Art. 30 Azioni o quote di terzi (articolo 24, paragrafi 4 e 6, della direttiva 2013/34/UE) 1. L'ammontare del patrimonio netto consolidato attribuibile ad azioni o quote di terzi e' iscritto nello stato patrimoniale consolidato in una voce denominata «patrimonio di pertinenza di terzi». 2. L'ammontare del risultato economico consolidato attribuibile ad azioni o quote di terzi e' iscritto nel conto economico consolidato in una voce denominata «utile (perdita) di esercizio di pertinenza di terzi».