Art. 30 
 
 
               Unita' operativa speciale per Expo 2015 
 
  1. In prima applicazione, e comunque per un periodo non superiore a
dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente  decreto,  i
soggetti di cui  all'art.  83,  commi  1  e  2,  del  citato  decreto
legislativo n. 159 del 2011, per le attivita'  indicate  all'art.  1,
comma  53,  della  predetta  legge  n.  190   del   2012,   procedono
all'affidamento di contratti  o  all'autorizzazione  di  subcontratti
previo accertamento della avvenuta  presentazione  della  domanda  di
iscrizione nell'elenco di cui al comma 1.  In  caso  di  sopravvenuto
diniego dell'iscrizione, si applicano ai contratti e subcontratti cui
e' stata data esecuzione le disposizioni di cui all'art. 94, commi  2
e 3, del citato decreto legislativo  n.  159  del  2011.  ((  Per  le
finalita' di cui al presente comma l'Unita' operativa speciale  opera
fino alla completa esecuzione dei contratti  di  appalto  di  lavori,
servizi  e  forniture  per  la  realizzazione  delle  opere  e  delle
attivita' connesse allo svolgimento del  grande  evento  Expo  Milano
2015 e comunque non oltre il 31 dicembre 2016. )) 
  2. Per le finalita' di cui al comma  1,  il  Presidente  dell'ANAC,
avvalendosi della predetta Unita', in aggiunta ai compiti  attribuiti
all'ANAC in conseguenza  della  soppressione  dell'Autorita'  per  la
vigilanza sui contratti pubblici: 
    a) verifica,  in  via  preventiva,  la  legittimita'  degli  atti
relativi all'affidamento ed all'esecuzione dei contratti  di  lavori,
servizi  e  forniture  per  la  realizzazione  delle  opere  e  delle
attivita' connesse allo svolgimento del  grande  evento  EXPO  Milano
2015, con particolare riguardo  al  rispetto  delle  disposizioni  in
materia di trasparenza della legge 6 novembre 2012 n.  190,  nonche',
per la parte di competenza, il corretto adempimento, da  parte  della
Societa' Expo 2015 p.a. e  delle  altre  stazioni  appaltanti,  degli
accordi in materia di legalita' sottoscritti  con  la  Prefettura  di
Milano; 
    b) dispone dei poteri ispettivi e di  accesso  alle  banche  dati
gia' attribuiti alla soppressa Autorita' di vigilanza  sui  contratti
pubblici di lavori, servizi e forniture di cui al comma 9,  dell'art.
6 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, ivi compresi poteri
di accesso alla banca dati di cui all'art. 97, comma 1,  del  decreto
legislativo 6 settembre 2011, n. 159. 
  3.  Il  Presidente  dell'ANAC  puo'  partecipare,  altresi',   alle
riunioni della sezione specializzata del  Comitato  di  coordinamento
per l'alta sorveglianza delle grandi opere presieduta dal Prefetto di
Milano ai sensi dell'art. 3-quinquies, comma 2, del decreto-legge  25
settembre 2009, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 20
novembre 2009, n. 166. 
  4. (( All'attuazione del presente articolo )) si  provvede  con  le
risorse finanziarie e strumentali disponibili nel bilancio  dell'ANAC
(( e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
)) 
 
