(Allegato 1 Codice della giustizia contabile-art. 30)
 
                               Art. 30 
 
                        (Doveri delle parti) 
 
 
  1. Il pubblico ministero, le parti e  i  loro  difensori  hanno  il
dovere di comportarsi con lealta' e probita'. In caso di inosservanza
di  tale  dovere  il  presidente  della  sezione  ne  riferisce  alle
autorita' che esercitano il potere disciplinare su di essi. 
 
 
  2. Il pubblico ministero, le parti e i loro  difensori  non  devono
usare espressioni sconvenienti od offensive  negli  scritti  e  negli
interventi orali pronunciati davanti  al  giudice.  Si  applicano  le
disposizioni dell'articolo 89 del codice di procedura civile.