Art. 30 
 
 
                       Legalita' e trasparenza 
 
  1. Ai fini dello svolgimento, in forma integrata e  coordinata,  di
tutte le attivita' finalizzate alla prevenzione e al contrasto  delle
infiltrazioni  della  criminalita'  organizzata  nell'affidamento   e
nell'esecuzione dei  contratti  pubblici  e  di  quelli  privati  che
fruiscono  di  contribuzione  pubblica,  aventi  ad  oggetto  lavori,
servizi e forniture, connessi agli interventi  per  la  ricostruzione
nei Comuni di cui  all'articolo  1,  e'  istituita,  nell'ambito  del
Ministero dell'interno, una apposita Struttura di missione, d'ora  in
avanti denominata  «Struttura»,  diretta  da  un  prefetto  collocato
all'uopo  a  disposizione,   ai   sensi   dell'articolo   3-bis   del
decreto-legge 29 ottobre 1991, n. 345, convertito, con modificazioni,
dalla legge 30 dicembre 1991, n. 410. 
  2. La Struttura, per l'esercizio delle attivita' di cui al comma 1,
in deroga agli articoli 90, comma 2,  e  92,  comma  2,  del  decreto
legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e'  competente  a  eseguire  le
verifiche finalizzate al rilascio, da parte della  stessa  Struttura,
dell'informazione antimafia per i contratti di  cui  al  comma  1  di
qualunque valore o importo e assicura, con competenza  funzionale  ed
esclusiva,  il  coordinamento   e   l'unita'   di   indirizzo   delle
soprarichiamate   attivita',   in    stretto    raccordo    con    le
prefetture-uffici territoriali del Governo delle Province interessate
dall'evento sismico del 24 agosto 2016. 
  3. La Struttura, per lo svolgimento delle  verifiche  antimafia  di
cui al comma 2, si conforma alle linee guida adottate dal comitato di
cui all'articolo 203 del decreto legislativo 18 aprile 2016,  n.  50,
anche in deroga alle disposizioni di cui  al  Libro  II  del  decreto
legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e successive modificazioni. 
  4. Con  decreto  del  Ministro  dell'interno,  di  concerto  con  i
Ministri della giustizia e delle infrastrutture e dei  trasporti,  da
adottarsi entro quindici giorni dalla data di entrata in  vigore  del
presente decreto: 
  a) e' costituita un'apposita sezione specializzata del comitato  di
cui all'articolo 203 del citato decreto legislativo n. 50  del  2016,
con compiti di monitoraggio, nei Comuni di cui all'articolo 1,  delle
verifiche finalizzate alla prevenzione dei tentativi di infiltrazione
mafiosa nelle attivita' di ricostruzione; detta sezione  e'  composta
da rappresentanti dei Ministeri dell'interno, delle infrastrutture  e
dei trasporti, dell'economia e delle finanze, del Dipartimento  della
programmazione economica e finanziaria della Presidenza del Consiglio
dei ministri, della Procura  nazionale  antimafia  e  antiterrorismo,
dell'Avvocatura dello Stato, della Procura generale della  Corte  dei
conti, nonche' dal Presidente dell'Autorita' nazionale anticorruzione
o suo delegato; 
  b) sono individuate, altresi', le  funzioni,  la  composizione,  le
risorse  umane  e  le  dotazioni  strumentali  della  Struttura,   da
individuarsi comunque nell'ambito delle risorse umane, finanziarie  e
strumentali disponibili a legislazione vigente. 
  5. Presso il Dipartimento della pubblica  sicurezza  del  Ministero
dell'interno e' istituito, con  decreto  del  Ministro  dell'interno,
d'intesa con i Ministri della difesa e dell'economia e delle finanze,
il Gruppo interforze centrale  per  l'emergenza  e  la  ricostruzione
nell'Italia centrale (GICERIC), che opera a supporto della Struttura.
Con il medesimo decreto sono  altresi'  definite,  nell'ambito  delle
risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili  a  legislazione
vigente, le funzioni e la composizione del Gruppo. 
