Art. 30 
 
Disposizioni in materia  di  diritti  dei  lavoratori  a  seguito  di
  subentro di un nuovo appaltatore. Caso EU Pilot 7622/15/EMPL 
 
  1. All'articolo 29 del decreto legislativo 10  settembre  2003,  n.
276, il comma 3 e' sostituito dal seguente: 
    «3. L'acquisizione del personale gia'  impiegato  nell'appalto  a
seguito di subentro di nuovo appaltatore dotato di propria  struttura
organizzativa e operativa, in forza di legge, di contratto collettivo
nazionale di lavoro o di clausola del contratto d'appalto, ove  siano
presenti elementi di discontinuita'  che  determinano  una  specifica
identita' di impresa, non costituisce trasferimento  d'azienda  o  di
parte d'azienda». 
 
          Note all'art. 30: 
              - Il testo vigente dell'art. 29 del decreto legislativo
          n.  276/2003  (Attuazione  delle  deleghe  in  materia   di
          occupazione e mercato del lavoro,  di  cui  alla  legge  14
          febbraio 2003, n. 30), pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale
          9 ottobre 2003, n. 235,  gia'  modificato  dalla  legge  n.
          92/2012  e  dal  decreto  legislativo  n.  175/2014,   come
          ulteriormente  modificato  dalla  presente  legge,  e'   il
          seguente: 
              «Art. 29 (Appalto). - 1.  Ai  fini  della  applicazione
          delle norme contenute nel presente titolo, il contratto  di
          appalto, stipulato e regolamentato ai sensi dell'art.  1655
          del codice civile, si distingue dalla  somministrazione  di
          lavoro per la organizzazione dei mezzi necessari  da  parte
          dell'appaltatore, che puo' anche  risultare,  in  relazione
          alle  esigenze  dell'opera  o  del  servizio   dedotti   in
          contratto,  dall'esercizio  del  potere   organizzativo   e
          direttivo   nei   confronti   dei   lavoratori   utilizzati
          nell'appalto, nonche'  per  la  assunzione,  da  parte  del
          medesimo appaltatore, del rischio d'impresa. 
              2. Salvo diversa disposizione dei contratti  collettivi
          nazionali sottoscritti da associazioni dei datori di lavoro
          e dei lavoratori comparativamente piu' rappresentative  del
          settore che  possono  individuare  metodi  e  procedure  di
          controllo e di verifica della regolarita' complessiva degli
          appalti, in caso di appalto  di  opere  o  di  servizi,  il
          committente imprenditore o datore di lavoro e' obbligato in
          solido  con  l'appaltatore,  nonche'  con  ciascuno   degli
          eventuali subappaltatori entro il limite di due anni  dalla
          cessazione dell'appalto, a corrispondere  ai  lavoratori  i
          trattamenti retributivi, comprese le quote  di  trattamento
          di fine rapporto, nonche' i contributi  previdenziali  e  i
          premi  assicurativi  dovuti  in  relazione  al  periodo  di
          esecuzione  del  contratto  di  appalto,  restando  escluso
          qualsiasi obbligo per le sanzioni civili  di  cui  risponde
          solo il  responsabile  dell'inadempimento.  Il  committente
          imprenditore o datore di lavoro e'  convenuto  in  giudizio
          per il  pagamento  unitamente  all'appaltatore  e  con  gli
          eventuali   ulteriori   subappaltatori.   Il    committente
          imprenditore o datore di lavoro puo' eccepire, nella  prima
          difesa,  il  beneficio  della  preventiva  escussione   del
          patrimonio  dell'appaltatore  medesimo  e  degli  eventuali
          subappaltatori.  In  tal  caso  il   giudice   accerta   la
          responsabilita'  solidale  di  tutti  gli   obbligati,   ma
          l'azione esecutiva puo' essere intentata nei confronti  del
          committente imprenditore  o  datore  di  lavoro  solo  dopo
          l'infruttuosa escussione del patrimonio dell'appaltatore  e
          degli  eventuali  subappaltatori.  Il  committente  che  ha
          eseguito il pagamento e' tenuto, ove previsto, ad assolvere
          gli  obblighi  del  sostituto  d'imposta  ai  sensi   delle
          disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 29
          settembre 1973, n.  600,  e  puo'  esercitare  l'azione  di
          regresso nei confronti del coobbligato  secondo  le  regole
          generali. 
              3.  L'acquisizione   del   personale   gia'   impiegato
          nell'appalto a seguito di  subentro  di  nuovo  appaltatore
          dotato di propria struttura organizzativa e  operativa,  in
          forza di legge, di contratto collettivo nazionale di lavoro
          o di clausola del contratto d'appalto, ove  siano  presenti
          elementi di discontinuita' che  determinano  una  specifica
          identita'  di  impresa,   non   costituisce   trasferimento
          d'azienda o di parte d'azienda. 
              3-bis. Quando il contratto di appalto sia stipulato  in
          violazione di quanto disposto dal comma  1,  il  lavoratore
          interessato puo' chiedere, mediante  ricorso  giudiziale  a
          norma  dell'art.  414  del  codice  di  procedura   civile,
