Art. 30 Repertorio nazionale degli incentivi all'occupazione 1. Allo scopo di assicurare la trasparenza e il coordinamento degli incentivi all'occupazione, e' istituito, presso l'ANPAL, il repertorio nazionale degli incentivi occupazionali e del lavoro, contenente, in relazione a ciascuno schema incentivante, almeno le seguenti informazioni: a) categorie di lavoratori interessati; b) categorie di datori di lavoro interessati; c) modalita' di corresponsione dell'incentivo; d) importo e durata dell'incentivo; e) ambito territoriale interessato; f) conformita' alla normativa in materia di aiuti di stato. 2. Ai fini del presente decreto costituiscono incentivi all'occupazione i benefici normativi o economici riconosciuti ai datori di lavoro in relazione all'assunzione di specifiche categorie di lavoratori. 3. Le regioni e le province autonome che intendano prevedere un incentivo all'occupazione ne danno comunicazione all'ANPAL. 4. Allo scopo di assicurare la massima trasparenza e la riduzione degli oneri amministrativi, i benefici economici connessi ad un incentivo all'occupazione sono riconosciuti di regola mediante conguaglio sul versamento dei contributi previdenziali.