  6. Gli operatori economici interessati a partecipare,  a  qualunque
titolo e per qualsiasi attivita', agli interventi  di  ricostruzione,
pubblica e privata, nei Comuni di cui all'articolo 1,  devono  essere
iscritti, a domanda, in un apposito elenco, tenuto dalla Struttura  e
denominato  Anagrafe  antimafia  degli  esecutori,  d'ora  in  avanti
«Anagrafe». Ai fini dell'iscrizione e' necessario che le verifiche di
cui agli articoli 90 e seguenti del citato decreto legislativo n. 159
del 2011, eseguite ai sensi del comma 2 anche per qualsiasi importo o
valore del contratto, subappalto o subcontratto,  si  siano  concluse
con esito liberatorio. 
  7. Gli operatori economici che risultino  iscritti,  alla  data  di
entrata in vigore del presente decreto, in uno degli  elenchi  tenuti
dalle   prefetture-uffici   territoriali   del   Governo   ai   sensi
dell'articolo 1, comma 52 e seguenti, della legge 6 novembre 2012, n.
190, sono iscritti di diritto nell'Anagrafe. Qualora l'iscrizione  in
detti elenchi sia stata disposta in data  anteriore  a  tre  mesi  da
quella di  entrata  in  vigore  del  presente  decreto,  l'iscrizione
nell'Anagrafe resta subordinata ad una nuova verifica, da  effettuare
con le modalita' di cui all'articolo 90, comma 1, del citato  decreto
legislativo n. 159 del 2011. Ai fini della  tenuta  dell'Anagrafe  si
applicano le disposizioni  di  cui  al  decreto  del  Presidente  del
Consiglio dei ministri del 18 aprile 2013, pubblicato nella  Gazzetta
Ufficiale n. 164 del 15 luglio 2013. 
  8. Nell'Anagrafe, oltre ai dati  riferiti  all'operatore  economico
iscritto, sono riportati: 
  a) i  dati  concernenti  i  contratti,  subappalti  e  subcontratti
conclusi o approvati,  con  indicazione  del  relativo  oggetto,  del
termine di durata, ove previsto, e dell'importo; 
  b) le modifiche eventualmente intervenute nell'assetto societario o
gestionale; 
  c) le eventuali partecipazioni, anche minoritarie, in altre imprese
o societa', anche fiduciarie; 
  d) le eventuali sanzioni amministrative pecuniarie applicate per le
violazioni  delle  regole  sul   tracciamento   finanziario   o   sul
monitoraggio finanziario di cui al comma 13; 
  e) le eventuali penalita' applicate all'operatore economico per  le
violazioni  delle  norme  di  capitolato  ovvero  delle  disposizioni
relative alla trasparenza delle attivita' di cantiere definite  dalla
Struttura in conformita' alle linee guida  del  comitato  di  cui  al
comma 3. 
  9. Al fine di favorire la massima tempestivita' delle  verifiche  e
la migliore  interazione  dei  controlli  soggettivi  e  di  contesto
ambientale, la gestione dei dati avviene con le  risorse  strumentali
di cui al comma  4,  lettera  b),  allocate  presso  la  Struttura  e
accessibili  dal  GICERIC  di  cui  al  comma  5,   dalla   Direzione
investigativa Antimafia e dall'Autorita' nazionale anticorruzione. 
  10. L'iscrizione nell'Anagrafe ha  validita'  temporale  di  dodici
mesi ed e' rinnovabile alla scadenza,  su  iniziativa  dell'operatore
economico   interessato,   previo   aggiornamento   delle   verifiche
antimafia. L'iscrizione tiene luogo delle verifiche  antimafia  anche
per gli eventuali  ulteriori  contratti,  subappalti  e  subcontratti
conclusi o approvati durante il periodo di validita'  dell'iscrizione
medesima. 