          Riferimenti normativi 
 
              La legge 6 novembre 2012, n. 190, recante "Disposizioni
          per la prevenzione e  la  repressione  della  corruzione  e
          dell'illegalita'  nella   pubblica   amministrazione",   e'
          pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 13  novembre  2012,  n.
          265. 
              Si riporta il testo dell'art. 6, comma 9,  del  decreto
          legislativo 12 aprile 2006, n.  163,  recante  "Codice  dei
          contratti pubblici relativi a lavori, servizi  e  forniture
          in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE": 
              "9. Nell'ambito  della  propria  attivita'  l'Autorita'
          puo': 
              a) richiedere alle stazioni appaltanti, agli  operatori
          economici esecutori dei contratti, alle SOA nonche' ad ogni
          altra  pubblica  amministrazione  e  ad  ogni  ente,  anche
          regionale, operatore economico o persona fisica che ne  sia
          in  possesso,   documenti,   informazioni   e   chiarimenti
          relativamente ai lavori, servizi e forniture  pubblici,  in
          corso o  da  iniziare,  al  conferimento  di  incarichi  di
          progettazione, agli affidamenti; 
              b) disporre ispezioni, anche su richiesta  motivata  di
          chiunque  ne  abbia  interesse,  avvalendosi  anche   della
          collaborazione di altri organi dello Stato; 
              c) disporre perizie e analisi economiche e  statistiche
          nonche' la consultazione di esperti in ordine  a  qualsiasi
          elemento rilevante ai fini dell'istruttoria; 
              d) avvalersi del Corpo della Guardia  di  Finanza,  che
          esegue le verifiche e gli accertamenti richiesti agendo con
          i poteri di indagine  ad  esso  attribuiti  ai  fini  degli
          accertamenti relativi all'imposta  sul  valore  aggiunto  e
          alle imposte sui redditi. Tutte le notizie, le informazioni
          e  i  dati  acquisiti  dalla  Guardia  di   Finanza   nello
          svolgimento   di    tali    attivita'    sono    comunicati
          all'Autorita'.". 
              Si riporta il testo dell'art. 97, comma 1,  del  citato
          decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159: 
              "1.  Ai  fini   del   rilascio   della   documentazione
          antimafia, la banca dati puo' essere consultata, secondo le
          modalita' di cui al regolamento previsto dall'art. 99, da: 
              a) i soggetti indicati dall'art. 83, commi 1 e  2,  del
          presente decreto; 
              b) le camere di  commercio,  industria,  artigianato  e
          agricoltura; 
              c) gli ordini professionali; 
              c-bis)  l'Autorita'  per  la  vigilanza  sui  contratti
          pubblici di lavori, servizi e forniture, per  le  finalita'
          di  cui  all'art.  6-bis  del  codice  di  cui  al  decreto
          legislativo 12 aprile 2006, n. 163.". 
              Si riporta il testo dell'art. 3-quinquies, comma 2, del
          decreto-legge 25 settembre 2009, n.  135,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  20  novembre  2009,  n.  166,
          recante "Disposizioni urgenti per l'attuazione di  obblighi
          comunitari e per l'esecuzione di sentenze  della  Corte  di
          giustizia delle Comunita' europee": 
              "2. Al fine di assicurare l'efficace espletamento delle
          attivita' di cui al comma 1, il Comitato  di  coordinamento
          per l'alta sorveglianza delle  grandi  opere  istituito  ai
          sensi dell' art. 180, comma 2,  del  codice  dei  contratti
          pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui  al
          decreto  legislativo  12  aprile  2006,  n.  163,  opera  a
          immediato,  diretto  supporto  del  prefetto   di   Milano,
          attraverso una sezione specializzata  istituita  presso  la
          prefettura che costituisce una forma di raccordo  operativo
          tra gli uffici gia' esistenti e che non  puo'  configurarsi
          quale articolazione organizzativa di livello  dirigenziale,
          ne' quale ufficio di carattere stabile  e  permanente.  Con
          decreto  del  Ministro  dell'interno,  di  concerto  con  i
          Ministri della  giustizia  e  delle  infrastrutture  e  dei
          trasporti, da adottare entro trenta giorni  dalla  data  di
          entrata in vigore della legge di conversione  del  presente
          decreto, sono definite le  funzioni,  la  composizione,  le
          risorse umane e  le  dotazioni  strumentali  della  sezione
          specializzata da  individuare  comunque  nell'ambito  delle
          risorse umane,  finanziarie  e  strumentali  disponibili  a
          legislazione vigente.".