Art. 30 
 
 
                     Sportello per il cittadino 
 
  1. Ciascun consiglio istituisce lo sportello per il  cittadino,  di
seguito  denominato  «sportello»,  volto  a  fornire  informazioni  e
orientamento  ai  cittadini  per  la  fruizione   delle   prestazioni
professionali degli avvocati e per l'accesso alla giustizia. 
  2. L'accesso allo sportello e' gratuito. 
  3. Il CNF  determina  con  proprio  regolamento  le  modalita'  per
l'accesso allo sportello. 
  4.  Gli  oneri  derivanti  dall'espletamento  delle  attivita'   di
sportello di cui al presente  articolo  sono  posti  a  carico  degli
iscritti a ciascun albo, elenco o registro, nella misura e secondo le
modalita'  fissate  da  ciascun  consiglio   dell'ordine   ai   sensi
dell'articolo 29, comma 3.