Art. 30 
 
 
                          Titoli valutabili 
 
  1. Oltre a quanto previsto dall'art. 15, nei concorsi per l'accesso
alla carriera dei medici e  dei  medici  veterinari  di  Polizia,  le
categorie di titoli  da  ammettere  a  valutazione  ed  il  punteggio
massimo attribuito a ciascuna categoria sono stabiliti come segue: 
    a) laurea in medicina e chirurgia o in medicina veterinaria: 
      1) da 91/110 a 110/110, punti 0,25 per ogni punto, fino a punti
5: 
      2) 110 con lode, punti 6; 
    b) incarichi e servizi prestati presso amministrazioni  pubbliche
(Stato,  regioni,  province,   comuni,   istituzioni   pubbliche   di
assistenza e beneficenza, enti  assicurativi  di  diritto  pubblico),
fino a punti 1,50; 
    c) incarichi di docenza di livello universitario,  fino  a  punti
4,50; 
    d) specializzazioni conseguite dai  candidati  dei  concorsi  per
l'accesso alla carriera dei medici, valutate come segue: 
      1) specializzazioni  specificate  nel  bando  di  concorso,  in
relazione al punteggio conseguito: 
        a) da 61/70 a 70/70; punti 0,5 per ogni  punto,  fino  ad  un
massimo di 5 punti; 
        b) 70/70 con lode; punti 6; 
      2) altre specializzazioni  diverse  da  quella  indicata  quale
requisito per  la  partecipazione  al  concorso  per  l'accesso  alla
carriera dei medici, fino a punti 2; 
        e) specializzazioni conseguite dai candidati dei concorsi per
l'accesso alla carriera dei medici veterinari, fino a punti 1,5; 
        f) dottorato di ricerca, fino a punti 1,5; 
        g) master universitario, fino a punti 1; 
        h) superamento di concorsi  sanitari  presso  enti  pubblici,
fino a punti 1,60; 
        i) corsi di aggiornamento e di qualificazione, fino  a  punti
1,90; 
        j) pubblicazioni scientifiche, fino a punti 5.