Art. 30 Disposizioni tariffarie 1. Alle istruttorie tecniche di cui agli articoli 4, 5, commi 2, lettera e) e 3, 17 e 18, comma 1, lettera b), ed alle ispezioni di cui all'articolo 27 connesse all'attuazione del presente decreto, nonche' alla attivita' di cui all'articolo 13, comma 9, si provvede, con oneri a carico dei gestori, secondo le tariffe e le modalita' stabilite all'allegato I. 2. Ciascuna regione puo' rideterminare le tariffe relative alle attivita' di propria competenza che non possono in ogni caso essere superiori agli importi riportati nell'allegato I. 3. Le tariffe di cui ai commi 1 e 2 devono coprire il costo effettivo del servizio reso. Le medesime tariffe sono aggiornate, almeno ogni tre anni, con lo stesso criterio della copertura del costo effettivo del servizio.