Art. 30 
 
 
Raccolta di capitali di rischio  tramite  portali  on  line  e  altri
          interventi di sostegno per le start-up innovative 
 
  1. All'articolo 1, dopo il comma 5-octies  del  testo  unico  delle
disposizioni in materia finanziaria, di cui al decreto legislativo 24
febbraio 1998, n. 58, sono inseriti i seguenti: 
  «5-novies. Per "portale per la raccolta di capitali per le start-up
innovative"  si  intende  una  piattaforma  online  che  abbia   come
finalita' esclusiva la facilitazione della raccolta  di  capitale  di
rischio da parte delle start-up innovative, comprese  le  start-up  a
vocazione sociale. 
  5-decies. Per "start-up innovativa" si intende la societa' definita
dall'articolo 25, comma 2, del  decreto-legge  18  ottobre  2012,  n.
179.». 
  2. Nella parte II, titolo III, dopo il capo  III-ter  del  suddetto
decreto e' inserito il seguente: 
  «Capo III-quater. Gestione di portali per la raccolta  di  capitali
per le start-up innovative. 
  Art. 50-quinquies. (Gestione di portali per la raccolta di capitali
per start-up innovative). - 1. E' gestore di portali il soggetto  che
esercita professionalmente il servizio di gestione di portali per  la
raccolta di capitali per le start-up innovative ed  e'  iscritto  nel
registro di cui al comma 2. 
  2. L'attivita' di gestione di portali per la raccolta  di  capitali
per le start-up innovative e' riservata alle imprese di  investimento
e alle banche autorizzate ai relativi servizi di investimento nonche'
ai soggetti iscritti in un apposito registro tenuto dalla  Consob,  a
condizione che questi ultimi trasmettano gli  ordini  riguardanti  la
sottoscrizione   e   la   compravendita   di   strumenti   finanziari
rappresentativi di capitale esclusivamente  a  banche  e  imprese  di
investimento. Ai soggetti iscritti in tale registro non si  applicano
le disposizioni della parte II, titolo II, capo  II  e  dell'articolo
32. 
  3. L'iscrizione nel registro di cui al comma 2  e'  subordinata  al
ricorrere dei seguenti requisiti: 
  a) forma di societa' per azioni, di  societa'  in  accomandita  per
azioni,  di  societa'  a  responsabilita'  limitata  o  di   societa'
cooperativa; 
b) sede legale e amministrativa o, per i soggetti comunitari, stabile
   organizzazione nel territorio della Repubblica; 
c) oggetto sociale conforme con quanto previsto dal comma 1; 
  d) possesso da parte di coloro che detengono  il  controllo  e  dei
soggetti  che  svolgono  funzioni  di  amministrazione,  direzione  e
controllo dei requisiti di onorabilita' stabiliti dalla Consob; 
  e)  possesso  da  parte  dei  soggetti  che  svolgono  funzioni  di
amministrazione,   direzione   e   controllo,   di    requisiti    di
professionalita' stabiliti dalla Consob. 
  4. I soggetti iscritti nel registro di cui al comma 2  non  possono
detenere somme di denaro o  strumenti  finanziari  di  pertinenza  di
terzi. 
  5. La Consob determina, con regolamento, i  principi  e  i  criteri
relativi: 
  a)  alla  formazione  del  registro  e  alle  relative   forme   di
pubblicita'; 
b) alle eventuali ulteriori condizioni per l'iscrizione nel registro,
   alle cause di sospensione, radiazione e riammissione e alle misure
   applicabili nei confronti degli iscritti nel registro; 
  c) alle eventuali ulteriori cause di incompatibilita'; 
d) alle regole di condotta che i gestori di portali devono rispettare
   nel  rapporto  con   gli   investitori,   prevedendo   un   regime
   semplificato per i clienti professionali. 
  6. La Consob esercita la  vigilanza  sui  gestori  di  portali  per
verificare  l'osservanza  delle  disposizioni  di  cui  al   presente
articolo e della relativa disciplina di attuazione. A questo fine  la
Consob puo' chiedere la comunicazione di  dati  e  di  notizie  e  la
trasmissione di atti e di documenti,  fissando  i  relativi  termini,
nonche' effettuare ispezioni. 
  7. I gestori di portali che violano le norme del presente  articolo
o le disposizioni emanate dalla Consob in forza di esso, sono puniti,
in base alla gravita' della violazione e tenuto conto  dell'eventuale
recidiva,  con  una  sanzione  amministrativa  pecuniaria   da   euro
cinquecento a euro  venticinquemila.  Per  i  soggetti  iscritti  nel
registro di  cui  al  comma  2,  puo'  altresi'  essere  disposta  la
sospensione da uno a quattro mesi o la radiazione  dal  registro.  Si
applicano i commi  2  e  3  dell'articolo  196.  Resta  fermo  quanto
previsto dalle disposizioni  della  parte  II,  titolo  IV,  capo  I,
applicabili alle imprese di investimento, alle  banche,  alle  SGR  e
alle societa' di gestione armonizzate.». 