          notificato anche soltanto al soggetto che ne ha  utilizzato
          la prestazione, la costituzione di un  rapporto  di  lavoro
          alle dipendenze di quest'ultimo. In tale ipotesi si applica
          il disposto dell'art. 27, comma 2. 
              3-ter. Fermo restando quando previsto dagli articoli 18
          e 19, le  disposizioni  di  cui  al  comma  2  non  trovano
          applicazione qualora il committente sia una persona  fisica
          che non esercita attivita' di impresa o professionale.». 
              - Il testo dell'art. 12 della legge n. 157/1992  (Norme
          per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per  il
          prelievo venatorio.), pubblicata nella  Gazzetta  Ufficiale
          25 febbraio 1992, n. 46,  come  modificato  dalla  presente
          legge, cosi' recita: 
              «Art. 12 (Esercizio  dell'attivita'  venatoria).  -  1.
          L'attivita' venatoria si svolge per una concessione che  lo
          Stato  rilascia  ai  cittadini  che  la  richiedano  e  che
          posseggano i requisiti previsti dalla presente legge. 
              2. Costituisce esercizio venatorio  ogni  atto  diretto
          all'abbattimento o alla cattura di fauna selvatica mediante
          l'impiego dei mezzi di cui all'art. 13. 
              3.  E'  considerato  altresi'  esercizio  venatorio  il
          vagare o il soffermarsi con i mezzi destinati a tale  scopo
          o in attitudine di  ricerca  della  fauna  selvatica  o  di
          attesa della medesima per abbatterla. 
              4. Ogni altro modo di abbattimento  e'  vietato,  salvo
          che non avvenga per caso fortuito o per forza maggiore. 
              5. Fatto salvo l'esercizio venatorio con l'arco  o  con
          il  falco,  l'esercizio  venatorio   stesso   puo'   essere
          praticato in via esclusiva in una delle seguenti forme: 
                a) vagante in zona Alpi; 
                b) da appostamento fisso; 
                c)  nell'insieme  delle  altre  forme  di   attivita'
          venatoria consentite dalla presente legge e  praticate  nel
          rimanente  territorio  destinato  all'attivita'   venatoria
          programmata. 
              6. La fauna  selvatica  abbattuta  durante  l'esercizio
          venatorio nel rispetto delle  disposizioni  della  presente
          legge appartiene a colui che l'ha cacciata. 
              7. Non costituisce esercizio venatorio il  prelievo  di
          fauna selvatica ai fini di impresa agricola di cui all'art.
          10, comma 8, lettera d). 
              8. L'attivita' venatoria puo' essere esercitata da  chi
          abbia compiuto il diciottesimo anno di eta'  e  sia  munito
          della licenza di porto di fucile  per  uso  di  caccia,  di
          polizza assicurativa per la  responsabilita'  civile  verso
          terzi derivante dall'uso delle armi o  degli  arnesi  utili
          all'attivita' venatoria, con massimale di lire un  miliardo
          (euro 516.456,90)  per  ogni  sinistro,  di  cui  lire  750
          milioni (euro 387.342,67) per ogni  persona  danneggiata  e
          lire 250 milioni (euro 129.114,22) per danni ad animali  ed
          a cose,  nonche'  di  polizza  assicurativa  per  infortuni
          correlata  all'esercizio  dell'attivita'   venatoria,   con
          massimale di lire 100 milioni (euro 51.645,69) per morte  o
          invalidita' permanente. 
              9.  Il  Ministro  dell'agricoltura  e  delle   foreste,
          sentito il Comitato tecnico faunistico-venatorio nazionale,
          provvede  ogni  quattro  anni,  con  proprio  decreto,   ad
          aggiornare i massimali suddetti. 
              10. In caso di sinistro colui che ha  subito  il  danno
          puo'  procedere  ad  azione  diretta  nei  confronti  della
          compagnia di assicurazione presso la  quale  colui  che  ha
          causato il danno ha contratto la relativa polizza. 
              11. La licenza di porto di fucile per uso di caccia  ha
          validita' su  tutto  il  territorio  nazionale  e  consente
          l'esercizio venatorio nel rispetto delle norme di cui  alla
          presente legge e delle norme emanate dalle regioni. 
              12. Ai fini dell'esercizio dell'attivita' venatoria  e'
          altresi' necessario il possesso di  un  apposito  tesserino
          rilasciato dalla regione di residenza, ove sono indicate le
          specifiche norme inerenti il calendario regionale,  nonche'
          le forme di cui al comma 5 e  gli  ambiti  territoriali  di
          caccia  ove  e'  consentita  l'attivita'   venatoria.   Per
          l'esercizio della caccia in regioni diverse  da  quella  di
          residenza  e'  necessario  che,  a  cura  di  quest'ultima,
          vengano  apposte  sul  predetto  tesserino  le  indicazioni
          sopramenzionate. 
              12-bis.  La  fauna  selvatica  stanziale  e  migratoria
          abbattuta deve essere annotata sul tesserino  venatorio  di
          cui al comma 12 subito dopo l'abbattimento.».