  11. Nei casi in cui  la  cancellazione  dall'Anagrafe  riguarda  un
operatore economico titolare di un contratto, di un subappalto  o  di
un subcontratto in corso di esecuzione, la Struttura ne da' immediata
notizia al committente, pubblico o privato, ai fini  dell'attivazione
della clausola automatica di risoluzione, che e' apposta, a  pena  di
nullita', ai sensi dell'articolo 1418  del  codice  civile,  in  ogni
strumento contrattuale relativo agli  interventi  da  realizzare.  Si
applicano le disposizioni di cui all'articolo 94 del  citato  decreto
legislativo n. 159 del 2011. La Struttura, adottato il  provvedimento
di cancellazione dall'Anagrafe, e' competente a  verificare  altresi'
la sussistenza dei presupposti per l'applicazione delle misure di cui
all'articolo 32, comma 10, del decreto-legge 24 giugno 2014,  n.  90,
convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114. In
caso   positivo,   ne   informa   tempestivamente    il    Presidente
dell'Autorita'  nazionale  anticorruzione  e   adotta   il   relativo
provvedimento. 
  12. L'obbligo di comunicazione delle  modificazioni  degli  assetti
societari o gestionali, di cui all'articolo 86, comma 3,  del  citato
decreto  legislativo  n.  159   del   2011,   e'   assolto   mediante
comunicazione al prefetto responsabile della Struttura. 
  13.  Ai  contratti,  subappalti  e   subcontratti   relativi   agli
interventi di ricostruzione, pubblica  e  privata,  si  applicano  le
disposizioni in materia di tracciamento dei  pagamenti  di  cui  agli
articoli 3 e 6 della legge  13  agosto  2010,  n.  136  e  successive
modificazioni.  Per  la  realizzazione  di  interventi  pubblici   di
particolare rilievo, il  comitato  di  cui  al  comma  1  propone  al
comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE)  di
deliberare la sottoposizione di tali interventi alle disposizioni  in
materia di monitoraggio  finanziario,  di  cui  all'articolo  36  del
decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 11 agosto 2014, n. 114. In deroga  all'articolo  6  della
citata legge n. 136 del 2010, e' sempre  competente  all'applicazione
delle eventuali sanzioni il prefetto responsabile della Struttura. 
  14. In caso di fallimento o di liquidazione coatta dell'affidatario
di lavori, servizi o forniture di cui al comma 1,  nonche'  in  tutti
gli altri casi previsti dall'articolo 80, comma 5,  lettera  b),  del
citato decreto legislativo n. 50 del 2016, il contratto di appalto si
intende risolto  di  diritto  e  la  Struttura  dispone  l'esclusione
dell'impresa dall'Anagrafe. La stessa disposizione si  applica  anche
in caso di cessione di azienda o di un  suo  ramo,  ovvero  di  altra
operazione  atta  a  conseguire  il  trasferimento  del  contratto  a
soggetto diverso dall'affidatario  originario;  in  tali  ipotesi,  i
contratti e accordi diretti a realizzare il trasferimento sono nulli. 
  15. Tenuto conto del fatto che gli interventi e le  iniziative  per
il risanamento ambientale delle aree ricomprese nei siti di interesse
nazionale nonche' delle aree di rilevante interesse nazionale di  cui
all'articolo  33  del  decreto-legge  12  settembre  2014,   n.   133
convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n.  164,
comportano  di  regola  l'esecuzione  delle  attivita'   maggiormente
esposte  a  rischio   di   infiltrazione   mafiosa,   come   definite
all'articolo 1, comma 53, della legge n. 190 del  2012,  le  stazioni
appaltanti possono prevedere  che  la  partecipazione  alle  gare  di
appalto di lavori, servizi e forniture connessi ad interventi per  il
risanamento ambientale delle medesime aree  e  la  sottoscrizione  di
contratti e subcontratti per la relativa esecuzione  siano  riservate
ai soli operatori economici iscritti negli appositi  elenchi  di  cui
all'articolo 1, comma 52 della legge n. 190 del 2012.