alle imprese e gli investimenti in ricerca». Il Fondo e' finalizzato alla concessione alle imprese, anche associate in appositi organismi, anche cooperativi, costituiti o promossi dalle associazioni imprenditoriali e dalle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, di finanziamenti agevolati che assumono la forma dell'anticipazione, rimborsabile con un piano di rientro pluriennale. La dotazione iniziale del Fondo, alimentato con le risorse del risparmio postale, e' stabilita in 6.000 milioni di euro. Le successive variazioni della dotazione sono disposte dalla Cassa depositi e prestiti Spa, in relazione alle dinamiche di erogazione e di rimborso delle somme concesse, e comunque nel rispetto dei limiti annuali di spesa sul bilancio dello Stato fissati ai sensi del comma 361. (omissis) 358 Il tasso di interesse sulle somme erogate in anticipazione e' determinato con decreto, di natura non regolamentare, del Ministro dell'economia e delle finanze. La differenza tra il tasso cosi' stabilito e il tasso del finanziamento agevolato, nonche' gli oneri derivanti dal comma 360, sono posti, in favore della Cassa depositi e prestiti Spa, a carico del bilancio dello Stato, a valere sull'autorizzazione di spesa di cui al comma 361. 359. Sull'obbligo di rimborso al Fondo delle somme ricevute in virtu' del finanziamento agevolato e dei relativi interessi puo' essere prevista, secondo criteri, condizioni e modalita' da stabilire con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze, la garanzia dello Stato. Tale garanzia e' elencata nell'allegato allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze di cui all'art. 13 della legge 5 agosto 1978, n. 468. Ai relativi eventuali oneri si provvede ai sensi dell'art. 7, secondo comma, numero 2), della legge 5 agosto 1978, n. 468, con imputazione nell'ambito dell'unita' previsionale di base 3.2.4.2 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2005 e corrispondenti per gli esercizi successivi. 360. Alla Cassa depositi e prestiti Spa, sulle somme erogate in anticipazione, e' riconosciuto, a valere sui finanziamenti stabiliti ai sensi del comma 356, lettera a), il rimborso delle spese di gestione del Fondo in misura pari allo 0,40 per cento complessivo delle somme erogate annualmente. 361. Per le finalita' previste dai commi da 354 a 360 e' autorizzata la spesa di 80 milioni di euro per l'anno 2005 e di 150 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2006. Una quota dei predetti oneri, pari a 55 milioni di euro per l'anno 2005 e a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2006, 2007 e 2008, e' posta a carico del Fondo per le aree sottoutilizzate per gli interventi finanziati dallo stesso. La restante quota relativa agli anni 2005 e 2006, pari rispettivamente a 25 milioni di euro e a 50 milioni di euro, e' posta a carico della parte del Fondo unico per gli incentivi alle imprese non riguardante gli interventi nelle aree sottoutilizzate; alla quota relativa agli anni 2007 e 2008, pari a 50 milioni di euro per ciascun anno, ed all'onere decorrente dal 2009, pari a 150 milioni di euro annui, si provvede con le maggiori entrate derivanti dal comma 300. 361-bis - 361-ter (abrogati)».