  3. Dopo l'articolo 100-bis, del decreto legislativo n.  58  del  24
febbraio 1998, e' inserito il seguente: 
  «Art. 100-ter. (Offerte  attraverso  portali  per  la  raccolta  di
capitali). -  1.  Le  offerte  al  pubblico  condotte  esclusivamente
attraverso uno o piu' portali per la  raccolta  di  capitali  possono
avere ad oggetto soltanto la sottoscrizione di  strumenti  finanziari
emessi dalle start-up innovative  e  devono  avere  un  corrispettivo
totale  inferiore  a  quello  determinato  dalla  Consob   ai   sensi
dell'articolo 100, comma 1, lettera c). 
  2. La Consob determina la disciplina applicabile  alle  offerte  di
cui al comma precedente, al fine di assicurare la  sottoscrizione  da
parte  di  investitori  professionali  o  particolari  categorie   di
investitori dalla stessa individuate di  una  quota  degli  strumenti
finanziari offerti, quando l'offerta non sia riservata esclusivamente
a clienti professionali, e di tutelare gli  investitori  diversi  dai
clienti professionali nel caso in  cui  i  soci  di  controllo  della
start-up  innovativa  cedano  le  proprie  partecipazioni   a   terzi
successivamente all'offerta.». 
  4. All'articolo 190, comma 1, del decreto legislativo  24  febbraio
1998, n. 58, le parole: «ovvero in caso di  esercizio  dell'attivita'
di consulente finanziario  o  di  promotore  finanziario  in  assenza
dell'iscrizione negli albi di  cui,  rispettivamente,  agli  articoli
18-bis e 31.» sono sostituite dalle seguenti: «  ovvero  in  caso  di
esercizio dell'attivita'  di  consulente  finanziario,  di  promotore
finanziario o di gestore di portali in assenza dell'iscrizione  negli
albi o nel registro di cui, rispettivamente, agli articoli 18-bis, 31
e50-quinquies.». 
  5. La Consob detta le disposizioni attuative del presente  articolo
entro 90 giorni dalla data di ((entrata  in  vigore  della  legge  di
conversione)) del presente decreto. 
  6. In favore delle start-up innovative,  di  cui  all'articolo  25,
comma 2 e degli incubatori certificati di cui all'articolo 25,  comma
5, l'intervento del Fondo centrale di garanzia per le piccole e medie
imprese, di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23
dicembre 1996, n. 662, e' concesso gratuitamente e secondo criteri  e
modalita'  semplificati  individuati  con  decreto  di   natura   non
regolamentare del Ministro dello sviluppo economico, di concerto  con
il Ministro dell'economia e delle  finanze,  da  adottarsi  entro  60
giorni dalla data di ((entrata in vigore della legge di conversione))
del presente decreto. Le modifiche riguardanti il  funzionamento  del
Fondo devono complessivamente assicurare il rispetto degli  equilibri
di finanza pubblica. 
  7. Tra  le  imprese  italiane  destinatarie  dei  servizi  messi  a
disposizione  dall'ICE-Agenzia  per  la   promozione   all'estero   e
l'internazionalizzazione delle imprese italiane, di cui  all'articolo
14, comma 18, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con
modificazioni, dalla legge 15  luglio  2011,  n.  111,  e  successive
modificazioni, e dal Desk Italia di cui all'articolo 35 del  presente
decreto,  sono  incluse  anche  le   start-up   innovative   di   cui
all'articolo 25, comma 2. L'Agenzia  fornisce  ai  suddetti  soggetti
assistenza in materia normativa,  societaria,  fiscale,  immobiliare,
contrattualistica  e  creditizia.  L'Agenzia  provvede,  altresi',  a
individuare le principali fiere e manifestazioni internazionali  dove
ospitare  gratuitamente  le  start-up   innovative,   tenendo   conto
dell'attinenza delle loro attivita' all'oggetto della manifestazione.
L'Agenzia sviluppa iniziative per favorire l'incontro delle  start-up
innovative con investitori potenziali per  le  fasi  di  early  stage
capital e di capitale di espansione. 
  8.    L'ICE-Agenzia    per    la    promozione     all'estero     e
l'internazionalizzazione delle imprese italiane svolge  le  attivita'
indicate con le risorse umane, strumentali e finanziarie, previste  a
legislazione vigente.