Art. 30 Capacita' di trattamento dei dati per la gestione delle licenze multiterritoriali per i diritti su opere musicali online 1. Gli organismi di gestione collettiva che concedono licenze multiterritoriali per i diritti su opere musicali online dispongono di strutture adeguate al trattamento efficiente e trasparente, per via elettronica, dei dati necessari alla loro gestione, anche ai fini della corretta identificazione delle opere musicali incluse nel repertorio e del controllo del loro uso, della fatturazione agli utilizzatori, della riscossione dei proventi dei diritti e della distribuzione degli importi dovuti ai titolari dei diritti. 2. Ai fini del comma 1, gli organismi di gestione collettiva assicurano almeno i seguenti requisiti: a) puntuale identificazione delle opere musicali, integralmente o in parte, che gli organismi di gestione collettiva sono autorizzati a rappresentare; b) puntuale identificazione, integralmente o in parte, con particolare riferimento a ciascun territorio di pertinenza, dei diritti e dei relativi titolari, per ciascuna opera musicale o parte di essa che gli organismi di gestione collettiva sono autorizzati a rappresentare; c) utilizzo di identificatori univoci al fine di individuare i titolari dei diritti e le opere musicali, tenendo conto degli standard e delle pratiche adottate su base facoltativa nel settore e sviluppati a livello internazionale o dell'Unione europea; d) utilizzo di strumenti adeguati ad identificare e risolvere tempestivamente e efficacemente eventuali discrepanze rispetto ai dati in possesso di altri organismi di gestione collettiva che concedono licenze multiterritoriali per i diritti su opere musicali online.