Art. 30 
 
                       Disposizioni tariffarie 
 
  1. Alle attivita' di cui agli articoli 4, 6, 8  e  21  si  provvede
mediante tariffe predeterminate, sulla base del costo  effettivo  del
servizio reso, da porre a carico dei fabbricanti  ed  importatori  di
prodotti del tabacco. 
  2. Con decreto del  Ministro  della  salute,  di  concerto  con  il
Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi  entro  sessanta
giorni dalla data di entrata in vigore  del  presente  decreto,  sono
individuate le tariffe di cui al comma 1 e le relative  modalita'  di
versamento. 
  3. Le tariffe di cui al comma 1 sono  aggiornate  almeno  ogni  due
anni. 
  4. I proventi derivanti dalle  tariffe  di  cui  al  comma  1  sono
versati all'entrata del bilancio dello Stato per essere  riassegnati,
con uno o piu' decreti del Ministro dell'economia  e  delle  finanze,
allo stato di previsione del Ministero della salute,  sugli  appositi
capitoli destinati allo svolgimento delle predette attivita'.