Art. 30 
 
 
               Assistenza sociosanitaria residenziale 
         e semiresidenziale alle persone non autosufficienti 
 
  1. Nell'ambito dell'assistenza residenziale, il Servizio  sanitario
nazionale  garantisce  alle  persone  non   autosufficienti,   previa
valutazione multidimensionale e presa in carico: 
    a) trattamenti estensivi di cura e recupero funzionale a  persone
non  autosufficienti  con  patologie   che,   pur   non   presentando
particolari criticita' e sintomi complessi, richiedono elevata tutela
sanitaria con continuita' assistenziale  e  presenza  infermieristica
sulle 24 ore. I trattamenti, erogati mediante l'impiego di  metodi  e
strumenti basati sulle  piu'  avanzate  evidenze  scientifiche,  sono
costituiti   da   prestazioni   professionali   di    tipo    medico,
infermieristico,  riabilitativo  e  di  riorientamento  in   ambiente
protesico,   e   tutelare,   accertamenti   diagnostici,   assistenza
farmaceutica, fornitura dei preparati per  nutrizione  artificiale  e
dei dispositivi medici di cui  agli  articoli  11  e  17,  educazione
terapeutica al paziente e al caregiver.  La  durata  del  trattamento
estensivo, di norma non superiore a sessanta giorni,  e'  fissata  in
base alle condizioni dell'assistito che  sono  oggetto  di  specifica
valutazione multidimensionale, da effettuarsi  secondo  le  modalita'
definite dalla regioni e dalle province autonome; 
    b)  trattamenti  di  lungoassistenza,  recupero  e   mantenimento
funzionale, ivi compresi interventi di sollievo per chi  assicura  le
cure, a persone non autosufficienti. I trattamenti sono costituiti da
prestazioni   professionali   di   tipo   medico,    infermieristico,
riabilitativo e di riorientamento in ambiente protesico, e  tutelare,
accertamenti diagnostici, assistenza  farmaceutica  e  fornitura  dei
preparati per nutrizione artificiale e dei dispositivi medici di  cui
agli articoli 11 e  17,  educazione  terapeutica  al  paziente  e  al
caregiver, con garanzia di continuita' assistenziale, e da  attivita'
di socializzazione e animazione. 
  2. I trattamenti estensivi di cui al comma 1,  lettere  a)  sono  a
carico  del  Servizio   sanitario   nazionale.   I   trattamenti   di
lungoassistenza di cui al comma 1,  lettera  b)  sono  a  carico  del
Servizio sanitario nazionale per una quota pari al 50 per cento della
tariffa giornaliera. 
  3.  Nell'ambito  dell'assistenza  semiresidenziale,   il   Servizio
sanitario nazionale garantisce  trattamenti  di  lungoassistenza,  di
recupero, di mantenimento funzionale e di riorientamento in  ambiente
protesico,  ivi  compresi  interventi  di  sollievo,  a  persone  non
autosufficienti con bassa necessita' di tutela sanitaria. 
  4. I trattamenti di lungoassistenza di cui al comma 3 sono a carico
del Servizio sanitario nazionale per una quota pari al 50  per  cento
della tariffa giornaliera.