Art. 30 Direzione, struttura e dotazioni organiche 1. Ciascun Ufficio tecnico territoriale (UTT) e' retto da un ufficiale con il grado di colonnello o grado corrispondente in qualita' di direttore e dipende, in relazione alla specifica competenza, da una delle direzioni del Segretariato generale o dalla Direzione generale di commissariato e di servizi generali, rispettivamente secondo quanto stabilito dalle allegate tabelle da "A" a "E", facenti parte integrante del presente decreto. 2. Gli Uffici tecnici territoriali si articolano in una direzione e in un servizio amministrativo, anche operanti in sedi distaccate. 3. Agli Uffici tecnici territoriali sono destinati ufficiali, sottufficiali e dipendenti civili, secondo le dotazioni organiche riportate, per ciascuno di essi, nelle tabelle di cui al comma 1.