Art. 30 
 
Modifiche  al  codice  penale,   alle   norme   di   attuazione,   di
  coordinamento e  transitorie  del  codice  di  procedura  penale  e
  all'articolo 25-duodecies del decreto legislativo 8 giugno 2001, n.
  231 
 
  1. All'articolo 640-bis del codice penale, le parole: «da uno a sei
anni» sono sostituite dalle seguenti: «da due a sette anni». 
  2. All'articolo 104-bis delle norme di attuazione, di coordinamento
e transitorie del codice di  procedura  penale,  di  cui  al  decreto
legislativo 28 luglio  1989,  n.  271,  sono  apportate  le  seguenti
modificazioni: 
    a) al comma 1, le parole: «all'articolo 2-sexies, comma 3,  della
legge 31  maggio  1965,  n.  575»  sono  sostituite  dalle  seguenti:
«all'articolo 35 del codice di cui al decreto legislativo 6 settembre
2011, n. 159, e successive modificazioni»; 
    b) dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti: 
  «1-bis.  Il  giudice   che   dispone   il   sequestro   nomina   un
amministratore giudiziario ai fini della gestione.  Si  applicano  le
norme di cui al libro I, titolo III, del codice  di  cui  al  decreto
legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e successive modificazioni. 
  1-ter. I compiti del giudice delegato alla  procedura  sono  svolti
nel corso di tutto il procedimento  dal  giudice  che  ha  emesso  il
decreto di sequestro ovvero, nel  caso  di  provvedimento  emesso  da
organo collegiale, dal giudice delegato nominato ai sensi e  per  gli
effetti dell'articolo 35, comma 1,  del  codice  di  cui  al  decreto
legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e successive modificazioni». 
  3. All'articolo 132-bis, comma 1, delle  norme  di  attuazione,  di
coordinamento e transitorie del codice di procedura penale,  dopo  la
lettera f) e' aggiunta la seguente: 
    «f-bis) ai  processi  nei  quali  vi  sono  beni  sequestrati  in
funzione  della  confisca   di   cui   all'articolo   12-sexies   del
decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, e successive modificazioni». 
  4. All'articolo 25-duodecies del decreto legislativo 8 giugno 2001,
n. 231, dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti: 
  «1-bis.  In  relazione  alla  commissione  dei   delitti   di   cui
all'articolo 12, commi 3, 3-bis e 3-ter, del testo unico  di  cui  al
decreto  legislativo  25  luglio   1998,   n.   286,   e   successive
modificazioni,  si  applica  all'ente  la  sanzione   pecuniaria   da
quattrocento a mille quote. 
  1-ter.  In  relazione  alla  commissione   dei   delitti   di   cui
all'articolo  12,  comma  5,  del  testo  unico  di  cui  al  decreto
legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e  successive  modificazioni,  si
applica all'ente la sanzione pecuniaria da cento a duecento quote. 
  1-quater. Nei casi di condanna per i delitti di cui ai commi  1-bis
e 1-ter del presente articolo, si applicano le sanzioni  interdittive
previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a  un
anno». 
 
          Note all'art. 30: 
              - Si riporta il testo dell'articolo 640-bis del  codice
          penale, come modificato dalla presente legge: 
              «Art. 640-bis. (Truffa aggravata per  il  conseguimento
          di erogazioni pubbliche). - La pena e' della reclusione  da
          due a sette anni e si procede d'ufficio se il fatto di  cui
          all'articolo 640 riguarda contributi, finanziamenti,  mutui
          agevolati  ovvero  altre  erogazioni  dello  stesso   tipo,
          comunque denominate, concessi  o  erogati  da  parte  dello
          Stato, di altri enti pubblici o delle Comunita' europee.». 
              - Si riporta il testo dell'articolo 140-bis del decreto
          legislativo 28 luglio 1989, n. 271 (Norme di attuazione, di
          coordinamento  e  transitorie  del  codice   di   procedura
          penale), come modificato dalla presente legge: 
              «Art. 104-bis. (Amministrazione dei beni  sottoposti  a
          sequestro preventivo). - 1. Nel caso in  cui  il  sequestro
          preventivo abbia per oggetto aziende, societa' ovvero  beni
          di cui sia necessario assicurare l'amministrazione, esclusi
          quelli destinati ad affluire nel Fondo unico giustizia,  di
          cui all'articolo 61, comma 23, del decreto-legge 25  giugno
          2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge  6
          agosto 2008, n.  133,  l'autorita'  giudiziaria  nomina  un
          amministratore  giudiziario   scelto   nell'Albo   di   cui
          all'articolo 35 del codice di cui al decreto legislativo  6
          settembre 2011, n. 159,  e  successive  modificazioni.  Con
          decreto motivato dell'autorita' giudiziaria la custodia dei
          beni suddetti puo'  tuttavia  essere  affidata  a  soggetti
          diversi da quelli indicati al periodo precedente. 
              1-bis. Il giudice che dispone il  sequestro  nomina  un
          amministratore  giudiziario  ai  fini  della  gestione.  Si
          applicano le norme di cui  al  libro  I,  titolo  III,  del
          codice di cui al decreto legislativo 6 settembre  2011,  n.
          159, e successive modificazioni. 
              1-ter. I compiti del giudice  delegato  alla  procedura
          sono svolti nel corso di tutto il procedimento dal  giudice
          che ha emesso il decreto di sequestro ovvero, nel  caso  di
          provvedimento emesso  da  organo  collegiale,  dal  giudice
          delegato nominato ai sensi e per gli effetti  dell'articolo
          35, comma 1, del codice di cui  al  decreto  legislativo  6
          settembre 2011, n. 159, e successive modificazioni.». 
              - Si riporta il testo  dell'articolo  25-duodecies  del
          decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 (Disciplina della
          responsabilita' amministrativa  delle  persone  giuridiche,
          delle  societa'  e  delle  associazioni  anche   prive   di
          personalita' giuridica,  a  norma  dell'articolo  11  della
          legge 29 settembre 2000, n.  300),  come  modificato  dalla
          presente legge: 
              «Art. 25-duodecies.  (Impiego  di  cittadini  di  paesi
          terzi il cui soggiorno e' irregolare). -  1.  In  relazione
          alla commissione del delitto di cui all'articolo 22,  comma
          12-bis, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286,  si
          applica all'ente la sanzione pecuniaria da 100 a 200 quote,
          entro il limite di 150.000 euro. 
              1-bis. In relazione alla commissione dei delitti di cui
          all'articolo 12, commi 3, 3-bis e 3-ter, del testo unico di
          cui al decreto  legislativo  25  luglio  1998,  n.  286,  e
          successive modificazioni, si applica all'ente  la  sanzione
          pecuniaria da quattrocento a mille quote. 
              1-ter. In relazione alla commissione dei delitti di cui
          all'articolo 12, comma 5, del testo unico di cui al decreto
          legislativo  25  luglio  1998,   n.   286,   e   successive
          modificazioni, si applica all'ente la  sanzione  pecuniaria
          da cento a duecento quote. 
              1-quater. Nei casi di condanna per i delitti di cui  ai
          commi 1-bis e 1-ter del presente articolo, si applicano  le
          sanzioni interdittive previste dall'articolo  9,  comma  2,
          per una durata non inferiore a un anno.».