Art. 30. 
 
 
           (Modifica all'articolo 116 della Costituzione) 
 
  1.  All'articolo  116  della  Costituzione,  il  terzo   comma   e'
sostituito dal seguente: 
  «  Ulteriori  forme  e   condizioni   particolari   di   autonomia,
concernenti le  materie  di  cui  all'articolo  117,  secondo  comma,
lettere l), limitatamente all'organizzazione della giustizia di pace,
m.),  limitatamente  alle  disposizioni  generali  e  comuni  per  le
politiche sociali, n), o), limitatamente alle  politiche  attive  del
lavoro e all'istruzione e formazione professionale, q), limitatamente
al commercio con l'estero, s) e  u),  limitatamente  al  governo  del
territorio, possono essere attribuite ad  altre  Regioni,  con  legge
dello Stato, anche  su  richiesta  delle  stesse,  sentiti  gli  enti
locali, nel rispetto dei principi di cui all'articolo 119, purche' la
Regione sia in condizione di equilibrio tra le entrate e le spese del
proprio bilancio. La legge e' approvata da entrambe le Camere,  sulla
base di intesa tra lo Stato e la Regione interessata ».